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12.1996.75 • TRAC TI 12.1996.75 Generato dall'IA

Debt Disavowal Dismissal Upheld for Non-Payment of Judicial Advance

Numero d'incarto 12.1996.75
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought the reversal of a lower court's decision that dismissed their claim seeking the disavowal of a significant debt, arguing the dismissal was too harsh because it resulted from the failure to pay a second judicial advance of 8,500 Swiss Francs despite repeated extensions, and incorrectly omitted a required hearing. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the dismissal was the mandatory legal consequence under the relevant law for failing to pay the advance, as the law expressly authorizes striking the case from the rolls for such non-payment, rendering prior negotiations or the belief that the advance amount was incorrect irrelevant, and concluding that no hearing was necessary when the non-payment was a clear, objective failure to comply with a procedural requirement.

Regesto Legislator

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Art. 12 LTG, Art. 11 LTG, Art. 9 cpv. 2 LTG, Art. 2 LTG, Art. 153 cpv. 3 CPC, Art. 12 cpv. 1 LTG; Debt Disavowal Dismissal Upheld for Non-Payment of Judicial Advance: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the dismissal was the mandatory legal consequence under the relevant law for failing to pay the advance, as the law expressly authorizes striking the case from the rolls for such non-payment, rendering prior negotiations or the belief that the advance amount was incorrect irrelevant, and concluding that no hearing was necessary when the non-payment was a clear, objective failure to comply with a procedural requirement.

Parole chiave

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estinzione del debito diritto processuale mancato anticipo delle spese revoca del gratuito patrocinio revoca del fallimento revisione di una decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 12 LTG

This article was cited in the lower court's decision which the appeal sought to overturn, concerning the striking out of the case for non-payment of judicial costs advance.

art. 148 CPC

This article governs the allocation of costs (court fees and party reimbursement) following the rejection of the appeal based on the principle of losing party pays.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00075 · Lugano 21 giugno 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa appellabile OA.94.1260 (inc. n. 1735) della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 5 luglio 1993 da

__________ rappr. dall’avv. __________ contro

__________ rappr. dall’avv. __________

con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 3’636’000.-- oltre accessori;

E ora sul decreto 25 marzo 1996, con il quale il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per il mancato pagamento di un anticipo di spese giudiziarie di fr. 8’500.--;

Appellante l’attore, che con atto di appello del 5 aprile 1996 chiede l’annullamento della decisione impugnata;

Mentre la convenuta con osservazioni del 21 maggio 1996 chiede la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. se deve essere accolto l’appello

2. tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto

A. Con petizione 5 luglio 1993 l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 3’636’000.-- oltre accessori.

B. Con ordinanza 14 settembre 1993 il Pretore ha assegnato all’attore un termine scadente il 4 ottobre per versare alla Pretura fr. 5’000.-- quale anticipo per le spese giudiziarie.

L’attore ha reagito alla richiesta con scritto 20 settembre 1993, in cui, adducendo la propria disastrosa situazione economica, ha chiesto una proroga del termine di pagamento, e in subordine ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria.

Vista anche la lettera 17 settembre 1993 della convenuta, il 24 settembre 1993 il Pretore ha sospeso la causa. Essa è stata riattivata con decisione 15 ottobre 1993, nella quale all’attore è stato assegnato un ultimo termine di 15 giorni per il pagamento del richiesto anticipo, con la comminatoria dello stralcio della causa per il caso di mancato pagamento.

Il pagamento dell’anticipo di fr. 5’000.-- è stato effettuato il 2 novembre 1993.

C. Con ordinanza 23 giugno 1994 all’attore è stato chiesto un secondo anticipo di fr. 8’500.--, da versare entro il 14 luglio.

Il

27 giugno l’attore ha chiesto una prima proroga del termine fino al 15 agosto 1994, proroga che gli è stata concessa.

Il termine del 15 agosto, sempre su richiesta dell’attore, è poi stato prorogato al 15 settembre, e ancora al 15 novembre 1994, con l’indicazione che quella sarebbe stata l’ultima proroga.

D. Il

14 novembre 1994 l’attore ha chiesto un’ennesima proroga al 31 gennaio 1995 del termine per il pagamento dell’anticipo di fr. 8’500.--.

Con ordinanza 18 novembre 1994 il Pretore ha respinto l’istanza di concessione della proroga e ha nel contempo sospeso la causa, da riattivare su istanza di parte.

E. Il

14 marzo 1996 la convenuta ha sollecitato la continuazione della procedura, e il 25 marzo 1996 il Pretore, rilevando il mancato pagamento dell’anticipo di fr. 8’500.-- entro il termine assegnato, in applicazione dell’art. 12 LTG ha stralciato la causa dal ruolo.

F. Con tempestivo gravame datato 5 aprile 1996 l’attore ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato.

La richiesta di un anticipo di fr. 8’500.-- sarebbe stata dovuta ad una svista del Pretore, dal momento che egli nel decreto impugnato avrebbe fissato la tassa di giustizia in soli fr. 3’000.--, somma addirittura inferiore a quella del primo anticipo versato dall’attore, e il Pretore avrebbe inoltre omesso di sentire le parti prima di provvedere allo stralcio, così come previsto dagli art. 351, 352 e 285 cpv. 2 lit. d CPC.

La decisione del Pretore sarebbe comunque eccessivamente rigorosa, visto che egli -stante la concreta possibilità di una transazioneavrebbe potuto d’ufficio sospendere la causa, e che inoltre in due precedenti occasioni il Pretore non avrebbe dato seguito alla comminatoria di stralcio.

G. Delle osservazioni 21 maggio 1996 della convenuta, nelle quali essa chiede la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto

1. Secondo l’art. 11 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad anticipare le spese -ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di appello o ricorso, all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG)- fissando un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della normativa si intendono sia la tassa di giustizia, sia le indennità ai testimoni, ai periti, ai traduttori ed agli interpreti, le trasferte, le spese di bollo e, in genere, tutti i disborsi, nonché le spese di cancelleria secondo un tariffario allestito dal Dipartimento di giustizia (art. 2 LTG).

2. Il fatto che il Codice di procedura civile non menzioni in prima istanza -tranne che per la cauzione di cui all’art. 153 cpv. 3 CPC- l’eventualità dello stralcio della causa a seguito del mancato versamento della garanzia, non significa affatto che lo stesso sia escluso per il caso di mancato versamento dell’anticipo spese (previsto per contro nella procedura di secondo grado, art.

312 e 314 CPC). Tale sanzione è infatti espressamente comminata dall’art. 12 cpv. 1 LTG, che è parimenti una legge in senso formale, e quindi di pari grado rispetto al CPC.

La liceità di una tale sanzione è stata più volte stabilita da dottrina e giurisprudenza, che hanno pacificamente confermato che i Cantoni possono prevedere che l’omissione di un atto di procedura, come è il caso per l’anticipo delle spese giudiziarie da parte dell’attore, possa comportare delle conseguenze di ordine procedurale (DTF 104 Ia 105; Schüpbach, Traité de procédure civile, vol. I, Zurigo, 1995, pag. 85, n. 242), segnatamente la reiezione in ordine della causa (II CCA 5 febbraio 1996 in re A./P.; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo, 1979, pag. 407, n. 9 e 11; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 147, n. 1), senza che ciò costituisca un eccessivo formalismo se -come nella specietale conseguenza è espressamente comminata dalla legge e l’ammontare dell’anticipo e le conseguenze del mancato o tardivo pagamento sono stati comunicati alla parte (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna, 1992, n. 4 ad art. 150 OG).

3. Ciò premesso, sono senza dubbio da respingere le generiche lamentele dell’attore circa l’asserito eccessivo rigore della decisione impugnata, costituendo essa piuttosto l’inevitabile conseguenza della corretta applicazione delle norme di legge.

Di nessuna rilevanza è il fatto che le parti stessero discutendo i termini di una possibile transazione: la stessa non è del resto in alcun modo inibita dallo stralcio della causa, potendosi a prima vista ritenere che la volontà di transigere della convenuta non era dettata dalla parvenza di buon diritto delle argomentazioni dell’attore nella presente causa, ma dalla paura di non poter incassare l’ingente credito vantato in conseguenza delle cattive condizioni finanziarie dell’attore, da lui stesso pacificamente ammesse.

Parimenti inconferente è il fatto che il Pretore in siffatte circostanze avrebbe avuto la teorica possibilità di sospendere d’ufficio la causa, così come era in precedenza avvenuto: trattandosi per il Pretore di una possibilità e non certo di un obbligo, nemmeno l’attore lo afferma, il non avervi fatto capo non gli può essere imputato in questa sede, e comunque la decisione di stralciare la causa, dopo aver dato prova di infinita pazienza nei confronti dell’attore, ha costituito decisione sicuramente preferibile -anche dal profilo dell’economia di giudizioa quella di una nuova sospensione, che si sarebbe invece urtata con una legittima richiesta di riattivazione della parte convenuta formulata solo pochi giorni prima.

Né può essere seriamente sostenuta l’inadeguatezza dell’importo richiesto di fr. 8’500.-- (cfr. l’art. 17 LTG che prevede per le cause di valore compreso tra 2 e 5 milioni di fr. una tassa di giustizia variabile tra fr. 10’000.-- e fr. 50’000.--), e non certo confrontando l’anticipo richiesto con i fr. 3’000.-- della tassa di giustizia del decreto di stralcio, essendo il suo ridotto importo manifestamente giustificato dal fatto che la causa ha preso fine prematuramente.

4. E’ per il resto a torto che l’attore sostiene il diritto ad essere sentiti prima della pronuncia del decreto di stralcio per omesso pagamento.

Verificandosi la premessa per l’applicazione dell’art. 12 LTG, ovvero il mancato o ritardato pagamento (fosse anche di uno o due giorni solamente: II CCA citata), non vi è più alcun margine di discussione o negoziazione, nel senso che la conseguenza prevista dalla legge deve verificarsi, senza che ciò debba o possa dar adito a inutili allegazioni delle parti.

Vano è perciò il riferimento alle differenti fattispecie regolate dagli art. 351 e

352 CPC in cui la discussione è necessaria per accertare l’esistenza delle premesse per lo stralcio, lampanti invece in caso di omesso pagamento, ritenuto comunque che anche nel caso di perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 CPC) non vi è alcuna necessità di far precedere lo stralcio, che viene pronunciato d’ufficio, da un’udienza di discussione (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 351, n. 6).

5. Nessun

diritto può infine derivare all’attore dall’asserita presentazione di un’istanza di assistenza giudiziaria.

Essa era infatti stata presentata solo in via subordinata, per il caso che non gli fosse stata concessa la proroga del termine di pagamento del primo anticipo di fr. 5’000.-- (lettera 20 settembre 1993). Essendo stata concessa la richiesta proroga, e con ciò accolta la richiesta principale, se ne deve ritenere la caducità dell’istanza di assistenza giudiziaria, peraltro mai più formulata in ordine all’anticipo di fr. 8’500.--, il cui mancato pagamento ha determinato il decreto impugnato.

Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto e di evidente natura dilatoria.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

5 aprile 1996 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 1’450.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 1’500.--

sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili di appello

III.

Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario