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12.1996.48 • TRAC TI 12.1996.48 Generato dall'IA

Bankruptcy Acquiescence in Contract Litigation

Numero d'incarto 12.1996.48
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A civil action concerning a contract claim, which had been suspended due to the defendant's bankruptcy, was initially struck from the roll by the lower court due to a lack of interest after the bankruptcy estate decided not to pursue the case. The appellant contested this ruling, arguing instead that the striking should be based on acquiescence, which would result in the formal condemnation of the defendant to pay the claimed amount, costs, and legal fees. The appellate court agreed, reasoning that when a bankrupt company's estate waives continuation of litigation where the company is the debtor, it implies recognition of the creditor's claim within the bankruptcy, and because a dissolved, bankrupt company cannot meaningfully resume litigation, the process must be terminated due to acquiescence, thus shifting the financial burden of the original case onto the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 207 LEF, Art. 207 cpv. 1 LEF, Art. 351 cpv. 1 CPC, Art. 746 CO, art. 352, art. 66 cpv. 1 LTF; Bankruptcy Acquiescence in Contract Litigation: The appellant contested this ruling, arguing instead that the striking should be based on acquiescence, which would result in the formal condemnation of the defendant to pay the claimed amount, costs, and legal fees. The appellate court agreed, reasoning that when a bankrupt company's estate waives continuation of litigation where the company is the debtor, it implies recognition of the creditor's claim within the bankruptcy, and because a dissolved, bankrupt company cannot meaningfully resume litigation, the process must be terminated due to acquiescence, thus shifting the financial burden of the original case onto the defendant.

Parole chiave

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credito nel fallimento mantenimento del contratto interesse moratorio contrattuale preclusione per tolleranza annullamento del contratto riconoscimento di debito astratto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 cpv. 1 CPC

The court discusses the grounds for the lower court's decision to strike the case, referencing this article as the basis for the original ruling being reviewed.

art. 352

The court contrasts the type of decision made by the lower court (based on art. 351) with decisions based on acquiescence (art. 352), which is the basis for the appeal's success.

art. 66 cpv. 1 LTF

Although the text refers to the costs imposed by the lower court decision (which is modified), the structure of cost allocation in the appeal judgment aligns with the general rules for costs, which often cite corresponding procedural law provisions (although the text doesn't explicitly cite the appeal cost article, the costs imposed in order 2 are inherently related to the procedural rules governing the final outcome).

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00048 · Lugano 8 maggio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 2563 della Pretura del distretto di Riviera promossa con petizione 1 marzo 1991 da

__________ rappr. dall’ avv. __________ contro

__________ c/o Uff. __________

con la quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 104’000.- oltre interessi al 5% dal

1 gennaio 1991 e che il Pretore, con decreto 29 dicembre 1995, ha stralciato dai ruoli, per mancanza d’interesse della lite, caricando all’attore la tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 60.- .

Appellante l’attrice la quale, con atto di appello 18 gennaio 1996, chiede che il primo giudizio venga riformato nel senso che la causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza della parte convenuta con conseguente sua formale condanna al pagamento dell’importo fatto valere in giudizio, delle tasse e spese di giudizio e delle ripetibili.

Mentre la controparte non ha presentato osservazioni all’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che la vertenza giudiziaria riguardante una pretesa creditoria, derivante da contratto di lavoro, di __________ nei confronti della __________ è rimasta sospesa, in virtù degli art. 207 LEF e 106 CPC, a seguito della dichiarazione di fallimento della società convenuta;

che la sospensione ha preso fine dieci giorni dopo la seconda adunanza dei creditori (art. 207 cpv. 1 LEF) che ha avuto luogo il 7 dicembre 1994;

che, in quell’occasione, i creditori hanno deciso di rinunciare a proseguire la causa in oggetto (cfr. lettera 4 gennaio 1995 dell’UEF di Riviera alla Pretura);

che, a seguito di ciò, il Pretore, con decreto 29 dicembre 1995, ha stralciato la causa dai ruoli “essendo venuto meno ogni interesse nella lite”, caricando le spese all’attrice;

che con l’appello all’esame l’attrice chiede invece che il decreto di stralcio venga pronunciato per acquiescenza con la conseguente condanna della convenuta al pagamento del credito oggetto della causa, alle spese ed alle ripetibili;

che il motivo per il quale il Pretore ha stralciato la causa si rifà a quelli previsti dall’art. 351 cpv. 1 CPC e l’appellabilità di una tale decisione è pacifica diversamente da quanto avviene per lo stralcio dovuto a intervenuta transazione, ritiro dell’azione e acquiescenza (art. 352) che ha portata meramente dichiarativa (Rep. 1985, 145) ma che dovrebbe, anche questo tipo di decisione, rendere ricevibile un gravame quando la contestazione riguarda l’esistenza stessa della situazione processuale che ha portato allo stralcio (ICCA13 ottobre 1994 G. c. B.);

che quando la massa fallimentare rinuncia a proseguire il processo nel quale il fallito è parte convenuta (e quindi debitore) il credito litigioso è considerato come riconosciuto nell’ambito del fallimento ed i creditori non hanno più la possibilità di contestarne l’ammissione nella graduatoria anche se la causa rimane formalmente ancora pendente (DTF 109 III 31; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, ed. 1993, pag. 299);

che per quanto concerne la sorte del processo in corso vengono sostenute due teorie contrapposte: la rinuncia della massa pone fine al processo equivalendo a riconoscimento della pretesa del creditore oppure, al contrario, il fallito può riprendere il suo ruolo di convenuto nel processo poiché la rinuncia della massa pone fine alla perdita del potere di disporre dei suoi beni da parte dello stesso fallito ( vedi per la problematica Gilliéron, op. cit., loc. cit.; DTF 61 III 170 consid. 1; BlZR 1970 n. 28 pag. 84);

che, trattandosi di fallimento di una società che conduce alla dissoluzione della stessa ed alla sua liquidazione con conseguente radiazione dal registro di commercio (art. 736 e seg. CO, art. 746 CO), mal si concilia la possibilità concreta per la fallita di continuare nella procedura giudiziaria percui si deve concludere che il processo dev’essere stralciato dai ruoli per acquiescenza;

che tale conclusione porta a modificare in tal senso l’impugnato decreto del Pretore con il conseguente addebito di tasse, spese e ripetibili (da calcolare a seconda del valore di causa e tenuto conto che la procedura, per quanto riguarda l’intervento del patrocinatore dell’attore è giunta a termine con la presentazione delle conclusioni) a carico della società convenuta e non dell'attrice, né della massa fallimentare che ha rinunciato ad intervenire in causa;

che per la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse o spese di giudizio di seconda sede;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

I. L’appello è accolto e di conseguenza il decreto 29 dicembre 1995 del Pretore di Riviera è così modificato:

1.*La causa inc. no. 2563 è stralciata dal ruolo per acquiescenza.*

2. La tassa di Fr. 100.- e le spese in Fr. 60.- sono a carico della parte convenuta che rifonderà a controparte Fr. 6’000.- per ripetibili.*

II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello;

l’appellata verserà all’appellante Fr. 300.- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione a: -__________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario