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12.1996.24 • TRAC TI 12.1996.24 Generato dall'IA

Appellant v. Respondent: Burden of Proof for Compensation Defense

Numero d'incarto 12.1996.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant contested a lower court ruling that ordered payment for cleaning supplies delivered by the respondent, claiming the supplies were agreed to be free for a promotional campaign, which would offset the debt. The appellate court rejected the appeal because the appellant failed to meet the burden of proof to substantiate the defense of compensation, finding the witness testimonies offered to prove the alleged agreement lacked direct personal knowledge of the crucial contractual formation between the parties and amounted only to hearsay or irrelevant opinion.

Regesto Legislator

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Art. 1 CO, Art. 148 CPC; Appellant v. Respondent: Burden of Proof for Compensation Defense: The appellate court rejected the appeal because the appellant failed to meet the burden of proof to substantiate the defense of compensation, finding the witness testimonies offered to prove the alleged agreement lacked direct personal knowledge of the crucial contractual formation between the parties and amounted only to hearsay or irrelevant opinion.

Parole chiave

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onere della prova testimonianza prova di pagamento domanda riconvenzionale contenzioso contrattuale cosa accessoria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 1 CO

This article concerning the formation of contracts (consensus) was cited in the reasoning to establish the burden of proof for the alleged compensation agreement, which was central to the appeal's subject.

art. 148 CPC

This procedural article was cited as the basis for ordering costs (tassa di giustizia, spese e ripetibili) according to the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00024 · Lugano 8 maggio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa civile oA.94.249 (inc. no. 98/93) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 3 agosto 1993 da

__________ rappr. dallo studio legale __________ contro

__________ rappr. dallo Studio legale __________

con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 57'950.-- oltre accessori a titolo di prezzo della vendita, domanda ridotta a fr. 47'950.-- oltre accessori in corso di causa;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 2 gennaio 1996 ha accolto per fr. 47'950.-- oltre interessi;

Appellante la convenuta, che con appello del 23 gennaio 1996 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;

Mentre l'attrice con osservazioni del 23 febbraio 1996 chiede la conferma del giudizio di primo grado prote­stando spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l'appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Durante il 1992 l'attrice a più riprese ha fornito alla convenuta dei prodotti di pulizia.

A fronte di fatture per fr. 71'098.-- sarebbero stati effettuati solo dei pagamenti parziali, dal che la petizione in rassegna, volta all'incasso dello scoperto.

B. Nella risposta del 24 gennaio 1994 la convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo che l'attrice si sarebbe impegnata a fornirle dei prodotti a titolo gratuito per promuovere una campagna pubblicitaria.

Il preteso credito dell'attrice ammonterebbe comunque a fr. 47'950.-- e non a fr. 57'950.--, avendo l'attrice omesso di considerare un pagamento parziale di fr. 10'000.--.

C. L'attrice con la replica ha ridotto di fr. 10'000.-- la propria domanda.

Per il resto le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della controparte.

D. Con la sentenza del 2 gennaio 1996 il Pretore ha constatato che la convenuta avrebbe ammesso sia le forniture di merce che gli importi fatturati.

In assenza di prove sulla tesi difensiva dell'impegno dell'attrice all'effettuazione di forniture gratuite, ne dovrebbe conseguire l'accoglimento della petizione per fr. 47'950.-- oltre interessi.

E. Con tempestivo appello del 23 gennaio 1996 la convenuta chiede la riforma del pronunciato pretorile nel senso di respingere la petizione.

Il Pretore avrebbe ritenuto a torto non provato l'impegno dell'attrice alle forniture gratuite, risultando tale pattuizione dalle deposizioni dei testi __________ e __________, mentre le reticenti ed imprecise rogatorie dei testi dell'attrice non sarebbero attendibili.

F. Delle osservazioni del 28 febbraio 1996 dell'attrice, che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà se necessario nei successivi considerandi.

Ritenuto

in diritto:

1. A questo stadio della causa non è contestata l'esistenza di un credito dell'attrice di fr. 47'950.-- oltre interessi.

L'esito della lite dipende perciò dal fondamento dell'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta, ritenuto che l'onere della prova del fondamento dell'eccezione incombe alla stessa convenuta (II CCA 25 gennaio 1996 in re M./F., 7 febbraio 1994 in re C. & Co/S.).

2. A mente della convenuta, il credito compensatorio sarebbe conseguente ad un accordo tra le parti in causa, per il quale l'attrice si sarebbe impegnata a fornire gratuitamente merce per fr. 47'950.--.

Deve perciò essere fornita la prova del consenso dell'attrice ad un simile accordo (art.

1 CO).

3. L'appellante ritiene di aver fornito la prova a suo carico per mezzo delle deposizioni __________

A torto.

3.1 Il teste __________, dirigente di una ditta italiana in rapporti d'affari con la convenuta, ha riferito di un incontro avvenuto a __________ nel settembre 1990, al quale nessun rappresentante dell'attrice era presente.

In quell'occasione si sarebbe effettivamente deciso di procedere ad una campagna pubblicitaria che l'attrice avrebbe dovuto sostenere con la fornitura di 50'000 pezzi di un suo prodotto, ma evidentemente in assenza del di lei consenso tale accordo non ha in alcun modo vincolato l'attrice.

Il teste ha per il resto affermato di aver assistito a conversazioni telefoniche tra il signor __________ dirigente della convenuta e la ditta attrice, ma di non essere personalmente a conoscenza degli accordi esistenti tra le parti in causa.

Egli si limita a perciò a dedurre l'esistenza di tali accordi ("In base alla mia esperienza posso affermare che ...)", il che costituisce però irrilevante opinione del teste, e non testimonianza della sua diretta esperienza di fatti avvenuti (II CCA 11 agosto 1995 in re V./C.).

3.2 Parimenti irrilevante è la deposizione __________.

La teste, infatti, non afferma di avere assistito a riunioni tra dirigenti dell'attrice e della convenuta, nelle quali sarebbe stato raggiunto sostenuto accordo.

Essa asserisce per contro di "essere tenuta a sapere" di tale preteso accordo dai responsabili della __________, il che evidentemente non prova nulla, e da una dipendente dell'attrice, tale signora __________

La signora __________che all'interno della ditta attrice era segretaria di direzione (e come tale si presume priva di poteri decisionali) ha però per sua parte negato di aver partecipato agli accordi in questione (risposta a domande rogatoriali

4 e 5).

Visto che nemmeno la convenuta nelle sue generiche adduzioni sul tema ha mai affermato che la __________ avrebbe partecipato alle riunioni decisive, si deve necessariamente dedurre che quanto la __________ sapeva sul tema, e può perciò aver raccontato alla teste __________ non costituisce esperienza diretta della __________ (e tanto meno della __________con il risultato che anche questa deposizione è irrimediabilmente priva di forza probatoria (II CCA 27 aprile 1995 in re H./G.).

4. Non potendosi nemmeno, contrariamente a quanto pretende la convenuta, costruire alcunché sulle asserite reticenze degli altri testimoni, ne deve inevitabilmente discendere la conferma dell'ineccepibile apprezzamento del Pretore sulle prove offerte sull'argomento.

L'appello, ai limiti del temerario, deve perciò essere respinto.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art.

148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L'appello

23 gennaio 1996 di __________ è respinto.

2. Le spese della procedura d'appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 950.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 1'000.--

già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'500.-- per ripetibili d'appello.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario