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12.1996.174 • TRAC TI 12.1996.174 Generato dall'IA

Foreclosure Secured Credit Interest Calculation Dispute

Numero d'incarto 12.1996.174
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the first instance court's calculation of a secured credit in a property foreclosure proceeding, arguing the entire execution was prescribed, or alternatively, seeking a reduction of the secured amount based on statutory limits for interest coverage under property pledge law. The appellate court dismissed the primary claim regarding prescription as untimely, but agreed with the appellant's subsidiary request regarding the interest calculation, ruling that the relevant date for determining the three years of accrued interest and one subsequent annual interest period, guaranteed by the mortgage, is dictated by the last request for the continuation of the realization procedure, not the initial one, leading to a recalculation that reduced the secured credit to the amount ultimately sought by the appellant in the alternative.

Regesto Legislator

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Art. 154 cpv. 2 LEF, Art. 140 cpv. 2 LEF, Art. 818 cpv. 1 CC, Art. 818 CC, Art. 104 cpv. 2 CO, Art. 818 cpv. 1 cifra; Foreclosure Secured Credit Interest Calculation Dispute: The appellate court dismissed the primary claim regarding prescription as untimely, but agreed with the appellant's subsidiary request regarding the interest calculation, ruling that the relevant date for determining the three years of accrued interest and one subsequent annual interest period, guaranteed by the mortgage, is dictated by the last request for the continuation of the realization procedure, not the initial one, leading to a recalculation that reduced the secured credit to the amount ultimately sought by the appellant in the alternative.

Parole chiave

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esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare calcolo degli interessi credito garantito da pegno offesa al credito utile diritto di riprendere il possesso della cosa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 86 CPC

Cited as the basis for admitting the appellant's reduced claim (Art. 86 CPC was cited as the reason why the court could not grant more than what was requested in the subordinate appeal).

art. 148 CPC

Cited generally in connection with the final decision.

TG

Cited generally in connection with the final decision regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00174 · Lugano 5 dicembre 1996/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella procedura di contestazione dell’elenco oneri inc. n. 1680 della Pretura del distretto di Blenio, promossa con petizione 27 ottobre 1995 da

__________ contro

__________ rappr. da: __________,

con cui l’attore ha proposto a giudizio le seguenti domande:

“1. La petizione è accolta.

§ L’elenco oneri relativo all’esecuzione no. __________ dell’UEF di Blenio è rettificato e quindi il credito a favore del __________, __________ sarà modificato e calcolato secondo i termini legali a far tempo dal 6/10 dicembre 1993, giorno determinante per il conteggio del credito vantato contro la debitrice __________, __________

§§ La rettificazione, dopo crescita in giudicato, sarà trasmessa per gli incombenti all’UEF di Blenio, il quale provvederà alla modifica, intimando poi un nuovo elenco oneri.”

Domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 5 settembre 1996 ha parzialmente accolto, riducendo il credito insinuato dalla convenuta da fr. 1’982’044.80 a fr. 1’979’220.75;

Appellante l’attrice, che con atto di appello del 23 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di accertare giudizialmente la perenzione dell’esecuzione ex art. 154 cpv. 2 LEF, e in via subordinata nel senso di ridurre a fr. 1’827’963.60 il credito della convenuta;

Mentre la convenuta con osservazioni del 28 ottobre 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto A. La convenuta il 18 marzo 1992 ha proceduto in via di realizzazione di un pegno immobiliare nei confronti di __________ Il 15 giugno 1992 le è stato accordato il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa per fr. 1’474’489.50 oltre interessi al 7% dal 1° maggio 1990 e spese esecutive.

B. La convenuta ha inoltrato la domanda di vendita il 15 febbraio 1993.

Essa ha chiesto una prima sospensione della procedura il 23 giugno 1993, a cui ha fatto seguito la richiesta di riattivazione del 6 dicembre 1993.

La creditrice ha postulato una nuova sospensione il 9 settembre 1994, per poi chiedere, senza ulteriori ripensamenti, la prosecuzione della procedura di realizzazione con scritto del

21 giugno 1995.

C. Il 23 agosto 1995 la convenuta ha insinuato un credito di complessivi fr. 2’203’098.55, di cui fr. 1’400’000.-- per capitale, fr. 581’738.80 per interessi e fr. 306.-- di spese, per un totale di fr. 1’982’044.80, sarebbero garantiti da pegno immobiliare.

D. Tale insinuazione è oggetto della petizione di __________, a sua volta creditrice dell’escussa, che in sostanza chiede che si ricalcoli l’esatto ammontare degli interessi spettanti alla convenuta, che non potrebbe trarre vantaggio dall’avvenuto ritiro della sua domanda di vendita.

La convenuta ha da parte sua difeso l’esattezza dei propri conteggi, basati sul credito di fr. 1’474’489,50 oltre interessi al 7% riconosciutole dalla sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione.

E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto il credito della convenuta debba figurare nell’elenco oneri per fr. 1’400’000.-- di capitale, fr. 578’914.75 di interessi e fr. 306.-- di spese esecutive, per un totale di fr. 1’979’220.75.

F. Delle argomentazioni dell’attrice, che in via principale postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di accertare la perenzione dell’esecuzione ex art. 154 cpv. 2 LEF, e in via subordinata nel senso di ridurre a fr. 1’827’963.60 il credito della convenuta, e di quelle della convenuta, che postula la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto 1. L’azione di contestazione qui in discussione ha lo scopo di stabilire quali siano gli oneri gravanti l’immobile del quale viene chiesta la realizzazione (art. 140 cpv. 2 LEF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. edizione, 1993, pag. 232 e 233; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrecht, 5. edizione, 1993, pag. 241 e 242).

Nel caso di specie è oggetto di contestazione l’insinuazione di credito effettuata il 23 agosto 1995 dal __________ (doc. 4: fr. 2’203’098.55, di cui fr. 1’982’044.80 ritenuti al beneficio del pegno).

Scopo dell’azione è perciò in questo caso unicamente quello di stabilire se e in quale misura capitale e interessi del credito vantato costituiscano un onere reale gravante il fondo.

E’ invece, in questa sede, del tutto priva di rilevanza la diversa questione a sapere a quanto ammonti complessivamente il credito della convenuta nei confronti dell’escussa.

2. Secondo l’art. 818 cpv. 1 CC il pegno immobiliare garantisce il creditore per il capitale (cifra 1), per le spese di esecuzione e gli interessi di mora (cifra 2), e per tre annualità di interessi contrattuali scaduti all’epoca della domanda di realizzazione e per quelli decorsi dall’ultima scadenza (cifra 3) (Wieland, Droit réels, vol. 1, n. 2 ad art. 818 CC; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. 2, pag. 180-181; Steinauer, Les droits réels,

2. edizione, vol. 3, pag. 176-177, Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. edizione, pag. 817).

3. Nel caso concreto, non vi è contestazione sul fatto che il credito in capitale garantito da titoli ipotecari ammonta a fr. 1’400’000.--.

E’ pure pacifico che il tasso degli interessi contrattuali pattuito dalle parti come al beneficio del pegno ammonta al 7%. In virtù dell’art. 104 cpv. 2 CO gli interessi di mora, come rettamente ritenuto dal Pretore e dalle parti, sono anch’essi da computare al 7%.

Dovendosi conteggiare gli interessi di mora in alternativa, e non cumulativamente a quelli contrattuali (Steinauer, opera citata, n. 2647, pag. 105; Simonius/Sutter, opera citata, n. 74, pag. 180-181) -nemmeno la convenuta sostiene del resto una tesi differente-, diviene irrilevante la questione a sapere in che misura vengano all’atto pratico richiesti interessi di mora piuttosto che interessi contrattuali, dato che in ogni caso la garanzia del pegno immobiliare è data solo per il periodo massimo previsto dall’art. 818 cpv. 1 cifra 3 CC (Simonius/Sutter, opera citata, n. 75, pag. 181).

4. A questo proposito, giustamente il Pretore (consid. 2 e 3, con riferimenti) ha ritenuto che la domanda di sospensione della procedura di realizzazione equivalga al ritiro della domanda di vendita, e che la richiesta di riattivazione della procedura corrisponda alla presentazione di una nuova domanda di vendita.

Inspiegabilmente egli ha però tenuto unicamente conto della prima domanda di sospensione della procedura di vendita e della relativa richiesta di riattivazione, e ha invece disatteso l’esistenza di una seconda domanda di sospensione e di una seconda domanda di riattivazione (cfr. incarto UEF richiamato) dopo averla correttamente evocata nel riassunto dei fatti rilevanti della causa (consid. E).

Dovendosi ammettere che la procedura di accertamento degli oneri e quella di realizzazione non sarebbero state avviate senza la lettera 21 giugno 1995 della convenuta, ne deve seguire che quella è la data rilevante per il conteggio degli interessi garantiti dal pegno immobiliare.

5. Quo all’estensione della garanzia del pegno per gli interessi scoperti, dalla data del 21 giugno 1995 può in primo luogo essere ritenuto il credito per i tre anni precedenti (21 giugno 1992 - 21 giugno 1995).

A ciò vanno aggiunti “gli interessi decorsi dall’ultima scadenza” (art. 818 cpv. 1 cifra 3 CC in fine).

Benché il credito immobiliare rimanga produttivo di interessi fino al giorno dell’aggiudicazione del fondo ai pubblici incanti (DTF 96 III 86), la suddetta parte dell’art.

818 CC non può -già solo per motivi di equitàvenire intesa nel senso che vi è la copertura del pegno immobiliare per tutto il lasso di tempo compreso tra la domanda di vendita e la realizzazione del fondo.

Infatti, se così fosse, in caso di contestazione dell’elenco oneri (e di conseguente differimento della data di realizzazione) si dovrebbe accordare la garanzia ipotecaria per tutta la durata del processo, durata che allo stato attuale delle cose è purtroppo da misurare in anni piuttosto che in mesi, con l’assurdo risultato che i creditori ipotecari di rango inferiore risulterebbero all’atto pratico svantaggiati dal solo trascorrere del tempo, anche nel caso in cui una contestazione dell’elenco oneri da loro introdotta risultasse in qualche misura fondata. Per esempio, a nulla gioverebbe al creditore di secondo rango aver ottenuto la riduzione del saggio, o la modifica di qualche mese della data di decorrenza degli interessi del credito di primo rango, se la causa che conduce a questo risultato dura per anni, e durante questo tempo il creditore di primo rango continua ad essere garantito dal pegno per gli interessi maturati.

Vero è piuttosto che il cenato disposto di legge deve venire inteso nel senso logico e letterale che “gli interessi decorsi dall’ultima scadenza” non possono superare il totale di una nuova intera scadenza annuale, di modo che all’atto pratico il massimo importo per interessi garantito dal pegno immobiliare può ammontare a quattro annualità (in questo senso: Wieland, opera citata, pag. 793), mentre eventuali ulteriori interessi costituiscono unicamente un debito personale del debitore, non iscrivibile nell’elenco oneri.

6. Ciò premesso, all’incontestato capitale di fr. 1’400’000.-- vanno aggiunti quattro anni di interessi al 7%, ossia fr. 392’000.-- (pari a fr. 98’000.-- x 4 anni), e fr. 306.-- di spese esecutive, per un totale di fr. 1’798’306.--.

Avendo l’appellante unicamente domandato, in via subordinata, la riduzione del credito iscritto a fr. 1’827’963.60, è quest’ultimo importo a dover essere ammesso nell’elenco oneri per non incorrere nella violazione dell’art. 86 CPC, attribuendo all’appellante più di quanto da lui richiesto.

7. Non può invece essere accolta la di lui domanda principale, tendente alla pronuncia della caducità dell’esecuzione per il superamento del termine di due anni dalla notifica del precetto esecutivo fino alla domanda di vendita, trattandosi da un lato di questione formale di diritto esecutivo che sfugge alla cognizione di questa Camera e che andava semmai lamentata in via di reclamo, ed essendo la censura in ogni caso irricevibile in questa sede ex art. 321 CPC per essere stata formulata per la prima volta solo con l’appello.

Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.

La concomitante soccombenza delle parti giustifica di suddividere in parti uguali le spese e la tassa di giustizia di questa procedura compensando le ripetibili, mentre la parziale riforma del giudizio di prima sede comporta un lieve aumento dell’indennità per ripetibili ivi attribuita all’attore.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 23 settembre 1996 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza

5 settembre 1996 della Pretura del distretto di Blenio è riformata nel modo seguente:

1. La petizione è parzialmente accolta.

Di conseguenza è fatto ordine all’UEF di Blenio di modificare l’elenco oneri relativo all’esecuzione n. __________ ammettendo un credito complessivo in favore del __________ di fr. 1’827’963.60.

2. La tassa di giustizia di fr. 700.-- e le spese di fr. 100.--, da anticipare dall’attrice, sono a carico della convenuta che rifonderà all’attrice fr. 500.-- per ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 480.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 500.--

già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Intimazione:

__________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario