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12.1996.109 • TRAC TI 12.1996.109 Generato dall'IA

Labor Dispute Cost Allocation Following Federal Remand

Numero d'incarto 12.1996.109
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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Following an initial judgment favorable to the plaintiff in a labor contract dispute, an appellate decision overturned that ruling, but a subsequent Federal Court decision partially upheld the plaintiff's appeal, ordering the defendant to pay a specific reduced amount. The current proceeding was remanded by the Federal Court to decide on the allocation of costs for the cantonal proceedings, where the court reasoned that because the plaintiff insisted on claiming the full amount despite knowing that part of it had already been paid by unemployment insurance, justifying the need to divide the costs equally between the parties under the applicable procedural article.

Regesto Legislator

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Art. 148 cpv. 2 CPC; Labor Dispute Cost Allocation Following Federal Remand: The current proceeding was remanded by the Federal Court to decide on the allocation of costs for the cantonal proceedings, where the court reasoned that because the plaintiff insisted on claiming the full amount despite knowing that part of it had already been paid by unemployment insurance, justifying the need to divide the costs equally between the parties under the applicable procedural article.

Parole chiave

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ripartizione delle spese controversie di lavoro precetto esecutivo assicurazione di disoccupazione disoccupazione totale parte contraente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 2 CPC

This provision was used as the basis for the order to compensate the costs (indennità ripetibili) between the parties in the first instance and appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 12.96.00109 · Lugano 23 maggio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 159/93 B della Pretura del distretto di Lugano, sez. 3 promossa con istanza 30 aprile 1993 da

__________ rappr. dall’ avv. __________ contro

__________ rappr. dall’ avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’898.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro e che il Pretore, con sentenza 22 febbraio 1995, ha accolto per fr. 14’820.-- oltre interessi;

mentre questa Camera, con decisione 12 maggio 1995, ha accolto l’appello della convenuta e di conseguenza ha riformato il primo giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza con il carico di ripetibili all’istante;

avendo la I Corte civile del Tribunale Federale, con sentenza 20 febbraio 1996, accolto parzialmente un ricorso per riforma dell’istante condannando la parte convenuta a versargli l’importo di Fr. 4’646.15;

dovendo ora decidere, per espresso rinvio della Corte federale, sulle ripetibili della procedura cantonale;

ritenuto che la maggior soccombenza dell’istante rispetto alla sua domanda, accolta invero nel principio dell’inesistenza di una causa grave di licenziamento immediato, si rifà al fatto che la parte dell’importo non riconosciutogli già gli era stata versata dall’assicurazione disoccupazione;

atteso che, nonostante questa chiara situazione evidenziata anche nella sentenza d’appello poi riformata, l’istante, anche in sede federale, ha insistito per vedersi riconoscere tutto l’importo,

considerato che per questi motivi si può ritenere che concorrano giusti motivi per ripartire per intero tra le parti le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);

pronuncia

1. Nell’ambito della procedura di prima istanza (inc,. no. 159/93 B della Pretura di Lugano, sez. 3) e di quella d’appello (inc. no. 12.95.103) le indennità ripetibili sono compensate tra le parti.

2. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario