Labor Dispute Cost Allocation Following Federal Remand
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing an initial judgment favorable to the plaintiff in a labor contract dispute, an appellate decision overturned that ruling, but a subsequent Federal Court decision partially upheld the plaintiff's appeal, ordering the defendant to pay a specific reduced amount. The current proceeding was remanded by the Federal Court to decide on the allocation of costs for the cantonal proceedings, where the court reasoned that because the plaintiff insisted on claiming the full amount despite knowing that part of it had already been paid by unemployment insurance, justifying the need to divide the costs equally between the parties under the applicable procedural article.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 2 CPC; Labor Dispute Cost Allocation Following Federal Remand: The current proceeding was remanded by the Federal Court to decide on the allocation of costs for the cantonal proceedings, where the court reasoned that because the plaintiff insisted on claiming the full amount despite knowing that part of it had already been paid by unemployment insurance, justifying the need to divide the costs equally between the parties under the applicable procedural article.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used as the basis for the order to compensate the costs (indennità ripetibili) between the parties in the first instance and appeal proceedings.
Testo completo
Incarto n. 12.96.00109 · Lugano 23 maggio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 159/93 B della Pretura del distretto di Lugano, sez. 3 promossa con istanza 30 aprile 1993 da
__________ rappr. dall’ avv. __________ contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’898.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro e che il Pretore, con sentenza 22 febbraio 1995, ha accolto per fr. 14’820.-- oltre interessi;
mentre questa Camera, con decisione 12 maggio 1995, ha accolto l’appello della convenuta e di conseguenza ha riformato il primo giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza con il carico di ripetibili all’istante;
avendo la I Corte civile del Tribunale Federale, con sentenza 20 febbraio 1996, accolto parzialmente un ricorso per riforma dell’istante condannando la parte convenuta a versargli l’importo di Fr. 4’646.15;
dovendo ora decidere, per espresso rinvio della Corte federale, sulle ripetibili della procedura cantonale;
ritenuto che la maggior soccombenza dell’istante rispetto alla sua domanda, accolta invero nel principio dell’inesistenza di una causa grave di licenziamento immediato, si rifà al fatto che la parte dell’importo non riconosciutogli già gli era stata versata dall’assicurazione disoccupazione;
atteso che, nonostante questa chiara situazione evidenziata anche nella sentenza d’appello poi riformata, l’istante, anche in sede federale, ha insistito per vedersi riconoscere tutto l’importo,
considerato che per questi motivi si può ritenere che concorrano giusti motivi per ripartire per intero tra le parti le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);
pronuncia
1. Nell’ambito della procedura di prima istanza (inc,. no. 159/93 B della Pretura di Lugano, sez. 3) e di quella d’appello (inc. no. 12.95.103) le indennità ripetibili sono compensate tra le parti.
2. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario