Plaintiff Withdrawal in Excavation Dispute Leads to Award of Defendant's Legal Fees on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe plaintiffs initiated a lawsuit against the defendant regarding dangers to their property stemming from excavation on an adjacent lot, but later requested the case be dismissed due to another procedure resolving the issue, asking for costs to be borne by the party who advanced them and for legal fees (ripetibili) to be compensated. The lower court dismissed the case, assigning costs to the plaintiffs but omitting any ruling on the defendant's implicit request for legal fees, which the defendant appealed, arguing that their withdrawal constituted a loss requiring the assignment of costs to them. The appellate court reasoned that the plaintiffs' withdrawal automatically made them the losing party, obligating the lower court to rule on the defendant's claim for legal fees, and since it failed to do so, this omission constituted grounds for revision, leading the appellate court to uphold the appeal and award the defendant 4,500 francs in legal fees for the original proceedings, in addition to appeal costs borne by the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 151 CPC, Art. 341 cpv. 1 CPC, Art. 344 CPC, Art. 150 CPC, Art. 148 CPC, art. 9 TOA; Plaintiff Withdrawal in Excavation Dispute Leads to Award of Defendant's Legal Fees on Appeal: The lower court dismissed the case, assigning costs to the plaintiffs but omitting any ruling on the defendant's implicit request for legal fees, which the defendant appealed, arguing that their withdrawal constituted a loss requiring the assignment of costs to them. The appellate court reasoned that the plaintiffs' withdrawal automatically made them the losing party, obligating the lower court to rule on the defendant's claim for legal fees, and since it failed to do so, this omission constituted grounds for revision, leading the appellate court to uphold the appeal and award the defendant 4,500 francs in legal fees for the original proceedings, in addition to appeal costs borne by the State.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to establish the basis for granting appealable costs (ripetibili) to the defendant after the plaintiff withdrew the case.
Used alongside Art. 150 CPC to determine the amount of the granted appealable costs (ripetibili).
Cited as the general legal basis in the preamble to the judgment regarding costs and procedure.
Cited in the reasoning to confirm that the plaintiff's withdrawal (desistenza) implies they are the losing party, justifying the award of costs to the defendant.
Cited in the reasoning as the justification for the appeal being treated as a revision due to the lower court's failure to rule on a formal claim (omessa pronuncia su domande formulate).
Cited in the reasoning to confirm that an appeal is the correct procedural route for challenging a lower court decision based on a ground for revision against a decision from the *Pretore*.
Cited in the reasoning to establish that the Chamber must rule on the merits because a ground for revision existed.
Testo completo
Incarto n. 12.96.00063 · Lugano 11 giugno 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 34 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 31 ottobre 1985 da
__________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
causa che il Pretore con decreto 20 febbraio 1996 ha stralciato per desistenza degli attori, caricando loro le tasse e le spese di procedura;
Decisione impugnata dal convenuto, che con gravame dell’11 marzo 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accordargli un’indennità per ripetibili;
Gravame sul quale gli attori non hanno formulato osservazioni;
Considerato
in fatto ed in
diritto
- che con petizione 31 ottobre 1985 gli attori hanno chiesto che il convenuto fosse condannato a prendere i provvedimenti necessari ad ovviare ai pericoli derivati al loro fondo da uno scavo effettuato su un fondo vicino;
- che il convenuto si è opposto alla petizione;
- che la causa ha seguito il suo corso sino alle conclusioni, presentate dalle parti nel gennaio del 1990;
- che la sentenza non è tuttavia mai stata emanata;
- che gli attori il 25 gennaio 1996 hanno scritto al Pretore, comunicando che la causa poteva ritenersi superata da altra procedura, conclusasi felicemente, e postulandone di conseguenza lo stralcio “ritenute le spese a chi le ha anticipate e compensate le ripetibili”;
- che il 20 febbraio 1996 il Pretore ha emanato l’impugnato decreto di stralcio, il quale accolla le spese di causa agli attori ma non statuisce sulle ripetibili;
- che il 22 febbraio 1996, prima di ricevere il decreto di stralcio, il convenuto ha scritto al Pretore prendendo posizione sulla lettera 25 gennaio 1996 degli attori nel senso di rivendicare una congrua indennità per ripetibili;
- che con allegato dell’11 marzo 1996 denominato “appello” e, tra parentesi, “domanda di revisione”, il convenuto postula la riforma del dispositivo 2 del decreto di stralcio nel senso che “Non si prelevano altre tasse ne spese. Tutte quelle sin qui esatte sono a carico degli attori, i quali rifonderanno al convenuto l’importo di fr. ... a titolo di ripetibili”;
- che gli attori non hanno presentato osservazioni al gravame del convenuto;
- che è pacifico che la richiesta di stralcio della causa presentata il 25 gennaio 1996 dagli attori costituisce desistenza, con il che essi sono soccombenti nei confronti del convenuto (art. 151 CPC; Rep. 1985, pag. 146; 1978, pag. 376), e questo qualunque sia il motivo della desistenza (II CCA 16 luglio 1990 in re K./S.; I CCA 18 dicembre 1990 in re B./S.);
- che il Pretore era pertanto di principio tenuto ad attribuire ripetibili in favore del convenuto, e questo indipendentemente dal fatto che egli non avesse tempestivamente reagito alla lettera 25 gennaio 1996 degli attori per protestarle esplicitamente, dovendosi la sua richiesta in tal senso desumere dalle sue precedenti comparse scritte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 151, n. 1);
- che la mancata assegnazione di ripetibili al convenuto nel decreto impugnato costituisce perciò omessa pronuncia su una domanda formulata sia dagli attori, che con lo scritto del 25 gennaio 1996 hanno chiesto che le ripetibili fossero compensate, che -seppure implicitamentedal convenuto medesimo;
- che l’omessa pronuncia su domande formulate costituisce motivo di revisione ai sensi dell’art. 340 lit. a) CPC;
- che secondo l’art. 341 cpv. 1 CPC la domanda di revisione di una sentenza del Pretore si propone mediante appello, così come correttamente fatto dal convenuto;
- che la richiesta di giudizio del convenuto di vedersi attribuire “fr. ...” per ripetibili non costituisce, come sembrerebbe a prima vista, motivo di nullità del gravame ai sensi dei combinati art. 309 cpv. 1 lit. e) e 309 cpv. 5 CPC;
- che ciò sarebbe unicamente il caso se il Pretore si fosse effettivamente pronunciato sulla richiesta di ripetibili e il convenuto con l’impugnazione chiedesse un aumento dell’indennità senza specificare i termini della sua richiesta, così da impedire all’autorità di ricorso di individuare i limiti dell’appellazione (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, n. 2);
- che invece, stante l’esistenza di un motivo di revisione, la Camera è tenuta a pronunciarsi sul merito della questione (art. 344 CPC);
- che secondo il prudente giudizio di questa Camera, la natura e il valore della lite -consistente all’atto pratico nella richiesta di costruzione di un muro del costo stimato di circa fr. 42’000.-- (perizia 13 maggio 1989 dell’ing__________, pag. 9)- giustificano l’attribuzione di un’indennità per ripetibili di fr. 4’500.--;
- che in tal modo si dà equa applicazione degli art. 150 CPC e 9 TOA ritenuto che la causa, per quanto riguarda l'intervento delle parti è giunta al termine;
- che in tale misura va perciò accolto il gravame del convenuto;
- che le spese e le ripetibili di questa procedura devono essere assunte dallo Stato, non potendosi ritenere soccombenti gli attori, silenti in questa sede ed estranei alla venuta in essere del vizio del decreto impugnato;
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
11 marzo 1996 dell’avv. __________ è accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto 20 febbraio 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:
2.*Non si prelevano altre tasse né spese. Tutte quelle sin qui esatte sono a carico degli attori, i quali rifonderanno al convenuto fr. 4’500.-- per ripetibili.*
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 180.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 200.--
già anticipati dal convenuto, sono a carico dello Stato, che rifonderà al convenuto fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario