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12.1996.141 • TRAC TI 12.1996.141 Generato dall'IA

Appeal Regarding Claim Classification in Bankruptcy Dismissed

Numero d'incarto 12.1996.141
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged the classification of a claim for CHF 262,124.50 in a bankruptcy proceeding, arguing that the claim represented an outstanding obligation for the estate to purchase inventory per a lease termination clause, not a purchase price credit as listed in the fifth class. The court dismissed the appeal because the action to contest the claims roster is only appropriate for challenging the admission, amount, rank, or security of a listed credit, none of which were disputed; issues concerning the existence of a sale contract or property rights over the inventory should be addressed through a separate action for revendication.

Regesto Legislator

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Art. 219 LEF, Art. 17 LEF, Art. 250 LEF, Art. 250 cpv. 2 LEF, Art. 242 LEF, Art. 242 cpv. 2 LEF; Appeal Regarding Claim Classification in Bankruptcy Dismissed: The court dismissed the appeal because the action to contest the claims roster is only appropriate for challenging the admission, amount, rank, or security of a listed credit, none of which were disputed; issues concerning the existence of a sale contract or property rights over the inventory should be addressed through a separate action for revendication.

Parole chiave

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credito nel fallimento compravendita azione collettiva vendita a credito inventario successorio bene riservato Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 250 LEF

Cited in the reasoning as the basis for the claimant's action, which was ultimately deemed inappropriate for the claim being made, although the final order dismisses the appeal without citing it as the main ground for dismissal.

art. 148 CPC

Cited as the legal basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00141 · Lugano 22 ottobre 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella procedura accelerata di contestazione della graduatoria OA.96.383 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 10 aprile 1996 da

__________ rappr. dallo studio legale __________ contro

Massa fallimentare __________ rappr. dall'avv. __________ con cui l’attore ha proposto a giudizio le seguenti domande:

“1. La petizione è ammessa,

§ Di conseguenza la graduatoria nel fallimento contro __________, depositata a partire dal 1° aprile 1996, è modificata nel senso che all’attore __________ è riconosciuto un credito integrale di fr. 262’124.50 nell’ipotesi in cui la Massa fallimentare subentrata negli obblighi del fallito, dichiari di acquistare l’inventario del __________.

1.1 In via subordinata, qualora la Massa fallimentare rinunci all’acquisto, essa è obbligata a restituire al signor __________, l’intero inventario e a rifondergli l’importo di fr. .... a titolo di risarcimento danni.”

Domande sulle quali la convenuta si è espressa nei termini seguenti:

“1. il credito insinuato di Frs. 262’124’50 viene riconosciuto come secondo graduatoria depositata ossia come credito collocato secondo art. 219 LEF in Va classe.

2. è oramai decaduto ogni diritto di proprietà del Sig. __________ sull’inventario.”

Il Pretore con sentenza 4 luglio 1996 ha statuito:

“1. Nella graduatoria del fallimento __________ è ammesso a favore del signor __________, un credito di fr. 262’124.50 collocato in V classe.

§ Ogni altra o diversa domanda dell’attore è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1’000.-- sono a carico dell’attore.”

Appellante l’attore, che con atto di appello del 15 luglio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere le richieste di petizione;

Gravame sul quale la convenuta non si è espressa;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto

A. Il 1° aprile 1996 è stata depositata la graduatoria del fallimento di __________, (doc. P), nella quale figura alla posizione 9 dei crediti chirografari un credito di fr. 262’124.50 dell’attore relativo a “Inventario __________ ”.

B. Secondo quanto narrato in petizione, il credito insinuato dall’attore deriverebbe dal contratto da lui stipulato con il fallito il 14 febbraio 1991 (doc. A), con il quale egli avrebbe preso in locazione per la durata di 5 anni dei locali da adibire ad esercizio pubblico sul fondo n. __________di __________.

Tale contratto avrebbe tra l’altro previsto (clausola n. 4, pag. 3) che in caso di disdetta anticipata della locazione il locatore sarebbe stato obbligato ad acquistare l’inventario dell’esercizio pubblico al prezzo stabilito dal “Wirteverband”.

Sempre secondo l’attore, la locazione sarebbe cessata il 30 novembre 1994, mentre l’inventario sarebbe stato stimato nell’aprile 1995 dalla Fiduciaria della Federazione svizzera degli esercenti, che avrebbe concluso per un valore di fr. 262’124.50.

L’acquisto dell’inventario, che sarebbe perciò rimasto di proprietà dell’attore, non si sarebbe però mai perfezionato in quanto il fallito non avrebbe pagato il prezzo previsto, né avrebbe messo in atto il suo obbligo di acquisto.

Tale obbligo di acquisto graverebbe ora la massa fallimentare, la quale sarebbe perciò tenuta a pagare l’inventario. In caso contrario l’inventario dovrebbe essere restituito all’attore, che potrebbe di conseguenza vantare una pretesa di risarcimento danni, da quantificare in via peritale.

Dal che le richieste di giudizio trascritte in ingresso.

C. Nella risposta del 22 aprile 1996 la parte convenuta ha sostenuto la tesi secondo cui la vendita dell’inventario dall’attore al fallito si sarebbe automaticamente perfezionata con la fine anticipata del contratto di locazione. Il fallito sarebbe pertanto divenuto il solo proprietario dell’inventario, e l’attore potrebbe unicamente vantare un credito corrispondente al prezzo di acquisto, così come riconosciutogli con la graduatoria.

D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che dagli atti si potrebbe dedurre l’avvenuta stipulazione tra l’attore e il fallito di un contratto di vendita circa l’inventario in questione, in virtù del quale il fallito ne sarebbe divenuto proprietario mentre l’attore potrebbe vantare un credito di fr. 262’124.50, così come riconosciutogli dall’amministrazione del fallimento, con il che sarebbe da respingere ogni altra sua pretesa.

E. Con l’appello l’attore postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere le domande di cui alla petizione sulla scorta -in sostanzadelle medesime argomentazioni esposte nel processo di prime cure e delle quali, se necessario, si dirà più avanti.

La convenuta non ha per sua parte presentato osservazioni all’appello dell’attore.

Considerato

in diritto

1. La contestazione della graduatoria è possibile in via di reclamo fondato sull’art.

17 LEF per violazione di prescrizioni procedurali, o con azione basata sull’art.

250 LEF quando ne sia contestato il contenuto di diritto materiale.

Scopo di quest’ultima azione può essere quello di accertare se un credito debba o meno essere considerato nella liquidazione del fallito, se sia corretto l’importo insinuato, il rango attribuito alla pretesa, o ancora se il credito sia o meno garantito da un diritto di pegno (DTF 114 III 110 e segg.; II CCA 6 maggio 1993 in re B. e llcc./U.; CEF 19 ottobre 1987 in re U./UEF di Biasca; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrecht,

5. edizione, 1993, pag. 369 e 370; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. edizione, 1993, pag. 338 e segg.).

2. Nel caso che ci occupa l’attore risulta aver manifestamente disatteso la natura e la funzione dell’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF.

2.1 Premesso infatti che egli procede per contestare la collocazione del proprio asserito credito, la sua azione ha senso solo se volta all’ottenimento di uno dei seguenti risultati (art. 250 cpv. 2 LEF; Ammon, opera citata, § 46, n. 48, pag. 371):

a) riconoscimento di un credito non ammesso in graduatoria;

b) riconoscimento integrale di un credito il cui importo è stato ammesso in graduatoria per un importo ridotto;

c) riconoscimento del credito in un rango migliore di quello attribuitogli;

d) riconoscimento dell’esistenza di un diritto di pegno a garanzia totale o parziale del credito insinuato.

Nel caso di specie è invece a prima vista evidente che non si pone alcuno di questi problemi, non risultando contestazioni circa l’importo, il rango o eventuali pegni sul credito dell’attore.

2.2 Egli ravvisa piuttosto il punto focale delle proprie contestazioni nella circostanza secondo cui -a mente suanon esisterebbe a tutt’oggi un valido contratto di compravendita al riguardo dell’inventario del __________.

La questione, nell’ambito dell’azione di contestazione della graduatoria, è in realtà a ben vedere del tutto priva di rilevanza:

- se il contratto di compravendita esiste, all’attore spetta il credito relativo al prezzo di acquisto nell’esatta misura riconosciutagli in graduatoria, così che l’azione è in concreto priva di oggetto;

- se il contratto di compravendita non esiste, la sua stipulazione da parte della Massa fallimentare, così come sembra chiedere l’attore, non è certo il possibile oggetto di un’azione di contestazione della graduatoria.

Inoltre, il credito iscritto in graduatoria a titolo di prezzo della vendita (doc. M) non ha in tal caso motivo di esistere.

Al suo posto l’attore potrebbe eventualmente vantare una pretesa risarcitoria conseguente al mancato contratto, ma le sue adduzioni in merito sono rimaste allo stadio di puro parlato, al punto che egli nemmeno è stato capace di quantificare siffatta pretesa (cfr. l’inammissibile petitum subordinato 1.1 di petizione, riproposto con l’appello).

Se la compravendita non è avvenuta, si può inoltre porre il problema della proprietà sull’inventario in questione, ma anche in questo caso non si tratta di questione da esaminare nell’ambito di un’azione di contestazione della graduatoria, ma invece in un’azione di rivendicazione (art.

242 LEF).

Il Pretore non doveva, né poteva perciò esprimersi nei considerandi della sentenza impugnata (che comunque non acquisiscono forza di cosa giudicata: II CCA

17 giugno 1994 in re F./C. e llcc) circa la questione del diritto di proprietà sull’inventario. Tale problematica potrà essere riproposta a giudizio dall’attore non appena la Massa fallimentare -che vi è tenuta senza possibilità di sottrarvisi, con facoltà per l’attore di reclamo e azione di responsabilià in caso di ulteriore inadempienza (art. 5 e segg., 17 LEF)- gli avrà assegnato il termine di cui all’art. 242 cpv. 2 LEF.

Non può che conseguirne la reiezione del gravame nella misura in cui esso è ricevibile.

Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza dell’attore (art. 148 CPC).

Alla convenuta, che non ha presentato osservazioni all’appello, non vengono tuttavia attribuite ripetibili di questa sede.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia

I. L’appello 15 luglio 1996 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 580.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 600.–

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario