Appeal Dismissed for Untimely Filing in Wage Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning a labor contract dispute where the lower court dismissed the claim for unpaid wages, the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed late. The court reasoned that for wage disputes under a certain monetary threshold, the appeal deadline is ten days, pursuant to procedural rules referencing the accelerated procedure; since the lower court's decision was notified on February 15, 1996, the deadline was February 25, 1996, making the appeal filed on March 5, 1996, untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 343 cpv. 2 CO, Art. 418 CPC, Art. 398 cpv. 1 CPC, Art. 313bis CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Wage Dispute: The court reasoned that for wage disputes under a certain monetary threshold, the appeal deadline is ten days, pursuant to procedural rules referencing the accelerated procedure; since the lower court's decision was notified on February 15, 1996, the deadline was February 25, 1996, making the appeal filed on March 5, 1996, untimely.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe inadmissibility of the appeal was decided at the preliminary examination stage based on this article.
Cited in the reasoning to establish the nature of the dispute and the applicable appeal deadline.
Cited in the reasoning to establish the accelerated procedure and the applicable deadline.
Cited in the reasoning as the provision establishing the 10-day deadline for the appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.96.00057 · Lugano 4 aprile 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.95.158 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con istanza
31 maggio 1995 da
__________ contro
__________
in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con decisione 13 febbraio 1996, ha respinto.
Ed ora sull’appello 5 marzo 1996 dell’istante che chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda intesa alla condanna della ditta convenuta a pagarle l’importo di Fr. 9’592.50 per salari dovutile.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il termine per proporre appello contro una sentenza del Pretore in materia di mercedi e salari (controversie in materia di contratto di lavoro per valori non eccedenti i Fr. 20’000.-, art. 343 cpv. 2 CO e 416 e seg. CPC) é di 10 (dieci) giorni in virtù del rinvio dell’art. 418 CPC alla procedura accelerata e quindi all’art. 398 cpv. 1 CPC che prevede tale termine abbreviato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 418 n. 2);
che la sentenza impugnata é stata notificata all’istante il giorno 15 febbraio 1996 come risulta dall’indagine postale eseguita dall’Ufficio postale di __________;
che l’affermazione dell’istante di non aver ricevuto quell’invio è pretestuosa dal momento che altrimenti non si spiega come abbia potuto presentare appello contro la sentenza che con quell’invio le era intimata;
che il termine per ricorrere scadeva così il giorno 25 febbraio 1996 con la conseguente tardività dell’appello impostato il 5 marzo 1996;
che, per economia di giudizio, si può decidere l’ inammissibilità dell’appello in sede di esame preliminare (art. 313bis CPC);
pronuncia
1. L’appello
5 marzo 1996 di __________ é inammissibile siccome tardivo.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario