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12.1996.205 • TRAC TI 12.1996.205 Generato dall'IA

Provisional Measure for Unfair Competition in Telephone Directory Listing

Numero d'incarto 12.1996.205
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The plaintiff sought a provisional measure to compel the defendant to deactivate a telephone number listed under the plaintiff's similar company name, arguing its continued listing constituted unfair competition, which a lower court partially granted by ordering the defendant to arrange the deactivation. The defendant appealed, arguing the line was shared, she was not the sole subscriber, and the order should have been directed at the telephone company, while the plaintiff filed a cross-appeal seeking direct issuance of the deactivation order to the telephone company. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the established risk of confusion stemming from the defendant's name usage in the telephone directory justified the provisional measure, and that ordering the defendant to request the deactivation was procedurally correct, as the defendant was the party causing the unfair competition, regardless of the line's shared nature or the identity of the administrative body capable of executing the physical disconnection.

Regesto Legislator

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Art. 86 CPC, Art. 3 lit. d LCSl, Art. 148 CPC, vigente TG; Provisional Measure for Unfair Competition in Telephone Directory Listing: The defendant appealed, arguing the line was shared, she was not the sole subscriber, and the order should have been directed at the telephone company, while the plaintiff filed a cross-appeal seeking direct issuance of the deactivation order to the telephone company. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the established risk of confusion stemming from the defendant's name usage in the telephone directory justified the provisional measure, and that ordering the defendant to request the deactivation was procedurally correct, as the defendant was the party causing the unfair competition, regardless of the line's shared nature or the identity of the administrative body capable of executing the physical disconnection.

Parole chiave

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concorrenza sleale concorso amministrativo revoca dell'attribuzione del numero regolamentazione delle intese misure cautelari nel divorzio abuso di impianti di telecomunicazioni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the reasoning preamble to the final orders, determining that costs and fees follow the outcome of the case.

vigente TG

Cited alongside art. 148 CPC in the preamble to the final orders, concerning the determination of court fees.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00205 · Lugano 25 febbraio 1997/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa OA.95.33 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 14 aprile 1995 da

__________ contro

__________ ora __________ rappr. dallo studio legale __________

E ora sulla domanda cautelare 18 luglio 1996 dell’attrice, che ha chiesto che alla Direzione Telecom PTT sia fatto ordine di disattivare il numero telefonico intestato alla convenuta;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 15 ottobre 1996 ha parzialmente accolto, intimando alla convenuta di disattivare il numero di telefono a lei intestato;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 28 ottobre 1996 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza;

Mentre l'istante con osservazioni e appello adesivo del 29 novembre 1996 chiede la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, postulante la riforma del querelato giudizio nel senso che sia fatto ordine direttamente alla Direzione Telecom PTT di procedere alla richiesta disattivazione.

Richiamato il decreto 30 ottobre 1996 del Presidente di questa Camera che ha conferito effetto sospensivo all’appello principale;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l'appello

2. - se deve essere accolto l’appello adesivo

3. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto

A. Con petizione del 14 aprile 1995 __________, con sede a __________ invoca le norme del CO sulla protezione della ditta, quelle del CC sulla protezione della personalità e quelle della Legge sulla concorrenza sleale e chiede che alla __________ A, con sede a __________ sia fatto ordine di cancellare la propria ditta dal registro di commercio, e di non farne più uso in alcuna forma, così da evitare ogni rischio di confusione con la ditta attrice.

B. Con la petizione l’attrice ha presentato una domanda cautelare, chiedente che alla convenuta sia imposto di non far più uso della propria ditta “o di altro nome simile, in particolare su insegne, cartelli pubblicitari, carta intestata, timbri e di ogni altro mezzo atto a causare confusione con la ditta __________ ”.

La domanda cautelare è stata accolta dal Pretore con decisione 14 luglio 1995, confermata da questa Camera con sentenza 2 novembre 1995.

C. Il

18 luglio 1996 l’attrice ha presentato una nuova domanda cautelare, chiedendo che alla Direzione Telecom PTT di Bellinzona venga ordinato di disattivare il collegamento telefonico __________, mantenuto dalla convenuta e figurante anche nell’elenco telefonico distribuito nell’ottobre del 1995 nonostante la prima decisione cautelare.

D. All’udienza di discussione del 17 settembre 1996 la convenuta si è opposta all’istanza, rilevando che il cennato collegamento telefonico sarebbe intestato all’arch. __________, che verrebbe indebitamente colpito dall’eventuale misura cautelare, mentre la __________ sarebbe iscritta solo a titolo supplementare e non sarebbe abbonata a Telecom.

E. Nel giudizio impugnato il Pretore ha rilevato che il mantenimento del collegamento telefonico sotto la denominazione __________ costituirebbe in sostanza un’inadempienza all’ordine precedentemente impartito, così che anche la domanda volta alla soppressione di questo elemento di confusione sarebbe da accogliere direttamente nei confronti della convenuta medesima, con la comminatoria dell’esecuzione effettiva in caso di ulteriore inadempienza.

F. Con atto di appello del 28 ottobre 1996 la convenuta chiede la riforma del pronunciato pretorile nel senso di respingere l’istanza.

L’allacciamento telefonico in questione sarebbe intestato a tre persone, che sarebbero tutte gravemente danneggiate dalla sua soppressione. __________ non sarebbe abbonata a Telecom e sarebbe iscritta nell’elenco con il numero in questione solo in via supplementare, iscrizione che sarebbe stata richiesta già nel marzo del 1995.

La situazione creatasi sarebbe del resto imputabile alla stessa attrice, che non si sarebbe iscritta nell’elenco telefonico 1995/1997.

Il Pretore avrebbe inoltre violato l’art. 86 CPC condannando la convenuta, anziché le PTT come richiesto, alla disattivazione del telefono, e non avrebbe inoltre indicato se e quando l’allacciamento potrà essere riattivato.

Non sarebbe infine stata fornita la prova del rischio di confusione, con il che non si potrebbe ammettere l’esistenza di una situazione di urgenza tale da giustificare il provvedimento.

G. Nelle osservazioni del 29 novembre 1996 l'istante chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili in base ad argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si dirà nei successivi considerandi.

Nel medesimo allegato essa si è aggravata in via adesiva nei confronti del giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di impartire l’ordine di disattivazione direttamente alle PTT e non alla convenuta, che non vi darebbe seguito.

H. La convenuta non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.

Considerato

in diritto

1. Questa Camera si è già dovuta occupare del dissidio esistente tra le parti in causa nella sentenza del 2 novembre 1995, anch’essa in tema di provvedimenti cautelari.

In quel giudizio la Camera ha accertato che l’utilizzo della ragione sociale __________ comporta un concreto rischio di confusione con quella dell’istante, tale da costituire una fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 3 lit. d LCSl. Sussiste inoltre, già solo per l’esistenza di detto rischio di confusione, la necessaria verosimiglianza di una situazione di rischio di danno irreparabile, tale da rendere urgente l’adozione di misure cautelari volte all’eliminazione del rischio di confusione.

2. Queste considerazioni mantengono evidentemente tutta la loro validità, visto anche che la convenuta non ha evocato alcuna nuova circostanza di fatto che possa scalfire i precedenti accertamenti.

E’ perciò addirittura pacifico che si deve partire dal principio che l’utilizzo da parte della convenuta di una linea telefonica indicata nell’elenco 1995/1997 come facente capo a __________ (e questo sia nell’elenco del comune di __________ che in quello del comune di __________a) costituisce atto che può essere fatto oggetto di una misura cautelare come quella accordata dal Pretore.

Inconcludenti sono pertanto le vaghe critiche della convenuta circa l’asserita inesistenza del rischio di confusione o della situazione di urgenza.

3. Di nessun rilievo sono le argomentazioni della convenuta secondo cui essa non sarebbe titolare del collegamento telefonico in questione o non sarebbe “abbonata a Telecom”, oppure secondo cui vi sarebbero altri intestatari del collegamento -che peraltro nulla hanno eccepito nella presente procedura-, oppure ancora secondo cui la colpa della situazione sarebbe dell’istante.

La convenuta misconosce in effetti che la sua presenza sull’elenco telefonico che tra pochi mesi sarà sostituito quale __________ costituisce atto di concorrenza sleale.

La presenza sull’elenco non è evidentemente rimediabile, mentre lo sono gli effetti di tale atto, e questo mediante la disattivazione del collegamento indicato, senza riguardo per gli eventuali altri utenti della linea, che potranno comunque farsi risarcire l’eventuale pregiudizio dalla convenuta medesima.

4. Per il resto merita un accenno unicamente l’infondata critica secondo cui il Pretore, ordinando la disattivazione alla convenuta invece che -come richiesto dall’istantealle PTT avrebbe leso l’art. 86 CPC.

E’ infatti di meridiana evidenza che l’oggetto della richiesta provvisionale era la cessazione della situazione di concorrenza sleale causata dall’utilizzo di un collegamento telefonico e, a non averne dubbi, questo, non di più e non di meno, è stato il provvedimento puntualmente accordato dal Pretore. Del tutto irrilevante dal profilo dell’applicazione dell’art. 86 CPC è per contro il fatto che il Pretore -peraltro a giusta ragioneabbia condannato la convenuta a richiedere la disattivazione della linea e non direttamente le PTT, che non sono parte in causa, e che nemmeno possono essere soccombenti in questo procedimento.

5. Il comportamento dell’istante, che formula la richiesta di giudizio nei confronti delle PTT, è comprensibile nel senso che le PTT sono l’unica entità che può concretamente mettere in atto il provvedimento ordinato.

E’ però priva di fondamento la critica alla decisione pretorile basata sul convincimento che la convenuta non si atterrà all’ordine ricevuto, non potendosi evidentemente ritenere sbagliata una decisione giudiziaria per il solo fatto che si ritiene che il convenuto non vi si atterrà, ritenuto che per tale eventualità esiste la procedura di esecuzione effettiva (o la procedura secondo la LEF in caso di condanna al pagamento di somme di denaro), puntualmente comminata dal Pretore nel caso di specie.

Ne consegue la reiezione di entrambi i gravami, indicativi solo dell’elevata litigiosità delle parti, ma del tutto privi di contenuti concreti.

Tasse di giustizia, spese e ripetibili seguono le rispettive soccombenze (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia

1. L'appello

28 ottobre 1994 di __________ è respinto.

2. Le spese della procedura d'appello consistenti in a) tassa di giustizia fr. 380.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 400.--

già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'istante fr. 500.-- per ripetibili d'appello.

3. L'appello adesivo 29 novembre 1996 di __________ è respinto.

4. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in a) tassa di giustizia fr. 380.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 400.--

già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico.

5. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario