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12.1996.159 • TRAC TI 12.1996.159 Generato dall'IA

Driver's Overtime and Abusive Termination Appeal

Numero d'incarto 12.1996.159
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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An employee, employed as a driver from 1988 to 1994, appealed a lower court ruling that partially granted his claims for unpaid overtime and compensation for abusive termination, seeking higher amounts for both. The appellate court partially accepted the appeal, reasoning that concerning overtime, the initial court's method of estimating paid hours by halving the claimed supplementary hours was incorrect, finding a one-third reduction more appropriate and calculating the award at a higher figure, while rejecting any reduction based on a perceived overpayment of travel allowances as no agreement supported this as compensation for overtime; regarding abusive dismissal, the court increased the indemnity, noting the termination appeared retaliatory for asserting legitimate claims and referencing prior cases involving long-term employees subjected to pressure, setting the new indemnity at two months' salary.

Regesto Legislator

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Art. 42 cpv. 2 CO, Art. 321 CO, Art. 336a CO, §§. (Ripetibili 1a istanza, §§. (Ripetibili 2a istanza; Driver's Overtime and Abusive Termination Appeal: The appellate court partially accepted the appeal, reasoning that concerning overtime, the initial court's method of estimating paid hours by halving the claimed supplementary hours was incorrect, finding a one-third reduction more appropriate and calculating the award at a higher figure, while rejecting any reduction based on a perceived overpayment of travel allowances as no agreement supported this as compensation for overtime; regarding abusive dismissal, the court increased the indemnity, noting the termination appeared retaliatory for asserting legitimate claims and referencing prior cases involving long-term employees subjected to pressure, setting the new indemnity at two months' salary.

Parole chiave

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compensazione delle ore straordinarie disdetta abusiva durata e orario di lavoro convenzione di risoluzione arretrati di salario diminuzione di stipendio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 42 cpv. 2 CO

Cited in the reasoning as the analogous basis for estimating the number of supplementary hours, influencing the calculation in the dispositive.

art. 336a CO

Cited in the reasoning as the legal basis for imposing compensation for abusive dismissal, which resulted in the order in the dispositive.

§§. (Ripetibili 1a istanza)

Applies costs allocation based on mutual success in the first instance proceedings, referenced in the dispositive orders.

§§. (Ripetibili 2a istanza)

Applies costs allocation based on mutual success in the appeal proceedings, referenced in the dispositive section II.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00159 · Lugano 18 novembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nelle cause inc. no. CL.96.39 e CL.96.40 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promosse da

__________ rappr. dal __________ contro

__________ rappr. dall’avv. __________ in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con unica sentenza del 3 settembre 1996, ha parzialmente accolto condannando la convenuta a versare all’istante Fr. 7’500.- oltre interessi al 5% dal 27 novembre 1994 per ore di lavoro straordinarie e Fr. 3’000.- quale indennità per disdetta abusiva.

Appellante l’istante il quale, con appello 16 settembre 1996, chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere le sue pretese riferite alle ore straordinarie per Fr. 18’942.- oltre interessi e quelle relative all’indennità per disdetta abusiva per Fr. 8’001.-.

Mentre la controparte, con osservazioni 2 ottobre 1996, chiede la reiezione dell’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

1. __________ ha lavorato, quale autista, per la __________ dal marzo 1988 al 31 dicembre 1994, data per la quale il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di lavoro.

2. Con la prima domanda giudiziale l’istante ha chiesto la condanna della ditta convenuta a versargli l’importo di Fr. 18’942.- quale compenso per ore straordinarie effettuate negli anni 1992/1993 e, con la successiva istanza, ha chiesto il versamento dell’importo di Fr. 19’999.- quale indennità per licenziamento abusivo.

3. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha riconosciuto che all’istante era dovuta sia una remunerazione per ore straordinarie prestate che un’indennità per licenziamento abusivo ed ha determinato, con equo apprezzamento delle circostanze, in Fr. 7’500.- il compenso per il lavoro supplementare ed in Fr. 3’000.- l’indennità per disdetta abusiva.

4. L’istante ricorre in appello contro la decisione del Pretore postulando il riconoscimento dell’intera pretesa per ore straordinarie (in subordine limita la richiesta a Fr. 12’767.-) e di un importo di Fr. 8’001.- per disdetta abusiva.

La ditta convenuta, con le proprie osservazioni, chiede la reiezione dell’appello a conferma della sentenza pretorile.

5. Lavoro straordinario

5.1. Il Pretore ha riconosciuto che l’istante, durante la sua collaborazione con la ditta convenuta, ha prestato ore di lavoro straordinarie e che le stesse non gli sono mai state pagate. Ha poi rilevato che il conteggio allestito dall’istante poteva essere indicativo ma che, in ogni caso, bisognava tener conto della particolare attività professionale e del fatto che risulta difficile valutare, per un autista, il carattere lavorativo o meno di tutte le ore supplementari. Di conseguenza ha ritenuto equo ripartire il complesso delle ore supplementari indicate dall’istante in un 50% di ore produttive e in un 50% di periodi di pausa. Inoltre ha ancora dedotto, dall’importo pari alla metà di quello reclamato, un ulteriore 20% in considerazione del fatto che la convenuta aveva versato all’istante un’indennità di trasferta superiore a quella dovuta.

5.2. In appello non è più controversa l’esecuzione di ore supplementari ma solo la loro determinazione.

Relativamente alla prova del numero delle ore supplementari che incombe al lavoratore, occorre evidenziare che, qualora si stabilisca che il lavoratore ha regolarmente eseguito, come in concreto, ore supplementari, il loro compenso non è subordinato alla prova di ogni singola ora, ma piuttosto il numero di queste sarà stimato applicando per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO (Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 321 CO, pag. 143). La valutazione del Pretore che dimezza le ore registrate dal lavoratore per tener conto dei periodi di pausa non può essere seguita da questa Camera. Infatti è di comune esperienza che il lavoro di un autista non è costituito dalla semplice guida del veicolo ma anche, ad esempio, dalle operazioni di carico e scarico, dalla manutenzione del veicolo, dalle attese ai valichi autostradali che non possono essere qualificate quali pause di modo che ritenere che per ogni due ore di lavoro supplementare registrato corrisponda un’ora di pausa effettiva non è conforme ad un equo apprezzamento delle circostanze. Una riduzione di un terzo appare più opportuna con la conseguenza che al lavoratore va riconosciuto un importo di Fr. 12’628.- . Nemmeno può essere protetta la riduzione in funzione del versamento di un importo superiore per indennità di trasferta giornaliera rispetto ai minimi del CCL dal momento che non vi è prova di un accordo tra le parti, e quindi della consapevolezza dell’istante, sul fatto che questo pagamento in più dovesse andare a compensare le ore supplementari.

6. Indennità per disdetta abusiva

Secondo l’art. 336a CO la parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità. Essa costituisce una sanzione punitiva (DTF 118 II 167; Rehbinder, op. cit., ad art. 336a CO N. 1) ed é stabilita dal giudice avuta considerazione di tutte le circostanze ritenuto il massimo equivalente a sei mesi di salario. Tra le circostanze di cui il giudice deve tener conto in un caso concreto vi sono la situazione sociale e le possibilità economiche delle parti, la gravità dell’offesa alla personalità della parte che ha ricevuto la disdetta, la gravità della colpa del datore di lavoro, l’intensità e la durata delle relazioni di lavoro anteriori alla disdetta. È comunque espressa volontà del legislatore che il giudice possa disporre di un potere di apprezzamento quanto più ampio possibile (FF 1984 vol. 2 pag. 543; Rehbinder, op. cit., ad art. 336a N. 4).

Questa Camera ha riconosciuto un’indennità di 4 mesi di salario a favore di una lavoratrice sottoposta all’iniqua pressione volta a farle rinunciare ad una consistente parte (ca. il 30% in meno) del suo salario, formulata da una datrice di lavoro molto solida economicamente, dopo cinque anni di attività (II CCA 15 settembre 1994 in re R. c. M.P. AG); ad un operaio edile, da vent’anni alle dipendenze di quel datore di lavoro, che aveva rifiutato di sottoscrivere un accordo come quello invece accettato dal qui appellante é stata riconosciuta un’indennità pari a tre mesi di salario (Rep. 1993, 193); é stata confermata la decisione del Pretore che aveva assegnato, un importo pari a due mesi di salario a seguito di disdetta abusiva per aver rifiutato una riduzione del salario non ratificata dalla Commissione paritetica, dopo otto anni di lavoro (II CCA 1 dicembre 1993 in re P. c. B.).

Ne segue che, valutando tutte le circostanze del caso - in particolare il fatto che la disdetta è stata data quale ritorsione per aver fatto valere le pretese, legittime in sé, per ore supplementari e che il dipendente lavorava presso la convenuta da più di sei anni - e sulla base dei precedenti giurisprudenziali, l’indennità da corrispondere all’istante per la disdetta abusiva non può essere inferiore a due mesi di salario, ossia a Fr. 7’400.- (due volte il salario base come all’attestato del datore di lavoro per la Cassa disoccupazione, doc. F nell’inc. CL.96.40).

7. Le ripetibili di prima e seconda istanza seguono i gradi di soccombenza reciproca delle parti rispetto alle loro domande iniziali.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

I. L’appello

16 settembre 1996 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 3 settembre 1996 del Pretore di Locarno-Campagna viene così riformata:

1. *In parziale accoglimento dell’istanza 27 novembre 1994 la __________ è tenuta a versare a __________ l’importo di Fr. 12’628.- oltre interessi al 5% dal 27 novembre 1994.*

§. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.*

§§. La __________ è tenuta a versare a __________, l’importo di Fr. 300.- per parte di ripetibili.*

2. In parziale accoglimento dell’istanza 7 febbraio 1995 la __________ è tenuta a versare a __________ l’importo di Fr. 7’400.-.*

§. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.*

§§. __________ è tenuto a versare alla __________ la somma di Fr. 300.- per parte di ripetibili.*

II. Non si prelevano tasse o spese nella procedura d’appello mentre la parte appellata verserà all’appellante Fr. 300.- per parte di ripetibili d’appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario