Appellant v. Former Public Hospital (Lack of Legal Capacity)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sued the appellee for unpaid work wages, but the appellate court found that the appellee, a former public hospital that was subsequently incorporated into the Cantonal Hospital Entity, lacked legal capacity to be sued, as this capacity now resides with the Cantonal Hospital Entity. The court reasoned that the lack of capacity to be a party is a procedural requirement that must be examined ex officio, rendering the initial application, the entire ensuing procedure, and both the lower court's judgment and the appeal void due to a fundamental procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 cifra, Art. 12 CC, Art. 15 LO, Art. 142 cpv. 1 lit. a CPC, Art. 148 CPC; Appellant v. Former Public Hospital (Lack of Legal Capacity): The court reasoned that the lack of capacity to be a party is a procedural requirement that must be examined ex officio, rendering the initial application, the entire ensuing procedure, and both the lower court's judgment and the appeal void due to a fundamental procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IABasis for declaring the initial claim null due to the lack of legal standing (capacity to be a party).
Cited in conjunction with the final decision on costs and fees.
Testo completo
Incarto n. 12.96.00042 · Lugano 3 aprile 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 39/94 spec. della Pretura del distretto di Leventina, promossa con
istanza 13 giugno 1994 da
__________ rappr. __________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11’700.-- lordi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 2 febbraio 1996 ha respinto;
Appellante l’istante, che con atto di appello del 12 febbraio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza;
Mentre la convenuta non ha presentato osservazioni nel termine assegnatole.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
- che tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio, in ogni stadio della causa, vi è quello della capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);
- che la capacità processuale spetta a tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno l’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC e 38 CPC);
- che dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che le scuole e gli ospedali pubblici non dispongono della capacità di essere parte (II CCA
15 novembre 1995 in re V./Ospedale __________; Rep. 1983, pag. 312 in re Ospedale __________; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 16);
- che nel caso di specie la causa è stata pacificamente promossa nei confronti della __________;
- che l’istituto convenuto era in precedenza un ospedale (cfr. sentenza impugnata, consid. 4);
- che con decreto legislativo del 18 aprile 1988 esso è stato conglobato nell’Ente Ospedaliero Cantonale (cfr. sentenza impugnata, ibidem);
- che la parte convenuta non gode perciò della capacità di essere parte, che invece compete all’Ente Ospedaliero Cantonale stesso (art. 2 della legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, in seguito: LO), il quale a sua volta agisce attraverso i suoi organi, ovvero il Consiglio di amministrazione, la Conferenza ospedaliera, il Direttore dell’ente, i Consigli ospedalieri e l’Assemblea dei delegati dei comuni (art. 15 LO);
- che il rapporto di lavoro dal quale l’istante trae diritto è in ogni caso iniziato il 1° aprile 1992 (doc. O), e quindi posteriormente all’assunzione dell’istituto convenuto da parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale;
- che la mancanza della capacità di essere parte della convenuta rende nulla l’istanza, e con essa l’intera procedura svolta e da essa dipendente, ivi compresi la sentenza impugnata e l’atto di appello, per difetto di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lit. a CPC);
- che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’istanza
13 giugno 1994 di __________ è dichiarata nulla, e con essa tutti gli atti dell’incarto 39/94 spec. della Pretura del distretto di Leventina, ivi compresi la sentenza 2 febbraio 1996 e l’appello 12 febbraio 1996.
II. Per il presente giudizio non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: