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12.1996.215 • TRAC TI 12.1996.215 Generato dall'IA

Tenancy Appeal Timeliness Dispute

Numero d'incarto 12.1996.215
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a tenancy dispute where the initial court rejected a claim seeking to nullify a debt obligation, the appellant filed an appeal which the appellate court deemed inadmissible because it was filed late. The court reasoned that for such tenancy matters, the appeal deadline is ten days per the relevant procedural code, and since the judgment was delivered on October 21, the clock started running on October 23, expiring on the next business day, Monday, November 4, making the appeal filed on November 8 untimely.

Regesto Legislator

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Art. 411 cpv. 2 CPC, Art. 131 cpv. 3 CPC; Tenancy Appeal Timeliness Dispute: The court reasoned that for such tenancy matters, the appeal deadline is ten days per the relevant procedural code, and since the judgment was delivered on October 21, the clock started running on October 23, expiring on the next business day, Monday, November 4, making the appeal filed on November 8 untimely.

Parole chiave

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oggetto della lite termine processuale perentorio opposizione tardiva inadempimento del locatore ordine di sfratto legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 411 cpv. 2 CPC

This article established the 10-day appeal deadline applicable in tenancy matters, justifying the finding that the appeal was late.

art. 131 cpv. 3 CPC

This article was used implicitly to determine the end date of the deadline due to a holiday, leading to the finding of inadmissibility.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00215 · Lugano 20 dicembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.95.1041 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza 7 luglio 1995 da

__________ Contro

__________ e __________ entrambi rappr. dall’ avv. __________ in materia di locazione (disconoscimento del debito) che il Segretario assessore, con sentenza 21 ottobre 1996, ha integralmente respinto caricando altresì alla parte istante spese e ripetibili.

Appellante la parte istante la quale, con atto di appello 8 novembre 1996, chiede che in riforma del primo giudizio la sua domanda venga integralmente accolta e di conseguenza estinto per compensazione il credito della controparte;

mentre gli appellati, con risposta 13 dicembre 1996, chiedono che l’appello venga dichiarato tardivo rispettivamente respinto nel merito.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che, nelle cause in materia di locazione come quella che ci occupa, il termine per proporre appello nei confronti della sentenza di prima istanza è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC);

che la sentenza 21 ottobre 1996 del Segretario assessore è stata spedita alle parti, per raccomandata, lo stesso giorno ed è stata regolarmente distribuita alla ditta istante il giorno successivo 22 ottobre 1996 come appare dalle risultanze della ricerca postale fatta eseguire da questa Camera;

che, di conseguenza, il termine per ricorrere ha iniziato a decorrere il giorno 23 ottobre ed è scaduto, dal momento che il primo termine coincideva con un giorno riconosciuto festivo (venerdi 1 novembre), il prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC) ossia lunedi 4 novembre 1996;

che l’appello spedito l’8 novembre 1996 si rivela tardivo e come tale inammissibile;

Per i quali motivi

vista per le spese la TG

pronuncia

1. L’appello 8 novembre 1996 di __________ è inammissibile perché tardivo.

2. La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 200.- per ripetibili.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario