Eviction Based on Disputed Loan-for-Use Agreement Remanded for Fact-Finding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn action for eviction was brought based on the claim that a property, acquired by the claimant via auction, had been granted to the respondent under a fixed-term loan-for-use agreement expiring on a specific date, which the respondent failed to vacate; however, the respondent contested the existence of any loan-for-use agreement, asserting that the eviction procedure was therefore improper, and the initial court granted the eviction order without addressing this central dispute, instead incorrectly citing provisions related to rent arrears, leading the appellate court to nullify the decision due to a lack of essential reasoning required for appellate review and remanding the case for a new judgment focused on whether a loan-for-use contract was established.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 257d CO, Art. 285 cpv. 2 litt, Art. 285 CPC, art. 285 cpv. 2 litt. e) CPC, art. 66 al. 1 LTF; Eviction Based on Disputed Loan-for-Use Agreement Remanded for Fact-Finding: La sentenza 23 gennaio 1996 del Pretore di Lugano, sez. 5 nella causa inc. no. __________ __________ /__________ é dichiarata nulla.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was upheld, and the lower court's decision was declared null due to lack of reasoning, as cited in order 1.
This provision was cited as the basis for the court's decision to declare the prior judgment null.
No costs were levied for the appeal proceedings, as indicated in order 2.
Testo completo
Incarto n. 12.96.00031 · Lugano 16 aprile 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Giani quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, astenutosi
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. SF.95.251 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza di sfratto 24 novembre 1995 da
__________ rappr. dal suo __________ contro
__________
che il Pretore, con decisione 23 gennaio 1996, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a disposizione dell’istante lo stabile di cui al mappale __________ di __________.
Appellante il convenuto che, con atto d’appello 30 gennaio 1996, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di sfratto.
Mentre la controparte, con osservazioni 16 febbraio 1996, chiede la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’__________ ha chiesto lo sfratto di __________ dall’immobile di __________, già proprietà dei suoi genitori ed acquisito dalla banca in sede di incanto, sostenendo di avergli concesso l’uso dello stesso a titolo di comodato per tempo determinato sino al 31 ottobre 1995 senza che successivamente il convenuto provvedesse a liberarlo dalla sua presenza;
che, in sede di udienza di discussione, __________ ha sostenuto di non aver mai pattuito con l’__________ un contratto di comodato e di conseguenza l’irritualità della procedura di sfratto, possibile unicamente in presenza di una locazione o appunto di un comodato;
che il Pretore, nella decisione qui impugnata, dopo aver constatato che il convenuto non ha provveduto a riconsegnare l’immobile alla scadenza fissata dalla banca ha accolto la domanda di sfratto senza nessuna altra motivazione richiamando, in diritto, le norme del CO riguardanti il contratto di locazione in particolare quella riguardante la mora nel pagamento della locazione (art. 257d CO);
che di fronte all’unico punto di discussione tra le parti, a sapere in concreto se tra esse si era perfezionato un contratto di comodato, la motivazione del Pretore è assolutamente silente ed invano si cercherebbero nella sentenza elementi che permettano di pensare che il giudice abbia valutato questa situazione giuridica;
che anzi ne è contrario indizio il fatto di aver richiamato le norme sulla mora nel pagamento della pigione che nulla hanno a che vedere con il contratto di comodato;
che ne discende che la sentenza è priva di motivazione e dev’essere dichiarata nulla ai sensi dell’art.
285 cpv. 2 litt. e) CPC, poiché l’esposizione dei motivi sui quali il giudice fonda la propria decisione è un elemento essenziale della sentenza e deve consentire all’autorità di appello di verificare, discutere e giudicare la motivazione stessa (Rep. 1973, 89 e 1981, 85);
che non si prelevano, per la particolarità della fattispecie, tasse e spese per il presente giudizio;
Per i quali motivi
visto l’art. 285 CPC
dichiara e pronuncia
1. La sentenza 23 gennaio 1996 del Pretore di Lugano, sez. 5 nella causa inc. no. __________ __________ /__________ é dichiarata nulla.
§ L’incarto è rinviato al Pretore per nuovo giudizio.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto, Lugano, Sez. 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario