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12.1996.2 • TRAC TI 12.1996.2 Generato dall'IA

Former Board Member Remuneration Claim

Numero d'incarto 12.1996.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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An appellant, a former board member of a company, sought payment for remuneration covering the period from 1983 until his departure in 1989, which the lower court denied due to a lack of proof regarding statutory provision for such payments or proven extra work. The appellate court partially overturned this decision, reasoning that remuneration for board service is customary, even if not explicitly stipulated in the bylaws or dependent on dividends, allowing for a fixed honorarium based on commitment and company status, and concluding that the requested annual amount of Fr. 2,200 was justified by industry standards, while also applying a ten-year prescription period which barred the claim for the year 1983, resulting in an award of Fr. 12,000 plus interest dating from August 25, 1992.

Regesto Legislator

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Art. 148 CPC, art. 127 CO, vigente TG; Former Board Member Remuneration Claim: The appellate court partially overturned this decision, reasoning that remuneration for board service is customary, even if not explicitly stipulated in the bylaws or dependent on dividends, allowing for a fixed honorarium based on commitment and company status, and concluding that the requested annual amount of Fr. 2,200 was justified by industry standards, while also applying a ten-year prescription period which barred the claim for the year 1983, resulting in an award of Fr. 12,000 plus interest dating from August 25, 1992.

Parole chiave

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retribuzione del lavoro prova di pagamento pagamento di interessi compenso del curatore fallimentare grado della prova credito di contributi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 127 CO

Cited in the reasoning to determine that the claim for director's fees is subject to a 10-year prescription period, which impacts the final calculation of the amount due in order 1.

art. 148 CPC

Cited in conjunction with the TG (Tax Law) to determine the apportionment of costs for the first instance proceedings in order 2.

vigente TG

Cited in conjunction with Art. 148 CPC to determine the apportionment of costs for the first instance proceedings in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00002 · Lugano 12 aprile 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.69 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 14 marzo 1994 da

__________ rappr. dall’ avv. __________ contro

__________ rappr. dall’ avv. __________

con la quale l’attore ha chiesto la condanna della ditta convenuta al versamento dell’importo di Fr. 16’000.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 1992 e che il Pretore, con sentenza 24 novembre 1995, ha integralmente respinto.

Appellante l’attore il quale, con atto d’appello 2 gennaio 1996, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la propria pretesa così come alla domanda di petizione; mentre la parte convenuta, con osservazioni 14 febbraio 1996, postula la reiezione del gravame.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

1. L’attore è stato membro del consiglio di amministrazione della società convenuta dall’agosto 1974 all’aprile 1989. La pretesa dedotta in causa riguarda la retribuzione per questa funzione per il periodo dal 1983 alla cessazione della carica.

La convenuta contesta di dovere qualsiasi importo poiché non esiste nessuna decisione al proposito dell’assemblea generale e solleva l’eccezione di prescrizione della maggior parte delle pretese annue.

2. Con la decisione impugnata il Pretore ha respinto ogni pretesa dell’attore poiché non è stato dimostrato in causa che gli statuti della convenuta prevedessero il versamento di tantièmes o indennità periodiche fisse ai membri del consiglio di amministrazione. Neppure risulterebbero dagli atti l’esistenza di utili a bilancio tali da poter autorizzare il prelievo di tantièmes o specifici incarichi affidati all’attore tali da generare una sua retribuzione per il lavoro svolto.

3. Con l’appello l’attore critica la motivazione e la conclusione della sentenza pretorile che, partendo da premesse di fatto e di diritto estranee alla fattispecie concreta (come le considerazioni attorno ai tantièmes e alle prestazioni di lavoro), non ha riconosciuto che l’onorario si giustifica per il sol fatto di essere membro del consiglio di amministrazione e la sua quantificazione, del resto adeguata quella di Fr. 2’200.- annui richiesta, sta nelle facoltà di libero apprezzamento del giudice.

Con le osservazioni all’appello la controparte si limita a ribadire, senza però esplicitarle, le tesi sostenute in prima sede.

4. La retribuzione del mandato di consigliere di amministrazione, anche se non prevista dalla legge, é cosa ordinaria, solita e consueta (OR-Wernli, art.

710 N. 10; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, §28 n. 121; SJZ 1962, 105) ed anche giustificata per i rischi finanziari legati alla responsabilità della funzione (DTF 111 II 480).

Non necessariamente trattasi di tantièmes per i quali vanno ossequiati determinati presupposti (672 cifra 2 e 677 CO) ma l’indennità relativa può consistere in un onorario fisso la cui determinazione può dipendere da diversi fattori tra i quali l’estensione dell’impegno, il risultato della conduzione societaria e la situazione economica della società (OR-Wernli, art. 710 N. 10; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, §28 n. 130 e 132).

Nella prassi si riscontra che nelle piccole società l’onorario annuo del consigliere di amministrazione varia tra Fr. 1’000.- e Fr. 10’000.- e che la media svizzera per società attive nella produzione, come é la convenuta, si situa attorno ai Fr. 18’000.- annui (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, §28 n. 133 e nota 73a).

5. Per queste considerazioni l’attore, quale consigliere di amministrazione, può senz’altro pretendere un’indennità dall’anonima e la sua pretesa di Fr. 2’200.- annui, così come corrispostogli all’inizio del suo mandato (cfr. doc. C), é senz’altro giustificata se sol si confrontano l’attività imprenditoriale di una ditta di produzione di sfere di precisione in miniatura con un capitale sociale di Fr. 500’000.- (doc. A) e gli onorari medi svizzeri sopra indicati.

6. La convenuta ha sollevato l’eccezione di prescrizione del credito dell’attore. Gli onorari da mandato si prescrivono in 10 anni (127 CO; OR-Weber, art. 394

N. 42) nulla mutando la qualifica professionale di avvocato dell’attore. Il primo atto interruttivo della prescrizione agli atti di causa è il PE del febbraio 1994 e di conseguenza solo l’onorario d’amministrazione per l’anno 1983 risulta prescritto.

Per

5 anni (1984/1988) e quattro mesi (fino all’aprile 1989) di appartenenza al consiglio di amministrazione della convenuta l’attore deve così ricevere, per arrotondamento, Fr. 12’000.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 1992 (data dell’interpellazione doc. M).

7. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di prima e seconda sede seguono la soccombenza delle parti nella misura di 1/4 a carico dell’attore e dei rimanenti 3/4 a carico della convenuta.

Per i quali motivi,

visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

2 gennaio 1996 del dr. __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 24 novembre 1995 del Pretore di Lugano, sez. 2 viene così riformata:

1.*La petizione é parzialmente accolta e la __________ G è condannata a versare al dr. __________ l’importo di Fr. 12’000.- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 1992.*

2.*La tassa di giustizia fissati in Fr. 1’000.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’attore per 1/4 e della convenuta per 3/4; quest’ultima rifonderà al dr.__________ ____________________ l’importo di Fr. 900.- per parte di ripetibili.*

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia Fr. 550.-

b) spese Fr. 50.-

totale Fr. 600.-

già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico per 1/4 e per i rimanenti 3/4 sono a carico della controparte che, inoltre, verserà alla controparte Fr. 500.- per parte di ripetibili d’appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario