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12.1996.59 • TRAC TI 12.1996.59 Generato dall'IA

Appellant's Failure to Specify Demands Renders Appeal Null

Numero d'incarto 12.1996.59
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's rejection of their claim to void a debt for an Etruscan statue, based on the purported inauthenticity of the item, which the first instance court dismissed, relying in part on an expert report affirming authenticity. The appellate court declared the appeal null because it failed to specify precise demands for modifying the initial judgment as required by procedural rules, instead only requesting a new expert appraisal without stating what effect this new finding should have on the original verdict or articulating grounds for annulling the prior decision.

Regesto Legislator

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Art. 252 cpv. 5 CPC, Art. 309 cpv. 2 litt, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 309 n.10, Art. 322 CPC, Art. 313bis CPC; Appellant's Failure to Specify Demands Renders Appeal Null: The appellate court declared the appeal null because it failed to specify precise demands for modifying the initial judgment as required by procedural rules, instead only requesting a new expert appraisal without stating what effect this new finding should have on the original verdict or articulating grounds for annulling the prior decision.

Parole chiave

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effetti di una sentenza di annullamento ricorso per cassazione azione di accertamento legittimazione a ricorrere oggetto della lite stato richiesto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 309 CPC

This article was cited as the basis for declaring the appeal null (nullo).

art. 148 CPC

This article was cited to regulate the allocation of costs (spese) in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00059 · Lugano 13 marzo 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA 94.23 (ORD 2398) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 25 novembre 1991 da

__________ rappr. dallo studio legale __________ contro

__________

in materia di inesistenza del debito (compravendita mobiliare, errore essenziale) che il Pretore, con sentenza, 30 gennaio 1996 (intimata il 15 febbraio 1996) ha integralmente respinto.

Appellante l’attore il quale, con atto d’appello 5 marzo 1996, chiede:

*1. L’appello è accolto*

*Di conseguenza la sentenza 30 gennaio/15 febbraio 1996 della Pretura*

*di Mendrisio-Sud è annullata nel senso che*

*1.1. È ordinato l’allestimento di una nuova perizia da affidarsi ad un*

*etruscologo -archeologo di rango universitario e di sicura nomea*

*professionale.*

*2. Protestate spese e ripetibili.*

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che la sentenza impugnata ha respinto nel merito la petizione promossa dal signor __________ nei confronti del signor __________ e intesa al disconoscimento del debito rappresentato dal prezzo di Fr. 120’000.- riguardante la compravendita di una statua rappresentante una sfinge in nenfro di arte etrusca del 530 ca a.C.;

che il Pretore ha ritenuto, in definitiva, come l’attore avesse fallito nel suo obbligo di provare la pretesa falsità dell’oggetto della compravendita;

che, a tal proposito, il giudice di prima istanza si é riferito anche alle risultanze della perizia giudiziaria per la quale la scultura era autentica, di epoca etrusca del VI secolo a.C.;

che, con l’appello, la parte attrice si limita a chiedere l’allestimento di una nuova perizia così come appare dalle sue precise domande riportate in ingresso e come risulta da tutte le argomentazioni addotte, tanto è vero che, senza esprimersi assolutamente sul merito della controversia, conclude, al punto 26. dell’appello, nel senso che “da tutto quanto precede deriva che a questo lodevole Tribunale dovrà ordinare l’allestimento di una nuova perizia ex art.

252 cpv. 5 CPC....”;

che lo scopo dell’appello è quello di sottoporre ad una verifica il giudizio di primo grado affinché l’autorità di ricorso abbia, se del caso, a riformarlo con altro diverso giudizio che quello sostituisce (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 4);

che, per queste necessità, l’art. 309 cpv. 2 litt. e) CPC impone che l’atto di appello contenga domande precise intese alla modifica della sentenza impugnata alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte che appella pena la nullità dell’appello se il medesimo non ossequia queste esigenze formali (art. 309 cpv. 5 CPC);

che come é nullo l’appello che porta quale unica domanda quella di ritornare gli atti al Pretore affinché abbia a procedere alla continuazione dell’istruttoria di causa con le prove rifiutate e che l’autorità di appello dovrebbe ordinare (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n.10) altrettanto deve dirsi per un appello, come quello qui esaminato, che si limita a chiedere l’assunzione di una prova (in concreto un nuovo referto peritale) che il Pretore ha precedentemente respinto ma nulla dice attorno alla eventuale modifica, e in che senso, della sentenza pretorile una volta rifiutata oppure anche assunta la chiesta nuova prova;

che la domanda di annullamento della sentenza in funzione dell’assunzione della nuova perizia per avere il Pretore disatteso, nella sua ordinanza di rifiuto di tale nuova prova, principi procedurali non può raggiungere lo scopo dell’appello così come sopra indicato;

che infatti l’appellante non solleva assolutamente i particolari motivi che potrebbero portare all’annullamento della sentenza del primo giudice (art. 146 e 309 cpv. 4 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 4);

che inoltre misconosce che la richiesta di una prova non assunta in prima sede non ha portata propria ricorsuale ma - se, su istanza dell’appellante formulata come alla disposizione dell’art.

309 cpv. 2 litt. g CPC, è ammessa e quindi viene istruita dall’autorità d’appello (art. 322 CPC) - serve per la decisione d’appello sulla riforma o meno del primo giudizio di merito;

che in tali condizioni, non potendosi ammettere minor rigore processuale per il fatto che la parte è rappresentata da un avvocato, si deve concludere per la nullità dell’appello;

che tale sanzione può essere presa, per economia di giudizio, già all’occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimare alla controparte, per le osservazioni, l’atto di appello;

Per i quali motivi

visto l’art. 309 CPC

e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia

1. L’appello 5 marzo 1996 di __________ è nullo.

2. La tassa di giustizia in Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr.

100.-), da anticipare dall’appellante, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario