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12.1996.142 • TRAC TI 12.1996.142 Generato dall'IA

Estate Co-Ownership Eviction Suit Nullification

Numero d'incarto 12.1996.142
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The Appellate Court reviewed an appeal against a lower court's decision that granted an eviction request filed by an entity identified only as an estate, which the court determined constituted an estate in co-ownership lacking legal personality. The court reasoned that a claim filed by an estate in co-ownership, without specifying the individual heirs, is considered an anonymous action, which is impermissible in the legal system; thus, the lack of a proper procedural prerequisite required the court to ex officio declare the initial eviction request, the lower court's decree, and all subsequent procedural acts null, with the costs assessed against the commercial firm that prepared the invalid request.

Regesto Legislator

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Art. 97 cifra, Art. 99 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 1 lit. a CPC, Art. 18 cpv. 3 PC, Art. 40 OG, Art. 148 CPC; Estate Co-Ownership Eviction Suit Nullification: The court reasoned that a claim filed by an estate in co-ownership, without specifying the individual heirs, is considered an anonymous action, which is impermissible in the legal system; thus, the lack of a proper procedural prerequisite required the court to ex officio declare the initial eviction request, the lower court's decree, and all subsequent procedural acts null, with the costs assessed against the commercial firm that prepared the invalid request.

Parole chiave

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ordine di sfratto nullità procedurale comproprietà persona giuridica godimento dei diritti civili capacità processuale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the preamble to the dispositive, governing the general grounds for appeal decisions.

art. 97 cifra 4 CPC

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the action due to lack of a procedural prerequisite (capacity to be a party), which justifies the nullity declared in order 1.

art. 99 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the action due to lack of a procedural prerequisite (capacity to be a party), which justifies the nullity declared in order 1.

art. 142 cpv. 1 lit. a CPC

Cited in the reasoning as the basis for declaring the initial action and subsequent proceedings null (Order 1) due to the lack of a procedural prerequisite.

art. 18 cpv. 3 PC

Cited as the analogous basis for allocating costs in Order 2, given the inability to determine the actual parties.

art. 40 OG

Cited by reference in the reasoning as the basis for applying federal law analogy regarding costs allocation in Order 2.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00142 · Lugano 22 agosto 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. SF.96.00122 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza di sfratto 17 maggio 1996 da

__________ rappr. dallo studio commerciale __________ contro

__________

che il Pretore, con decreto 10 luglio 1996, ha accolto.

Ed ora sull’appello 16 luglio 1996 della convenuta che chiede la riforma della decisione del Pretore nel senso di respingere la domanda di sfratto, mentre la controparte, con osservazioni 16 agosto 1996, postula la reiezione dell’appello.

Considerato

in fatto ed in diritto

che la parte istante è indicata quale “eredi __________ ” e di conseguenza si deve concludere che l’azione è promossa da una comunione ereditaria;

che la comunione ereditaria, che non è persona giuridica (DTF 116 Ib 449 consid. 2a), non possiede la capacità di essere parte (DTF 102 II 397, 93 II 14, 79 II 115; Rep. 1985, pag. 142; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 14);

che ne consegue che l’azione civile promossa da una comunione ereditaria in quanto tale, ovvero senza alcuna indicazione -ancorché parzialecirca i nominativi delle persone che la compongono, è da considerare alla stregua di un’azione anonima, non essendo stata fornita alcuna reale spiegazione su chi sia in realtà la parte del processo (ICCTF 7 aprile 1992 in re Eredi fu M./H.);

che è poi del tutto pacifico che nel nostro ordinamento processuale l’azione anonima non è in alcun modo proponibile (II CCA 28 maggio 1993 in re R./Galleria AAA), e va di conseguenza respinta in ordine, facendo difetto un presupposto processuale (art.

97 cifra 4 CPC, art. 99 cpv. 2 CPC);

che l’esame dei presupposti processuali va compiuto d’ufficio dal giudice in ogni stadio di causa così come avviene, nel caso concreto, da questa Camera indipendentemente dal fatto che la parte appellante non vi ha fatto cenno;

che, essendo il difetto di un presupposto processuale un esplicito motivo di nullità (art. 142 cpv. 1 lit. a CPC), questa Camera non può che dichiarare d’ufficio nulli non solo il decreto impugnato, ma anche l’istanza e tutti i successivi atti della causa, in quanto da essa necessariamente dipendenti.

che, per quanto riguarda le spese, non essendo possibile stabilire chi sia la parte istante ed appellata, le stesse vanno messe a carico dello studio commerciale che ha redatto l’istanza applicando per analogia le norme di diritto federale in materia di ricorso al Tribunale federale (art. 18 cpv. 3 PC cui rinvia l’art.

40 OG; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156, in particolare pag. 144 e rinvii);

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia

1. L’istanza di sfratto 17 maggio 1996 di Eredi __________ è dichiarata nulla e con essa tutti i successivi atti di procedura, compreso il decreto 10 luglio 1996 del Pretore di Lugano, sez. 5.

2. La tassa di giustizia in Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-), già anticipati dall’appellante sono a carico dello studio commerciale __________.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario