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12.1996.114 • TRAC TI 12.1996.114 Generato dall'IA

Property Owners' Association v. Unit Owners Regarding Improper Joinder of Seizure Revocation Claims

Numero d'incarto 12.1996.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed an appeal challenging a lower court's decision to revoke three seizures obtained by a property owners' association against three individual unit owners to secure unpaid condominium fees. The appellate court found that the initial action by the unit owners seeking revocation of the three distinct seizures, stemming from independent debts related to different properties, constituted an improper joinder of claims amounting to an "improper optional joinder of parties" because the underlying legal relationships were separate. The court reasoned that this procedural irregularity required the annulment of the entire procedure following the improperly filed petition and the remand of the case to the lower court to separate the individual actions, which would then be instructed and decided separately, especially since the differing amounts due implicated different appeal procedures.

Regesto Legislator

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Art. 279 cpv. 2 LEF, Art. 712k CC, Art. 712i CC, Art. 271 cpv. 1 LEF, Art. 42 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC; Property Owners' Association v. Unit Owners Regarding Improper Joinder of Seizure Revocation Claims: The appellate court found that the initial action by the unit owners seeking revocation of the three distinct seizures, stemming from independent debts related to different properties, constituted an improper joinder of claims amounting to an "improper optional joinder of parties" because the underlying legal relationships were separate. The court reasoned that this procedural irregularity required the annulment of the entire procedure following the improperly filed petition and the remand of the case to the lower court to separate the individual actions, which would then be instructed and decided separately, especially since the differing amounts due implicated different appeal procedures.

Parole chiave

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bene riservato ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione unità di proprietà per piani cumulo di azioni spese legali azione mobiliare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 142 cpv. 3 CPC

This article was cited to justify remanding the case to the lower court to separate the joined actions.

art. 148 CPC

Cited in the final operative part concerning costs and fees, although the final order waived them.

TG

Cited in the final operative part concerning costs and fees, although the final order waived them.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00114 · Lugano 9 luglio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 7532 (OA.96.00119) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con petizione 1° marzo 1996 da

__________ __________ __________ tutti rappr. dall’avv. __________ contro

Comunione dei Comproprietari per piani del Condominio __________ rappr. dall’avv. __________

con cui gli attori hanno chiesto la revoca dei sequestri N. __________, __________ e __________, aventi per oggetto le PPP __________, __________ e __________ del fondo base N. __________ RFD di __________ ed i rispettivi inventari di loro competenza;

domande a cui la convenuta si è opposta e che il Pretore con sentenza 9 maggio 1996 ha integralmente accolto, caricando a quest’ultima la tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese;

Appellante la parte convenuta con atto di appello 23 maggio 1996, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, con il quale si chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che sia confermata la validità dei sequestri con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre gli attori con osservazioni 21 giugno 1996 hanno postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto

che il 21 febbraio 1996, con tre istanze separate, la Comunione dei comproprietari per piani del condominio “__________ ” di __________, rappresentata dal suo amministratore, ha chiesto ed ottenuto il sequestro delle quote di PPP no. __________, __________ e __________ di cui al fondo base N. __________ RFD di __________ e degli inventari contenuti nei relativi appartamenti, il tutto di spettanza rispettivamente dei debitori __________, __________ ed __________, tutti domiciliati in __________ (doc. G, H, I);

che i sequestri sono stati richiesti a garanzia del saldo delle spese condominiali per il periodo dal 1/9/1993 al 31/8/1995 sino ad allora insolute ed ammontanti per ogni debitore rispettivamente a fr. 12’046.90 oltre interessi, a fr. 9’806.90 oltre interessi e a fr. 5’546.90 oltre interessi (doc. G, H, I);

che con petizione 1° marzo 1996 __________, __________ ed __________ hanno inoltrato un’azione di revoca del sequestro ai sensi dell’art. 279 cpv. 2 LEF;

che essi sostengono in sostanza che nei loro confronti non fosse possibile ordinare un sequestro, in quanto da un lato a garanzia dei contributi condominiali la Comunione dei comproprietari disponeva unicamente del diritto di ritenzione di cui all’art. 712k CC e del diritto all’ipoteca legale di cui all’art. 712i CC, dall’altro in quanto l’amministratore non era assolutamente legittimato a chiedere un sequestro nei confronti di singoli comproprietari ed infine per il fatto che il sequestro era comunque improponibile, i crediti tuttora insoluti essendo garantiti da pegno (art. 271 cpv. 1 LEF), segnatamente quello mobiliare ed immobiliare che risultava dagli art. 712i e 712k CC;

che con risposta 13 marzo 1996 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione, contestando le tesi di diritto esposte dalla controparte;

che con sentenza 9 maggio 1996 il Pretore ha accolto la petizione, caricando alla parte convenuta la tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese;

che il giudice di prime cure, dopo aver esaminato e respinto le tesi di diritto degli attori, ha rilevato che nel caso specifico il sequestro era stato inizialmente concesso nei loro confronti per complessivi fr. 27’400.70 oltre interessi, somma (ma senza gli interessi) che dagli atti di causa risultava invero essere già stata pagata prima dell’inoltro della petizione (cfr. doc. 2);

che, a suo parere, stando così le cose, il sequestro si manterrebbe in pratica solo per l’esiguo importo relativo agli interessi, ammontanti a fr. 114.20, ciò che rendeva senza senso il mantenimento del sequestro stesso;

che con appello 23 maggio 1996, al quale il Presidente di questa Camera in data 28 maggio 1996 ha concesso l’effetto sospensivo, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso che sia confermata la validità dei sequestri con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;

che, a suo dire, l’eventuale esiguità del credito residuo non poteva assolutamente comportare la revoca di un sequestro validamente decretato;

che delle osservazioni 21 giugno 1996 della parte attrice con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi;

considerando in diritto

che il nostro codice di procedura civile conosce l’istituto del litisconsorzio facoltativo proprio (art. 42 CPC) e non quello invece del litisconsorzio facoltativo improprio, che è tale quando più cause promosse da uno stesso attore contro più convenuti, oppure da più attori contro un solo convenuto, riguardano sì contestazioni identiche nel fatto e nel diritto, ma si riferiscono a rapporti contrattuali fra loro indipendenti e diversificati (Rep. 1993 p. 225, 1987 p. 225);

che la fattispecie in oggetto è tipica del litisconsorzio nella sua forma impropria, dal momento che, anche se le questioni di fatto e di diritto sono identiche, i rapporti tra i singoli attori e la convenuta sono del tutto indipendenti l’uno dall’altro, tanto è vero che i tre sequestri hanno per oggetto appartamenti diversi, con proprietari diversi, superfici diverse e i cui contributi condominiali insoluti sono di ammontare diverso (anche a dipendenza del pagamento di acconti da parte di alcuni, ma non di altri; cfr. doc. B inc. EF.96.340);

che in tali circostanze non era perciò possibile inoltrare un’unica petizione -come invece gli attori hanno fattovolta a revocare i tre sequestri;

che la violazione procedurale da parte degli attori non comporta in sé la nullità della petizione come tale, ma unicamente la disgiunzione delle singole cause (Rep. 1993 p. 225, 1990 p. 264, 1987 p. 226, 1929 p. 168; IICCA 2 novembre 1993 in re A. SA/ A.+G. B. S.n.c.);

che non avendovi a suo tempo proceduto il Pretore, come era suo obbligo, vi deve provvedere questa Camera annullando tutta la procedura che è seguita alla presentazione della petizione proceduralmente irrita e rinviando al giudice di prime cure tutto l’incarto affinché, dopo aver disgiunto le singole cause, le istruisca e le decida separatamente (art. 142 cpv. 3 CPC; Rep. 1993 p. 225, 1990 p. 264, 1987 p. 226, 1929 p. 168; sentenza IICCA citata);

che tale soluzione si impone a maggior ragione nel caso di specie, in quanto a dipendenza dei crediti oggetto dei singoli sequestri (alcuni superiori a fr. 8’000.-, altri inferiori a tale somma) alcune liti andavano trattate secondo la procedura inappellabile con l’eventuale possibilità di inoltrare un ricorso per cassazione (art. 400 CPC), mentre per le altre si applicava la procedura accelerata con la facoltà dell’appellazione (art. 389 e segg., in particolare

398 CPC);

che la particolarità della fattispecie giustifica di non caricare spese alle parti, né di assegnare ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. Gli atti di cui alla causa inc. no. 7532 (OA.96.00119) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, fatta salva la petizione 1° marzo 1996, sono annullati.

§ La causa è ritornata al Pretore affinché proceda come ai considerandi.

II. Non si prelevano tasse e non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario