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12.1996.216 • TRAC TI 12.1996.216 Generato dall'IA

Late Appeal Renders Tenancy Dispute Appeal and Cross-Appeal Inadmissible

Numero d'incarto 12.1996.216
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a tenancy dispute where the lower court partially upheld the claimant's demands, the appellate court declared the defendant's appeal inadmissible because it was filed late; the court reasoned that the ten-day appeal deadline, triggered by the service of the October 21st judgment on October 22nd, expired on November 4th due to a public holiday on November 1st, rendering the November 8th filing untimely, which consequently also rendered the respondent's cross-appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 411 cpv. 2 CPC, Art. 131 cpv. 3 CPC, Art. 314 n.6, art. 66 cpv. 1 LTF; Late Appeal Renders Tenancy Dispute Appeal and Cross-Appeal Inadmissible: La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 200.- per ripetibili.

Parole chiave

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deposito tardivo preclusione per tardività disdetta tardiva sfratto del conduttore opposizione tardiva legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 411 cpv. 2 CPC

Cited implicitly in the reasoning as the legal basis for the 10-day appeal deadline in lease matters, leading to the finding of tardiness in order 1.

art. 131 cpv. 3 CPC

Cited implicitly in the reasoning for extending the deadline due to a public holiday, which is part of the calculation leading to the finding of tardiness in order 1.

art. 66 cpv. 1 LTF

The decision imposes the costs (tassa di giustizia and spese) on the appellant in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00216 · Lugano 20 dicembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.95.1044 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza 4 luglio 1995 da

__________ entrambi rappr. dall’ avv. __________ contro

__________

in materia di locazione (creditoria) che il Segretario Assessore ha parzialmente accolto con sentenza

21 ottobre 1996.

Appellante la parte convenuta la quale, con atto di appello 8 novembre 1996, chiede che in riforma del primo giudizio la pretesa creditoria delle controparti venga integralmente respinta;

mentre gli appellati, con risposta 16 dicembre 1996, chiedono che l’appello venga dichiarato tardivo rispettivamente respinto nel merito e con appello adesivo di pari data postulano l’accoglimento integrale delle loro pretese e la riforma dell’importo per ripetibili loro riconosciuto dal primo giudice;

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che, nelle cause in materia di locazione come quella che ci occupa, il termine per proporre appello nei confronti della sentenza di prima sede è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC);

che la sentenza 21 ottobre 1996 del Segretario Assessore è stata spedita alle parti, per raccomandata, lo stesso giorno ed è stata regolarmente distribuita alla ditta istante il giorno successivo 22 ottobre 1996, come appare dalle risultanze della ricerca postale fatta eseguire da questa Camera;

che, di conseguenza, il termine per ricorrere ha iniziato a decorrere il giorno 23 ottobre ed è scaduto, dal momento che il primo termine coincideva con un giorno riconosciuto festivo (venerdi 1 novembre), il prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC) ossia lunedi 4 novembre 1996;

che l’appello spedito l’8 novembre 1996 si rivela tardivo e come tale inammissibile;

che l’inammissibilità dell’appello principale comporta lo stesso risultato per quello adesivo (Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 314 n.6) che, per questo motivo, nemmeno torna conto intimare alla controparte;

Per i quali motivi

vista per le spese la TG

pronuncia

1. L’appello 8 novembre 1996 di __________. è inammissibile perché tardivo.

2. La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 200.- per ripetibili.

3. L’appello adesivo 16 dicembre 1996 è inammissibile.

4. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario