Tenant's Untimely Challenge to Rent Increase Including Road Improvement Charge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA tenant appealed a lower court decision that dismissed their claim seeking to declare as abusive an 1.42% charge related to road improvement contributions included in a rent increase notice dated March 10, 1994, and requested retroactive rent adjustment. The appellate court upheld the dismissal because the tenant failed to contest the lawfulness of the rent increase, including the specific road improvement charge, before the conciliation authority within the mandatory 30-day period stipulated by the relevant code provision, rendering the subsequent challenge untimely, regardless of the tenant paying subsequent rent "with reservation."
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 270b CO, Art. 313bis CPC, Art. 148 CPC; Tenant's Untimely Challenge to Rent Increase Including Road Improvement Charge: The appellate court upheld the dismissal because the tenant failed to contest the lawfulness of the rent increase, including the specific road improvement charge, before the conciliation authority within the mandatory 30-day period stipulated by the relevant code provision, rendering the subsequent challenge untimely, regardless of the tenant paying subsequent rent "with reservation."
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected because the challenge to the rent increase was not timely, as required by this article concerning the tenant's right to contest rent increases.
Costs for the appeal procedure were imposed on the appellant following the decision to reject the appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.96.00245 · Lugano IN_DATA_DECISIONE · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. DI.96.00458 della Pretura del distretto di Bellinzonapromossa con istanza 7 ottobre 1996 da
__________ contro
__________ rappr. da __________
con cui l’istante ha chiesto che fosse accertata l’abusività dell’addebito dell’1.42% inerente i contributi viari di miglioria e contenuto nella notifica dell’aumento del canone di locazione del 10 marzo 1994, e che di conseguenza il conteggio per le pigioni a partire dal 1° luglio 1996 fosse adeguato in tal senso;
domande cui la convenuta si è opposta e che il Segretario Assessore con sentenza 4 dicembre 1996 ha integralmente respinto;
appellante la parte istante con atto ricorsuale 16 dicembre 1996, con cui postula l’accoglimento dell’istanza e chiede che le pigioni vengano adeguate con effetto retroattivo al 1° luglio 1994;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto in fatto e in diritto
che a far tempo dal 1° gennaio 1985 __________ conduce in locazione un appartamento di 4 locali al II. piano, interno 9, dello stabile sito in Via __________ a __________, di proprietà di __________ (doc. P);
che in data 10 marzo 1994 la locatrice ha notificato al conduttore un aumento della pigione da fr. 1’216.- a fr. 1’228.-, ritenuto da un lato un incremento dell’indice del costo della vita del 4.06%, una partecipazione degli inquilini al contributo comunale per la costruzione dell’impianto di canalizzazione e di depurazione dell’1.12% ed al contributo di miglioria per la rete viaria __________ dell’1.42% nonché un aumento delle spese accessorie, e dall’altro una riduzione del tasso ipotecario pari all’8.26% (doc. A);
che l’11 giugno 1996, su richiesta dell’inquilino (doc. D), la pigione è stata ridotta a fr. 1’194.-, tra l’altro, a seguito della diminuzione dei tassi ipotecari al 5% (doc. F);
che il 21 giugno 1996 l’inquilino, ritenendo che i tassi di riferimento erano scesi al 4.75%, si è nuovamente rivolto alla locatrice chiedendole di rivedere il conteggio 11 giugno, senza tuttavia ottenere soddisfazione (doc. H);
che egli ha pertanto adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione, chiedendo la riduzione della pigione in quanto il tasso ipotecario era sceso al 4.75% (doc. G) e contestando la validità dell’addebito dell’1.42% quale partecipazione al contributo di miglioria per la rete viaria __________, inserito dalla controparte nel conteggio del 10 marzo 1994 (doc. M);
che, fallito il tentativo di conciliazione, __________ ha adito il Pretore postulando nuovamente che fosse accertata l’abusività dell’addebito dell’1.42%;
che con sentenza 4 dicembre 1996 il Segretario Assessore ha respinto l’istanza, rilevando come l’aumento della pigione comunicato il 10 marzo 1994, non essendo stato contestato davanti all’Ufficio di conciliazione entro i 30 giorni dalla sua notifica, era divenuto efficace, per cui la presente contestazione era senz’altro tardiva;
che con atto ricorsuale 16 dicembre 1996 l’istante postula nuovamente l’accoglimento dell’istanza, chiedendo inoltre l’adeguamento delle pigioni con effetto retroattivo al 1° luglio 1994;
che la richiesta del ricorrente non può essere accolta, essendo del tutto chiaro -come per altro correttamente rilevato dal giudice di prime cureche la contestazione relativa all’addebito per il contributo di miglioria non è tempestiva;
che, in effetti, giusta l’art. 270b CO il conduttore può contestare innanzi all’autorità di conciliazione entro 30 giorni dalla comunicazione la liceità dell’aumento della pigione (cpv. 1) e le modifiche che il locatore ha introdotto unilateralmente a svantaggio del conduttore (cpv. 2);
che la mancata contestazione nel termine comporta automaticamente la validità dell’aumento o della modifica unilaterale (SVIT, Schweizerisches Mietrecht, Zurigo 1991, N. 11 ad art. 270b CO; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea 1996, N. 2 ad art. 270b CO; Zihlmann, Das Mietrecht, 2. ed., Zurigo 1995, p. 195; Tercier, Les contrats spéciaux,
2. ed., Zurigo 1995, N. 2050 e 2054), a meno che -ciò che però non è il caso nella fattispeciel’aumento o la modifica unilaterale stessa non siano nulli (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 2. ed., Losanna 1992, p. 193);
che l’aumento della pigione dell’1.42% quale partecipazione al contributo di miglioria per la rete viaria __________, notificato dalla locatrice il 10 marzo 1994, poteva e doveva pertanto essere contestato al più tardi entro il 10 aprile 1994 -ciò che per stessa ammissione del ricorrente non è tuttavia avvenuto-, di modo che la sua contestazione nel giugno 1996 davanti all’Ufficio di conciliazione e nell’ottobre 1996 davanti al Pretore risulta senz’altro tardiva;
che il fatto che le successive pigioni fossero state pagate dall’inquilino “con riserva” (cfr. doc. B, C; non essendo questi convinto di dover contribuire per tali migliorie), non può in alcun modo supplire alla formale e tempestiva contestazione davanti all’Ufficio di conciliazione;
che il gravame deve pertanto essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I.
L’appello
16 dicembre 1996 __________ è respinto.
II.
Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 90.- e con le spese di fr. 10.-) sono poste a carico del ricorrente.
III.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario