Insurer v. Claimant (Prescription of Damages)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant insurer contested the lower court's rejection of their prescription defense against a claim for damages stemming from a 1983 traffic accident where the claimant was hit in a pedestrian crossing. The court reasoned that for the two-year prescription period to begin, the claimant must have known the full extent of the damage, and since the claimant maintained ongoing pain, the lower court incorrectly deemed the situation still evolving; however, expert testimony established that the residual damage was definitively known approximately six months post-accident (Summer 1984), meaning the two-year prescription expired in 1986, thus upholding the appeal and dismissing the petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83 cpv. 1 LCS, Art. 83 LCS, Art. 148 CPC, art. 64 LTF, art. 66 CPC; Insurer v. Claimant (Prescription of Damages): The court reasoned that for the two-year prescription period to begin, the claimant must have known the full extent of the damage, and since the claimant maintained ongoing pain, the lower court incorrectly deemed the situation still evolving; however, expert testimony established that the residual damage was definitively known approximately six months post-accident (Summer 1984), meaning the two-year prescription expired in 1986, thus upholding the appeal and dismissing the petition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the statute of limitations which the court applied to reject the main claim by upholding the exception of prescription.
Cited among the referenced laws in the final section, which likely governs the procedural basis for decision-making in the appeals court.
Cited among the referenced laws, likely referring to the Cantonal Law on Court Organization, used as a general procedural basis.
Cited among the referenced laws, likely referring to the Cantonal Rules of Procedure, used as a general procedural basis.
The court explicitly granted legal aid (assistenza giudiziaria) to the appellant in the dispositive order I, which corresponds to the scope of Art. 64 LTF (though the decision text cites 'art. 64 CPC' in the concluding list of laws, the actual order grants assistance, typically governed by the code of procedure or corresponding law; given the context, Art. 64 CPC is likely the applicable procedural rule for legal aid mentioned in the final paragraph before orders).
The court ordered the losing party (the appellant) to pay court costs and indemnities to the appellee, which is governed by the rules on costs (Art. 66 CPC is typically the procedural basis for costs in the Cantonal Code of Civil Procedure).
Testo completo
Incarto n. 12.96.00049 · Lugano 28 maggio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. 4499 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 5 ottobre 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 120’000.-- oltre interessi in conseguenza di un incidente della circolazione;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, eccezione che il Pretore con sentenza 5 febbraio 1996 ha respinto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 23 febbraio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre l’attrice con osservazioni con richiesta di assistenza giudiziaria del 22 marzo 1996 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. Il
4 novembre 1983 __________, alla guida di una vettura di cui la convenuta era assicuratrice RC, in territorio di __________ ha investito l’attrice mentre essa attraversava la strada sul passaggio pedonale di __________.
B. Con la petizione l’attrice ha sostenuto che nonostante sembrasse profilarsi per lei una rapida guarigione, le sarebbero rimasti dei dolori alla gamba sinistra che con il passare del tempo si sarebbero acuiti fino a divenire insopportabili.
Ciò costituirebbe per lei danno morale, e influirebbe inoltre negativamente sulla di lei capacità lavorativa, essendo oltretutto da attendersi un ulteriore peggioramento con il passare del tempo.
Il torto morale sarebbe valutabile in fr. 20’000.--, mentre il danno materiale non potrebbe ancora essere quantificato con esattezza, ma potrebbe essere determinato a titolo prudenziale in fr. 100’000.--.
Dal che la richiesta di causa di fr. 120’000.-- oltre interessi.
C. Nella risposta del 16 dicembre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo preliminarmente la prescrizione della pretesa attorea.
Il decorso dell’infortunio in questione si sarebbe completato già il 21 gennaio 1984, e da allora non vi sarebbe stata più alcuna evoluzione clinicamente rilevante fino al 5 agosto 1992, data in cui sarebbe stata annunciata una pretesa ricaduta. Ne seguirebbe che il termine biennale di prescrizione di cui all’art.
83 cpv. 1 LCS si sarebbe nel frattempo compiuto, così come sarebbe decorso il termine di prescrizione dell’eventuale azione penale, mentre non tornerebbe applicabile il termine assoluto di prescrizione di 10 anni dell’art. 83 cpv. 1 LCS, ricorrendo le premesse per valersi di quello biennale.
D. L’attrice ha contestato il fondamento dell’eccezione, sostenendo di aver costantemente avuto dolori dopo l’incidente, e che il danno non avrebbe perciò finora cessato di manifestarsi, con il che tornerebbe applicabile il termine di prescrizione decennale dell’art. 83 cpv. 1 LCS, termine che non si sarebbe compiuto.
E. Il Pretore ha respinto l’eccezione osservando che, nonostante la contraddittorietà dell’atteggiamento dell’attrice, si dovrebbe comunque ammettere che la sua situazione sia a tutt’oggi in una fase evolutiva.
Il termine biennale di prescrizione non avrebbe perciò mai iniziato a decorrere, mentre quello decennale sarebbe stato validamente interrotto con la petizione. Al medesimo risultato si giungerebbe comunque anche ammettendo l’iniziale guarigione dell’attrice, e il sopravvenire di una ricaduta a partire dal 1992, con l’insorgenza di nuovi dolori.
F. Con l’appello del 23 febbraio 1996 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la sua eccezione.
Il Pretore avrebbe ammesso a torto che la situazione di salute dell’attrice sarebbe in evoluzione, dovendosi al contrario ritenere sulla scorta della perizia che la patologia di cui soffre l’attrice avrebbe raggiunto il suo stato definitivo circa 6 mesi dopo l’infortunio e si sarebbe in seguito stabilizzata, senza più peggiorare.
Ne seguirebbe che l’attrice avrebbe conosciuto il danno da lei subito al più tardi nel giugno 1984, e che la prescrizione si sarebbe perciò compiuta nel giugno del 1986.
G. Delle osservazioni 22 marzo 1996 dell’attrice, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
1. Secondo l’art. 83 cpv. 1 LCS, l’azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni modo nel termine di dieci anni dal giorno dell’infortunio, fatto salvo il caso -che qui non ricorredi un eventuale termine di prescrizione più lungo stabilito dalla legislazione penale nell’ipotesi che l’azione derivi da un reato.
2. E’ pacifico, la stessa convenuta non sostiene il contrario, che il termine assoluto di prescrizione di dieci anni non ha avuto modo di compiersi, essendo esso stato tempestivamente interrotto dalla presente azione.
E’ altresì pacifico che l’attrice ha conosciuto la persona responsabile dell’infortunio poco dopo averlo subito, così che la decisione sull’eccezione di prescrizione dipende in sostanza dalla questione a sapere se, ed eventualmente quando, l’attrice ha conosciuto il danno derivatole dal sinistro.
3. In senso generale, vi è conoscenza del danno ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 LCS nel momento in cui il leso dispone di tutti gli elementi fattuali che costituiscono la premessa per introdurre e sostanziare un’azione giudiziaria (DTF 93 II 498 e segg.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
2. edizione, n. 2.1 ad art. 83 LCS; Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. 2, Berna, 1988, n. 1492 e riferimenti; Giger/Simmen, SVG, 5. edizione, Zurigo, 1996, pag. 209).
Siffatta conoscenza è conseguibile solo se il danno si è presentato in tutta la sua ampiezza: se l’ammontare del danno -come può avvenire nel caso di lesioni corporalirisulta da una situazione che è in evoluzione, il termine di prescrizione biennale non inizia a decorrere prima che tale evoluzione sia giunta a compimento (DTF 93 II 503; Bussy/Rusconi, opera citata, n. 2.2 ad art. 83 LCS; Schaffhauser/Zellwegwer, opera citata, n. 1494).
4. L’attrice nei propri quesiti peritali ha insistito sull’accertamento dell’esistenza di un nesso causale tra l’incidente e i dolori da lei lamentati e sull’accertamento delle conseguenze di tali dolori sulla sua capacità lavorativa, il che era senz’altro corretto nell’ottica dell’azione da lei proposta.
Essa ha però omesso di far accertare dal perito se, ed eventualmente in quale momento, l’evoluzione delle conseguenze del sinistro era terminata, quasi dando per scontata la tesi -contraria alla comune esperienza in caso, come quello di specie, di un sinistro poco grave (DTF 118 II 454 e 455, e contrario)- secondo cui la situazione sarebbe tuttora in evoluzione (cfr. domanda peritale, pag. 6).
A questa omissione ha posto rimedio la convenuta, che con la propria controdomanda peritale F ha esplicitamente chiesto al perito di stabilire il momento in cui la situazione dell’attrice è divenuta definitiva.
5. La risposta del perito a questa decisiva domanda è stata inequivocabile: “posso dire che uno stato definitivo era raggiunto ca. 6 mesi dopo l’infortunio” (perizia, pag. 8), risposta ribadita e precisata in sede di complemento di perizia (pag. 3), nel senso che “il danno residuo era da ritenere siccome definitivamente conosciuto a partire grosso modo dall’estate del 1984 e dunque se in sostanza i disturbi attuali, come parrebbe emergere dalle affermazioni dell’attrice ritenute in perizia, secondo cui essa ha sempre avuto tali disturbi, sono praticamente gli stessi del periodo in cui fu raggiunto lo stato definitivo”.
La stessa attrice, del resto, ammette pacificamente di aver sempre avuto dolori alla coscia sinistra a seguito dell’incidente (conclusioni, pag. 2), e dal fatto che essa per ben 8 anni non si sia rivolta ad un medico non si può che ritenere che essa considerava tale situazione stabilizzata e irreversibile, e comunque non particolarmente fastidiosa.
Il fatto che essa dopo 8 anni si sia infine rivolta ad un medico non inficia tali conclusioni, essendo da una parte l’aggravamento nel tempo della situazione stato ritenuto dal perito “assai improbabile” (perito che ha al contrario ritenuto possibile un miglioramento con il passare del tempo, pag. 5), e non potendosi d’altra parte escludere una soggettiva, ma irrilevante, insofferenza dell’attrice ai medesimi dolori avuti in precedenza, oppure il comprensibile desiderio di informarsi sulla propria situazione (in questo senso: deposizione dott. __________). Una conferma indiretta dell’avvenuta stabilizzazione della situazione dell’attrice è d’altro canto riscontrabile nella constatazione del perito dell’impossibilità di proporre una terapia per i suoi disturbi (perizia, pag. 6).
6. Se ne deve concludere che è a torto che il Pretore ha ritenuto tuttora in evoluzione la situazione dell’attrice per il solo fatto che essa ha costantemente avuto dolori dal giorno dell’incidente (consid. 5), visto che la persistenza di tali dolori in realtà altro non è che la manifestazione del danno irreversibile causatole dall’incidente.
Non si può perciò sostenere che il termine di prescrizione biennale non abbia mai iniziato a decorrere.
Al contrario, in accoglimento delle tesi della resistente, va ammesso in base agli atti che esso ha iniziato a decorrere circa 6 mesi dopo il sinistro, e si è perciò compiuto nel corso del 1986 senza che siano stati effettuati atti interruttivi.
Ne segue l’accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza dell’attrice, al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche nella procedura di appello. La commisurazione delle ripetibili avviene tenendo conto del fatto che la causa ha potuto essere conclusa in accoglimento di un’eccezione preliminare, seppure bisognosa di un’importante istruttoria.
Per i quali motivi, vista la LTG, la TOA, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio nella procedura di appello.
II. L’appello
23 febbraio 1996 della __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 febbraio 1996 della Pretura di Locarno-Città è riformata nel modo seguente:
1. L’eccezione di prescrizione è accolta e di conseguenza la petizione 5 ottobre 1993 di __________ è respinta.*
2. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.--, sono a carico dell’attrice, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 1’500.-- per ripetibili.*
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato.
L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 600.-- per ripetibili d’appello.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario