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12.1996.211 • TRAC TI 12.1996.211 Generato dall'IA

Buyer v. Seller: Used Vehicle Warranty Period Dispute

Numero d'incarto 12.1996.211
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A buyer sought reimbursement for repair costs and damages related to a mechanical failure in a used vehicle purchased from the seller, claiming breach of warranty for hidden defects. The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that although the statutory warranty period is one year, the parties had verbally agreed to a four-month warranty period, which is common for used vehicle sales; since the defect manifested approximately nine months after delivery, the claim for warranty benefits was time-barred under the contractually agreed, shorter term, notwithstanding the lack of this limitation in the written contract, as there was no proof the parties intended the written form to be exclusively constitutive of their agreement.

Regesto Legislator

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Art. 197 CO, Art. 201 CO, Art. 205 CO, Art. 206 CO, Art. 210 CO, Art. 199 CO; Buyer v. Seller: Used Vehicle Warranty Period Dispute: The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that although the statutory warranty period is one year, the parties had verbally agreed to a four-month warranty period, which is common for used vehicle sales; since the defect manifested approximately nine months after delivery, the claim for warranty benefits was time-barred under the contractually agreed, shorter term, notwithstanding the lack of this limitation in the written contract, as there was no proof the parties intended the written form to be exclusively constitutive of their agreement.

Parole chiave

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contratto di compravendita di veicoli garanzia per i difetti della cosa termini parte contraente prescrizione rimborso delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 199 CO

Cited in the reasoning section to establish an exception to the exclusion of warranty liability (dolous concealment), although the appeal was rejected on other grounds.

art. 16 CO

Cited in the reasoning section regarding the requirement of written form for contract modifications.

art. 100 CO

Cited in the reasoning section regarding the principle of good faith (affidamento) as a limit to excluding warranty.

art. 208, 195, 196 CO

Cited as potential remedies for the buyer in case of warranty breach.

art. 210 CO

Cited in the reasoning section regarding the prescription period for warranty claims, which was contractually limited in the case.

art. 206 CO

Cited as a potential remedy for the buyer (substitution) in case of warranty breach.

art. 205 CO

Cited as a potential remedy for the buyer (resolution or price reduction) in case of warranty breach.

art. 201 CO

Cited in the reasoning section regarding the obligation for the buyer to notify the defect promptly.

art. 197 CO

The legal basis governing the seller's liability for hidden defects, discussed extensively to determine the applicability of the statutory warranty.

art. 148 CPC

The procedural rule cited in the final orders governing the allocation of court costs and legal fees based on the outcome (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00211 · Lugano 18 dicembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente

per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.189 (inc. n. 12'558) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

promossa con petizione 8 agosto 1994 da

__________ rappr. dallo studio legale __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14’056.-- oltre accessori in conseguenza dei difetti della cosa venduta;

Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 24 settembre 1996 ha respinto;

Appellante l’attore, che con atto di appello del 30 ottobre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;

Mentre il convenuto con osservazioni del 2 dicembre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto

A. Il

24 maggio 1993 il convenuto ha venduto all’attore una vettura Ford Sierra Cosworth d’occasione al prezzo di fr. 29’000.-- (doc. A).

Nel febbraio 1994 l’attore è rimasto in panne a seguito di un guasto meccanico che ha comportato la perforazione del cielo di un pistone.

La riparazione del veicolo, effettuata dal convenuto, è stata fatturata fr. 9’500.--, somma che l’attore ha pagato.

B. Con la presente causa, invocando la garanzia annuale per difetti nascosti dell’oggetto venduto, l’attore chiede la condanna del convenuto al pagamento di complessivi fr. 14’056.--, di cui fr. 9’500.-- in restituzione del prezzo della riparazione, fr. 1’000.-- in risarcimento di quanto pagato per il noleggio di un veicolo sostitutivo e fr. 3’583.-- per il patrocinio preprocessuale.

C. Nella risposta del 22 settembre 1994 il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che, trattandosi di un veicolo d’occasione, le parti avrebbero pattuito una garanzia della durata di soli 4 mesi, abbondantemente scaduta al momento del guasto.

Esso sarebbe comunque da ascrivere ad una sollecitazione eccessiva del motore da parte dell’attore e non ad un difetto della vettura.

L’attore avrebbe inoltre commissionato lavori eccedenti la sola riparazione del guasto, che poteva essere eseguita con una spesa assai minore. Pure eccessiva sarebbe la pretesa per il patrocinio preprocessuale.

D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di compravendita, ha ritenuto applicabile la garanzia legale di cui all’art.

197 CO.

Non essendo stata fornita la prova del fatto che il guasto è stato conseguente ad un difetto occulto del veicolo, e non potendosi in proposito ritenere che il convenuto abbia agito in cattiva fede eliminando parte dei pezzi sostituiti alla vettura dell’attore, dovrebbe comunque essere pronunciata la reiezione della pretesa.

E. Delle argomentazioni dell’appellante, -il cui atto di ricorso è tempestivo la sentenza essendo stata ricevuta il giorno 10 ottobre 1996 come risulta da indagine postalee che postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione, e di quelle del resistente, che chiede la reiezione dell’appello protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto

1. L’art.

197 CO stabilisce che il venditore risponde nei confronti del compratore delle qualità promesse e dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui essa è destinata, e questo indipendentemente dalla circostanza che tali manchevolezze siano o meno note al venditore.

Se è dato uno di questi casi, il compratore -premessa la tempestiva notifica del difetto ai sensi dell’art. 201 CO- può chiedere la risoluzione della vendita o il risarcimento per il minor valore della cosa (art. 205 CO), oppure -per cose fungibilila sostituzione dell’oggetto venduto (art. 206 CO), come pure il risarcimento del danno (art. 208, 195, 196 CO).

Le azioni di garanzia per i difetti dell’oggetto venduto si prescrivono di regola nel termine di un anno dalla consegna della cosa (art. 210 CO).

2. Tutte le norme qui sopra evocate costituiscono diritto dispositivo.

Questo significa che le parti hanno la facoltà di derogarvi, e di sostituire ad esse, se lo desiderano, delle clausole contrattuali riguardanti l’eventualità che si verifichino difetti dell’oggetto venduto.

Le modifiche, a dipendenza della volontà delle parti e delle particolarità del caso, possono avere lo scopo di estendere oppure di limitare il diritto alla garanzia accordato al compratore dalle norme del CO, e possono riguardare sia la durata che il contenuto della garanzia, oppure ancora le formalità necessarie all’esercizio del diritto (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, 1996, n. 1 ad art. 199 CO; per analogia: II CCA 7 gennaio 1992 in re Z./E.).

2.1 Se si intende favorire il compratore, vi è in particolare la possibilità di concordare l’estensione della durata della garanzia, oppure di prevedere il

diritto alla riparazione gratuita dell’oggetto (facoltà che può peraltro essere conforme anche agli interessi del venditore).

Non è inoltre infrequente la pattuizione secondo cui il periodo di garanzia è nel contempo quello per la notifica dell’eventuale difetto, così che il compratore viene liberato dagli obblighi legali di tempestiva verifica dell’oggetto e di tempestiva notifica del difetto stabiliti dall’art. 201 CO.

2.2 Se le parti intendono al contrario privilegiare la posizione del venditore, è possibile ridurre la durata della garanzia, o addirittura escludere completamente la responsabilità del venditore per eventuali difetti nascosti (in tal senso clausole quali “come visto e approvato” oppure “nello stato di fatto noto alle parti”).

La possibilità di escludere l’obbligo di garanzia del venditore non è tuttavia illimitata: egli rimane responsabile nel caso in cui abbia dolosamente dissimulato i difetti della cosa (art. 199 CO), o comunque -più in generalequalora risulti che egli pattuendo l’esclusione della garanzia ha agito in urto al principio dell’affidamento (art. 100 CO; Keller/Siehr; Kaufrecht, 3. edizione, Zurigo, 1995, pag. 112 e segg.; Gauch/Aepli/Casanova, OR Besonderer Teil, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 3. edizione, pag. 40 e 41).

3. Non è controverso che nel caso di specie le parti contrattuali hanno verbalmente pattuito che la durata della garanzia per difetti della vettura venduta dovesse essere di quattro mesi (deposizione __________; appello, pag. 4 e 5).

Da questa constatazione, correttamente ritenuta al considerando 3, il Pretore ha tuttavia tratto una conseguenza giuridica errata, affermando che in assenza di prove circa il contenuto della garanzia pattuita dalle parti non si potrebbe ammettere una deroga al regime legale in sfavore del compratore.

Infatti, con ogni evidenza e indipendentemente dal contenuto della garanzia medesima, scopo di questa pattuizione non poteva in buona fede essere agli occhi delle parti altro che quello di ridurre da 12 a 4 mesi il periodo per il quale il venditore deve fornire garanzia per i difetti della cosa, pattuizione che del resto è assai usuale nel settore delle vetture d’occasione.

In altri termini, quali che fossero i diritti contrattualmente pattuiti a favore dell’acquirente, questione che in concreto non vi è necessità di appurare, non poteva esserci dubbio sul fatto che gli stessi, in deroga al regime legale, sussistevano solamente per 4 mesi dalla data della consegna, il che poteva e doveva essere in buona fede inteso come una limitazione contrattuale del termine di cui all’art. 210 CO.

Se ne deve concludere che l’attore, denunciando un difetto manifestatosi a circa 9 mesi dalla consegna della vettura, non aveva per principio diritto all’ottenimento di prestazioni di garanzia da parte del venditore.

4. Ci si deve chiedere se questa soluzione non sia suscettibile di modifiche per il fatto che il contratto di vendita doc. A non è stato completato nel punto inerente la garanzia.

La risposta deve essere negativa.

Dovendosi in effetti ammettere l’esistenza di un preventivo consenso verbale delle parti sulla riduzione a 4 mesi della durata della garanzia, il solo fatto che tale accordo particolare non sia stato riportato nel testo del contratto non osta all’efficacia della pattuizione, a meno che risulti che le parti hanno inteso conferire effetto costitutivo all’uso della forma scritta (art. 16 CO).

L’esistenza di una simile pattuizione è tuttavia da escludere nella fattispecie: non solo essa non si può presumere per il solo fatto che esiste un testo scritto, dovendosi piuttosto ammettere nel dubbio che le parti abbiano redatto un testo per garantirsi un mezzo di prova (così in: II CCA 3 dicembre 1996 in re C./V. e R.), ma la stessa nemmeno è stata addotta dall’attore se non -irritualmente (art. 78 CPC)- con le conclusioni (pag. 3), così che la sua sussistenza, oltre a non essere provata nel merito, non può essere ritenuta già solo per motivi procedurali (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78, n. 1, 2, 4).

Né ad un diverso risultato può infine condurre la riserva della forma scritta di cui al punto 12 delle condizioni contrattuali, essendo la stessa riferita unicamente alle modifiche e ai complementi che le parti intendono apportare successivamente alla sottoscrizione del contratto, e non anche alla validità di pattuizioni intervenute prima della sua firma.

Ne deve seguire la reiezione del gravame.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art.

148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

30 ottobre 1996 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 680.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 700.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attore rifonderà al convenuto fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario