Appellant Seeks Voidance of Debt Due to Fraudulent Misrepresentation in Furnishings Purchase
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sued to void a debt of 40,000 Swiss francs arising from the purchase of store furnishings for 135,000 francs, claiming the contract was vitiated by the seller's fraudulent misrepresentation regarding the original value of the assets, and also sought the return of 95,000 francs already paid, but the appellate court rejected the appeal because the appellant failed to timely raise the defense of essential error, and the claim of fraudulent misrepresentation failed as the seller's statement about the prior cost (around 170,000 francs including VAT and work) was deemed plausible given the documented purchase price plus applicable taxes and likely installation costs, thus confirming the original judgment against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 78 CPC, Art. 28 CO, Art. 321 cpv. 1 lit. b CPC, Art. 148 CPC; Appellant Seeks Voidance of Debt Due to Fraudulent Misrepresentation in Furnishings Purchase: Da ciò segue che, a maggior ragione, le argomentazioni che non sono proponibili nella seconda fase del processo di prime cure non possono trovare udienza neppure in sede di appello (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 78, n. 13; ad art. 321, n. 5, 7, 8, 18).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order as the legal basis for allocating costs following the unsuccessful appeal.
Implied procedural basis used to determine that the appellant's arguments regarding essential error were inadmissible on appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.96.00235 · Lugano 30 gennaio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.95.375 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, promossa con petizione 22 marzo 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________ Contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 40’000.-- oltre interessi e la condanna del convenuto alla restituzione di fr. 95’000.-- oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, che il Pretore con sentenza 11 novembre 1996 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 30 novembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni 21 gennaio 1997 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le parti il 5 giugno 1992 hanno sottoscritto un documento manoscritto denominato “Cessione arredamento negozio alimentari” (doc. 1) in virtù del quale l’attore ha acquistato dal convenuto l’arredamento presente nel negozio di alimentari sito in via __________ a __________ al prezzo di fr. 135’000.--.
Avendo l’attore pagato solo fr. 95’000.--, il convenuto l’ha escusso per il saldo di fr. 40’000.-- oltre interessi, ottenendo il 10 marzo 1993 il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’attore al precetto esecutivo in oggetto.
B. Con la petizione l’attore ha chiesto il disconoscimento di tale debito e la condanna del convenuto alla restituzione della parte del prezzo incassata, sostenendo che il contratto sarebbe viziato da dolo per il fatto che il convenuto l’avrebbe indotto alla stipulazione con la falsa affermazione secondo cui l’arredamento, da lui acquistato 7 mesi prima, avrebbe avuto un prezzo a nuovo di lire 200’000’000, mentre in realtà lo stesso sarebbe costato solo lire 130’000’000, ovvero meno del prezzo richiesto all’attore.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione negando di avere fornito assicurazioni circa il valore della merce. Il prezzo sarebbe stato liberamente pattuito dopo l’esame della merce da parte dell’attore, che perciò nulla potrebbe pretendere.
In ogni caso il convenuto avrebbe pagato fr. 152’750.-- aggiuntivi di ICA e altre spese, così che il prezzo pattuito con l’attore sarebbe comunque equo.
D. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Il Pretore nel giudizio impugnato, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di compravendita ai sensi degli art. 184 e segg. CO, ha ritenuto che lo stesso non sarebbe viziato da dolo o da errore essenziale, e di conseguenza ha respinto la petizione.
F. Delle argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione sostenendo l’inefficacia del contratto a causa di dolo ed errore essenziale, e di quelle del resistente, che postula la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. Il processo civile ticinese è di regola retto dal principio attitatorio, che trova la sua concretizzazione nell’art. 78 CPC, secondo il quale i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto devono essere proposti esaustivamente già nell’ambito dello scambio degli allegati introduttivi (per tante: II CCA
5 dicembre 1996 in re A. AG/C.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 2, 4, 7, 8).
Da ciò segue che, a maggior ragione, le argomentazioni che non sono proponibili nella seconda fase del processo di prime cure non possono trovare udienza neppure in sede di appello (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 78, n. 13; ad art. 321, n. 5, 7, 8, 18).
2. Nella petizione l’attore ha espressamente sollevato unicamente l’eccezione di dolo ex art. 28 CO, asserendo a più riprese di essere stato indotto in errore dal comportamento del convenuto, che gli avrebbe fatto credere di avere pagato il mobilio in questione fr. 200’000.-- (petizione, pag. 3, 4, 5), e anche nella replica l’unica eccezione addotta in tema di vizi della volontà contrattuale è quella di dolo (pag. 5).
Ancora nelle conclusioni (punto 4, pag. 3 e 4) l’attore si è dilungato sul tema del dolo, senza invece mai affrontare la diversa tematica dell’errore essenziale.
Di conseguenza il Pretore, pur risolvendola per la negativa, si è chinato a torto sulla questione dell’eventuale esistenza di errore essenziale da parte dell’attore, trattandosi di eccezione che non era stata sollevata dall’attore.
L’errore del Pretore è evidentemente ininfluente ai fini del giudizio di secondo grado: le argomentazioni contenute nel gravame dell’attore su questo tema costituiscono agli occhi di questa Camera la prima formulazione dell’eccezione di errore essenziale, che pertanto risulta irricevibile in applicazione dell’art.
321 cpv. 1 lit. b CPC (identica soluzione per eccezioni di lesione ed errore essenziale in: II CCA 3 dicembre1996 in re C./V. e R.).
3. Rimane da esaminare la sola eccezione di dolo, che si rivela tuttavia ampiamente infondata.
L’attore, infatti è unicamente riuscito a dimostrare che il convenuto gli avrebbe detto in sede di trattative di aver pagato “attorno ai fr. 170’000.-- compreso IVA e lavori effettuati nel negozio”, mentre non vi è alcuna prova certa della non verità di questa affermazione e della volontà del convenuto di indurre dolosamente l’attore al contratto.
Dagli atti risulta in concreto che il prezzo pagato dal convenuto al venditore italiano nel novembre del 1991 è stato di lire 130’000’000 (doc. A, B, C), importo che all’epoca corrispondeva a fr. 152’360.-- (cfr. il doc. 21, dal quale risulta un tasso di conversione all’epoca di fr. 11.72 per 10’000 lire). A questa somma, non comprensiva dell’IVA italiana (doc. A e B), si è aggiunta l’ICA del 6,2% per complessivi fr. 9’570.-- (doc. 18, da cui risulta il pagamento di fr. 4’774.--, e doc. 19, dal quale risulta il pagamento di altri fr. 4’796.-- a tal titolo), il tutto per fr. 161’930.--.
Essendo poi del tutto verosimile l’avvenuta esecuzione di lavori di allacciamento, e di un controsoffitto (doc. C), l’importo di fr. 170’000.-- emerso dall’interrogatorio formale risulta in sé perfettamente plausibile, o comunque -in queste circostanze di fattonon irreale al punto da poter concretizzare una fattispecie di dolo contrattuale.
4. A titolo meramente abbondanziale si può inoltre osservare che l’accertamento della sostaziale correttezza dell’informazione fornita dal convenuto all’attore permette di escludere anche il sussistere del preteso errore essenziale.
L’appello, infondato in ogni suo punto, va perciò disatteso.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
30 novembre 1996 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 1’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attore rifonderà al convenuto fr. 3’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario