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12.1996.190 • TRAC TI 12.1996.190 Generato dall'IA

Tenant Eviction Appeal Following Agreed Termination Date

Numero d'incarto 12.1996.190
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court considered an appeal against an eviction order granted by the lower court after the tenants failed to vacate premises by a mutually agreed-upon deadline of July 31, 1996, despite having previously committed to an irrevocable departure date. The appellants sought a 90-day extension based on pending financial arrangements and the practical difficulty of immediate relocation. The court reasoned that because the lease termination date was established by judicial agreement, the subsequent eviction request was legitimate under the code, and arguments merely aiming to delay the established end of the tenancy or citing financial/humanitarian difficulties could not override the fact that the occupancy title had ceased, noting that statutory law generally does not provide for a postponement of eviction execution, especially since the tenants had already benefited from a substantial term following their initial commitment.

Regesto Legislator

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Art. 506 CPC, Art. 313bis CPC, Non si prelevano tasse o spese; Tenant Eviction Appeal Following Agreed Termination Date: The appellants sought a 90-day extension based on pending financial arrangements and the practical difficulty of immediate relocation. The court reasoned that because the lease termination date was established by judicial agreement, the subsequent eviction request was legitimate under the code, and arguments merely aiming to delay the established end of the tenancy or citing financial/humanitarian difficulties could not override the fact that the occupancy title had ceased, noting that statutory law generally does not provide for a postponement of eviction execution, especially since the tenants had already benefited from a substantial term following their initial commitment.

Parole chiave

Generato dall'IA
sfratto del conduttore protrazione della locazione scadenza di disdetta termine legale diritto processuale sospensione dell'allontanamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Used to reject the appeal as unfounded during the preliminary examination.

art. 506 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the legitimacy of the eviction request following the expired lease agreement.

Non si prelevano tasse o spese.

This order determines that no costs or fees will be levied.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00190 · Lugano 14 ottobre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. SF.96.00193 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza

28 agosto 1996 da

__________ rappr. dalla __________ a contro

__________

in materia di sfratto dei conduttori che il Pretore, con decisione 1 ottobre 1996, ha accolto pronunciando lo sfratto dei signori __________ e __________ dall’appartamento no. 5 nello stabile “__________ ” in via __________ a __________

Appellanti i convenuti i quali con atto di appello 9 ottobre 1996 chiedono un periodo di

90 giorni per provare la loro disponibilità nel versamento di acconti sullo scoperto del canone di locazione in vista della conclusione di un nuovo contratto e per tenere conto del lungo periodo di locazione trascorso e delle conseguenti difficoltà pratiche di un immediato trasferimento altrove.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che i convenuti si sono impegnati giudizialmente a consegnare l’appartamento, in modo irrevocabile, entro il 31 luglio 1996 (cfr. verbale discussione 30 maggio 1996 nella causa inc. LA.96.00061 della Pretura di Lugano, sez. 4);

che non avendo adempiuto a tale obbligo la locatrice ha avviato una procedura di sfratto alla quale i convenuti si sono opposti argomentando la possibilità di ottenere disponibilità finanziarie entro breve tempo e l’incomodo di un trasferimento altrove;

che, essendone dati i presupposti di legge, il Pretore ha dichiarato lo sfratto dei convenuti dall’appartamento da loro occupato nello stabile __________ di via __________ a __________;

che, con l’appello, i convenuti insistono con le stesse argomentazioni di prima sede;

che, per espresso accordo tra le parti, il contratto di locazione è cessato con la scadenza del 31 luglio 1996 e di conseguenza la domanda di sfratto, non essendo avvenuta la riconsegna entro il termine, è legittima (art. 506 CPC);

che le argomentazioni avverse degli appellanti tutte intese a procrastinare il termine dello sfratto rispettivamente a comprovare difficoltà finanziarie ed umane nella ricerca di una nuova sistemazione non possono modificare la situazione di una cessata locazione (non contestata) e la conseguenza dell’espulsione dai locali per i quali non esiste più alcun titolo che ne giustifichi l’occupazione;

che, infatti, il differimento dell’esecuzione dello sfratto non è previsto dal nostro ordinamento (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 506 n. 4);

che con lo sfratto l'autorità giudicante deve accordare all'inquilino il termine strettamente indispensabile sul piano umanitario e pratico e che l'autorità di esecuzione del decreto di sfratto può a sua volta concedere eccezionalmente un termine di moratoria, di breve durata, a condizione che vi siano delle ragioni elementari di umanità (malattia grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta) (Droit du bail, n. 3/1991 n. 29);

che, nel caso concreto, i convenuti hanno già beneficiato di termini per abbandonare i locali (in pratica da fine maggio 1996 quando hanno concordato la partenza per la fine di luglio 1996) sicuramente superiori a quelli intesi come di breve durata dalla giurisprudenza;

che ne segue la reiezione dell’appello, siccome infondato, già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

Per i quali motivi

pronuncia

1. L’appello 9 ottobre 1996 di __________ è respinto.

2. Non si prelevano tasse o spese.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sez. 5.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario