Liquidator's Appeal of Seized Funds Dismissed for Language and Lack of Argument
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a seizure of funds in a bank account, the liquidator of a company contested the seizure, claiming the funds belonged to the company, leading the lower court to confirm the seizure against the company after the liquidator failed to file a response to the disavowal action. The appellate court dismissed the subsequent appeal because it was written in the wrong language and critically failed to present any arguments or reasoning challenging the lower court's decision regarding the ownership of the seized funds, instead raising unrelated claims about corporate shareholding and indemnities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 109 LEF, Art. 169 CPC, Art. 117 CPC, Art. 117 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 309 CPC; Liquidator's Appeal of Seized Funds Dismissed for Language and Lack of Argument: The appellate court dismissed the subsequent appeal because it was written in the wrong language and critically failed to present any arguments or reasoning challenging the lower court's decision regarding the ownership of the seized funds, instead raising unrelated claims about corporate shareholding and indemnities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision governed the initial action for the disavowal of the property claim, which was the subject matter of the lower court decision being appealed.
Cited in the grounds for the decision regarding the costs incurred.
Mentioned as the procedural basis for handling the preliminary examination of the appeal due to the inadmissibility finding.
Testo completo
Incarto n. 12.96.00086 · Lugano 29 aprile 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 12'851 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 7 novembre 1995 da
__________ rappr. dall’avv. __________ contro
__________ rappr. dalla sua liquidatrice __________ in materia di disconoscimento di rivendicazione di proprietà (art. 109 LEF) che il Pretore, con sentenza 9 aprile 1996, ha accolto così giudicando:
1.1.*È accertato che alla __________ non compete alcun diritto, né di proprietà, né di pegno, né di altro tipo, sulla somma di Fr. 30’951.45 depositata sul conto corrente postale __________ intestato a __________, oggetto del sequestro N. __________ dell’Ufficio esecuzione di Losanna-Ovest, che viene pertanto confermato.*
1.2. *È accertato che l’avere in conto sequestrato è di spettanza della __________.*
Ed ora sull’atto di ricorso 19 aprile 1996 della liquidatrice della parte convenuta.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che, a seguito di un sequestro degli averi depositati su di un conto corrente postale intestato personalmente alla signora __________, quest’ultima, nella sua veste di liquidatrice della società __________ ha rivendicato la proprietà del saldo del conto sequestrato a favore dell’anonima;
che, nel termine di 10 giorni assegnatole ai sensi dell’art. 109 LEF, la sequestrante __________, succursale di __________ ha promosso, nei confronti della __________, azione di disconoscimento della rivendicazione presso la competente, per territorio, Pretura di Bellinzona;
che la convenuta, non avendo presentato la risposta alla petizione, nemmeno nel termine di grazia assegnatole ai sensi dell’art. 169 CPC, è stata preclusa in causa e di conseguenza mancando ogni e qualsiasi prova a sostegno della sua rivendicazione, il cui onere le incombeva, l’azione di disconoscimento della rivendicazione di proprietà è stata integralmente accolta;
che la signora __________ ha presentato un tempestivo ricorso, redatto in lingua francese, contro la sentenza del Pretore;
che il ricorso di __________ non adempie ai requisiti dell’art. 117 CPC per il quale il processo deve svolgersi in lingua italiana ma ciononostante si può eccezionalmente rinunciare al rinvio dell’atto per traduzione (art. 117 cpv. 2 CPC ed art. 142 cpv. 3 CPC) poiché il contenuto dell’atto non adempirebbe nemmeno i requisiti posti dall’art. 309 CPC (cfr. I CCA 5 giugno 1993 in re Autorità di vigilanza sulle tutele c. J.; II CCA 27 marzo 1996 in re
A. c. P.);
che infatti nel ricorso si cercherebbe inutilmente qualsiasi argomentazione riguardante la proprietà del danaro depositato sul conto corrente o qualsiasi domanda intesa, contrariamente alla conclusione del Pretore, a far dichiarare di spettanza dell’anonima quel deposito ed a far respingere, di conseguenza, l’azione di disconoscimento della proprietà avviata dall’attrice;
che invece nel ricorso, senza nemmeno poter capire se la ricorrente fa valere pretese sue personali oppure della società della quale è liquidatrice, si parla delle traversie susseguenti all’acquisto da parte sua delle azioni della __________ e si chiede di annullare tutti i crediti gravanti l’immobile di __________ di proprietà dell’anonima, di restituirle tutte le azioni della stessa, di annullare tutte le cessioni di credito presso la __________ e di versarle un’indennità di Fr. 500’000.-;
che, in queste condizioni, anche se l’applicazione dell’art. 309 cpv. e litt. f) CPC che fa obbligo all’appellante di motivare in fatto ed in diritto l’appello pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) non può essere troppo rigorosa, non vi è, nel ricorso all’esame, alcuna enunciazione dei motivi per i quali il primo giudizio sarebbe sbagliato e di conseguenza non è possibile una verifica dello stesso con l’inevitabile conseguenza della nullità del ricorso (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 2, 3 e 20);
che così non risulta la volontà di appellare la sentenza del Pretore (cfr. a contrario Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 21) quanto piuttosto, per le domande formulate, di mettere in discussione altre situazioni che stanno a monte del limitato litigio sulla proprietà dei beni sequestrati oggetto del presente procedimento;
che per economia di giudizio, stante la palese nullità dell’atto ricorsuale, si può evadere la procedura, già all’occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 e la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso (recte appello) 19 aprile 1996 di __________ è inammissibile.
2. La tassa di giustizia (Fr. 80.-) e le spese (Fr. 20.-), per complessivi Fr. 100.- sono a carico della ricorrente.
3.Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario