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12.1996.118 • TRAC TI 12.1996.118 Generato dall'IA

Appeal Regarding Reduction of Court Fees and Recoverable Costs

Numero d'incarto 12.1996.118
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to reduce the court fees and recoverable costs imposed by the lower court, which had dismissed the main claim for territorial incompetence, arguing the original amounts were excessive considering the procedural nature and limited effort involved. The court found the original judicial fee of CHF 1,000 excessive given the limited time spent resolving the procedural exception, reducing it to CHF 500 based on the applicable fee schedule and principles of equitable assessment. However, the court upheld the original award of CHF 1,000 in recoverable costs to the opposing parties, finding that this amount did not manifestly exceed the judge's discretion when considering both the claim's value and the limited professional time expended for resolving only the preliminary issue.

Regesto Legislator

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Art. 100 CPC, Art. 148 come, Art. 9 cpv. 1 TOA, Art. 11 cpv. 1 TOA, Art. 150 CPC, art. 150 seconda frase CPC; Appeal Regarding Reduction of Court Fees and Recoverable Costs: The court found the original judicial fee of CHF 1,000 excessive given the limited time spent resolving the procedural exception, reducing it to CHF 500 based on the applicable fee schedule and principles of equitable assessment. However, the court upheld the original award of CHF 1,000 in recoverable costs to the opposing parties, finding that this amount did not manifestly exceed the judge's discretion when considering both the claim's value and the limited professional time expended for resolving only the preliminary issue.

Parole chiave

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riduzione della mercede d'avvocato spese di procedura potere d'apprezzamento del giudice recupero delle spese esecutive diritto alla riduzione del prezzo mercede del perito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 150 seconda frase CPC

Used to establish the criteria for setting the amount of attorney's fees (ripetibili) in the first instance judgment, which was partially confirmed.

art. 11 cpv. 1 TOA

Cited in the reasoning concerning the reduction of attorney's fees due to the limited scope of the case (procedural exception).

art. 9 cpv. 1 TOA

Cited in the reasoning to determine the normal attorney's fee based on the value of the case.

art. 3 cpv. 1 e 2 LTG

Cited in the reasoning when assessing the reasonableness of the judicial tax based on the time spent by the court.

art. 19 [LTG]

Cited in the reasoning to determine the range for the judicial tax when dealing with a decree regarding a procedural exception.

art. 17 [LTG]

Cited in the reasoning to determine the range for the judicial tax based on the value of the litigation.

art. 100 CPC

Cited in the reasoning as the procedural rule justifying the decision made by the lower court (procedural exception).

art. 66 LTF

Although the decision mentions costs in the dispositive (item 2), it refers to the Cantonal costs/fees ('spese della procedura d'appello'), not specifically Art. 66 LTF (which relates to federal court costs). However, to strictly adhere to the rule, if a cost provision were cited, it would be included. Since the dispositive orders concern Cantonal judicial fees and costs, and no explicit procedural/substantive provision is used in the *main* ground of the final orders (the decision affirms/reforms costs), we only list those cited explicitly in the binding orders. The dispositive orders mention 'spese' and 'tassa di giustizia' but do not cite a specific procedural article for cost allocation based on the outcome, only Cantonal fee schedules mentioned in the reasoning.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00118 · Lugano 17 luglio 1996/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.142 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 3 febbraio 1995 da

__________ rappr. dallo Studio legale __________ contro

__________ e __________ entrambi rappr. dall’ avv. __________

che il Pretore, con decisione 9 maggio 1996, ha respinto per incompetenza territoriale del giudice adito, caricando alla parte attrice l’importo di Fr. 1’000.- per tassa di giustizia e pari importo per indennità ripetibile.

Appellante l’attrice la quale, con appello 30 maggio 1996, chiede la riforma del dispositivo sulle spese nel senso che la tassa di giudizio sia ridotta a Fr. 300.- e le ripetibili da versarsi alle controparti siano ridotte a Fr. 400.- .

Mentre i convenuti, con osservazioni 28 giugno 1996, chiedono la reiezione dell’appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

che il Pretore, dopo aver accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dai convenuti nei confronti della petizione della ditta attrice che ne chiedeva la condanna al pagamento dell’importo di Fr. 30’578.40, ha caricato all’attrice la tassa di giustizia nella misura di Fr. 1’000.- e l’ha condannata a versare alle controparti, a titolo di ripetibili, l’importo di Fr. 1’000.- ;

che con l’appello gli attori ritengono esorbitanti tali importi rispetto al valore della causa ed agli atti compiuti per arrivare alla decisione di incompetenza e ne chiedono la riduzione così come indicato in ingresso;

che giusta l’art. 17 della Legge sulla tariffa giudiziaria per cause ordinarie aventi un valore litigioso di Fr. 30’578.– la tassa di giustizia varia da Fr. 750.– a Fr. 2’000.–. e che l’art. 19 prevede che per i decreti, come è il caso in concreto trattandosi di decisione attorno ad un’eccezione processuale (art. 100 CPC), la tassa va da Fr. 30.– a Fr. 10’000.– ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell’art. 17 della medesima legge;

che nella fissazione della tassa di giustizia la legge concede quindi al giudice un ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di

abuso (dev’essere precisata in tal senso la massima riportata da Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 15 art.

148 come alla recente ICCA 6 novembre 1995 B. c. C. e llcc);

che in concreto la tassa di giustizia di Fr. 1’000.-- appare senza dubbio elevata, sicuramente oltre il limite superiore di quanto si possa ragionevolmente ammettere, anche perché non tiene conto del limitato dispendio di tempo richiesto al tribunale (art. 3 cpv.

1 e 2 LTG) per risolvere, senza particolari problemi di fatto e di diritto, l’eccezione;

che meglio e più equamente si giustifica determinarla in fr. 500.--;

che per l’art. 150 seconda frase CPC l’indennità per ripetibili è fissata entro i limiti della tariffa dell’Ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore;

che la tariffa citata, meramente indicativa per il giudice (Rep. 1985, 86), prevede per una causa avente un valore litigioso di Fr. 30’578.– un onorario normale compreso tra l’8 e il 15% del valore stesso (art. 9 cpv. 1 TOA) e che nella sua applicazione, la tariffa riserva quindi, come le legge sulla tariffa giudiziaria, un considerevole margine di apprezzamento;

che trattandosi poi di una causa non completa (nel caso in esame di una procedura limitata all’accertamento di un’eccezione processuale), l’onorario dev’essere ridotto, tenendo conto in ogni modo del tempo profuso da un avvocato diligente nella trattazione di una pratica analoga (art. 11 cpv. 1 TOA), ciò che comporta la necessità di far capo a un ulteriore parametro di apprezzamento;

che nella fattispecie l’onorario di patrocinio secondo il valore (art. 9 cpv. 1 TOA) sarebbe verosimilmente ammontato a circa Fr. 3’300.–, il grado di difficoltà della causa apparendo - nel quadro di una valutazione complessiva - nell’ambito della media (11%);

che per quanto riguarda l’onorario a tempo, l’accertamento dell’eccezione processuale ha richiesto al patrocinatore della parte convenuta, oltre alla stesura delle sintetiche relative motivazioni negli allegati di risposta e di duplica (non potendosi considerare il tempo impiegato per le allegazioni di merito poiché l’eccezione di incompetenza territoriale poteva essere sollevata con atto processuale e preliminare alla risposta: Rep. 1976, 59) la sola partecipazione all’udienza preliminare del 15 novembre 1995;

che, valutato con generosità un presumibile dispendio di tempo attorno alle 2 ore, rimunerate Fr. 220.– l’una (retribuzione senz’altro consona alla particolarità del caso), l’onorario a tempo sarebbe ammontato a Fr. 440.– complessivi;

che i due fattori (valore e tempo) avrebbero poi dovuti essere mediati secondo la formula in uso presso l’autorità di moderazione. (Cocchi/Trezzini, op.cit., n. 2 ad art. 150 CPC);

che ne sarebbe risultato un onorario di circa Fr. 780.–, con il che non si può ritenere che per quel che è delle ripetibili il primo giudice abbia manifestamente ed arbitrariamente ecceduto nel suo potere d’apprezzamento;

che su questo punto la

sentenza del Pretore va così confermata; le spese della procedura d’appello sono a carico in misura ridotta dell’appellante con l’obbligo di rifondere alla controparte (che nulla ha a che vedere con la riduzione della tassa di giustizia) fr. 150.-- per ripetibili;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 9 maggio 1996 del Pretore di Lugano, sez. 3 viene così riformato:

*“La tassa di giustizia di Fr. 500.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.”*

2. Le spese della procedura d’appello di complessivi Fr. 120.- (tassa di giustizia Fr. 100.- e spese di cancelleria Fr. 20.-), anticipate dall’appellante sono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.-- per ripetibili.

3. Intimazione a:

- __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario