Appeal Dismissed for Non-Compliance with Deadlines and Language Requirements
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to comply with two separate deadlines: failing to pay the required advance court fee despite a warning that the appeal would be declared void, and failing to submit the appeal document in the required Italian language, leading to its nullity. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the costs of the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC; Appeal Dismissed for Non-Compliance with Deadlines and Language Requirements: Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the costs of the appellate proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble as the legal basis for declaring the appeal deserted/inadmissible due to the failure to pay the required advance.
Cited in the preamble as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to translate the document.
Cited in the preamble as the rule requiring the appellant to present the document in Italian.
Testo completo
Incarto n. 12.96.00176 · Lugano 22 ottobre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario: · Petrini
visto l'appello 24 settembre 1996 presentato da
__________ contro
la decisione 20 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa promossa dall’
arch. __________
Richiamate:
la diffida 27 settembre 1996 del presidente di questa Camera mediante la quale al
ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 15 ottobre 1996 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale
d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art.
312 CPC;
l’ordinanza
27 settembre 1996 del Presidente della scrivente Camera che assegnava all’appellante un termine di 10 giorni per presentare l’atto redatto in lingua italiana (art. 142 cpv. 3 CPC), con la comminatoria dell’irricevibilità dello stesso per nullità (art. 309 cpv. 5 CPC).
preso atto come i termini in questione siano entrambi infruttuosamente trascorsi;
considerato come le spese siano da caricare a chi le ha inutilmente cagionate,
decreta 1. L'appello 24 settembre 1996
di __________, __________ , avverso la decisione 20 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Lugano - sezione 5 -, è dichiarato irricevile sia per mancato versamento dell'anticipo che per mancata
traduzione.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- __________
__________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario