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12.1995.85 • TRAC TI 12.1995.85 Generato dall'IA

Eviction Upheld Despite Lessee's Absence Abroad: Registered Mail Service Deemed Sufficient

Numero d'incarto 12.1995.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court upheld an eviction decree granted due to the lessee's failure to pay rent following an uncontested termination notice, where the lessee appealed arguing they were denied due process because they were abroad and never received the eviction application and hearing summons sent via registered mail on January 16, 1995, which was returned uncollected on January 24. The court reasoned that judicial notices sent by registered mail, if not collected, are considered served after the seven-day retention period, and that a party's absence abroad without taking adequate measures to protect their rights, such as failing to notify their representative of their absence or relying on the opposing party to serve their counsel, does not excuse non-compliance with deadlines or failure to appear at a hearing, thus affirming that proper notification formalities were observed and the appeal was based on the appellant's culpable negligence.

Regesto Legislator

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Art. 257d CO, Art. 313bis CPC, Fr. 50.-, Fr. 10.-; Eviction Upheld Despite Lessee's Absence Abroad: Registered Mail Service Deemed Sufficient: The court reasoned that judicial notices sent by registered mail, if not collected, are considered served after the seven-day retention period, and that a party's absence abroad without taking adequate measures to protect their rights, such as failing to notify their representative of their absence or relying on the opposing party to serve their counsel, does not excuse non-compliance with deadlines or failure to appear at a hearing, thus affirming that proper notification formalities were observed and the appeal was based on the appellant's culpable negligence.

Parole chiave

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esecuzione dello sfratto corretta notificazione disdetta immediata concessionario di leasing citazione a comparire validità della disdetta di locazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The appeal was rejected based on the preliminary examination of this article.

art. 257d CO

This article establishes the substantive basis (default in rent payment) for the original eviction request, although the final decision rejects the appeal on procedural/jurisdictional grounds.

Fr. 50.-

The amount of the court fee imposed on the appellant.

Fr. 10.-

The amount of the costs imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00085 · Lugano 24 febbraio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini, segretario

sedente per statuire nella causa SF 95.9 della Pretura Lugano, Sezione 5 promossa con istanza 9 gennaio 1995 da

__________ rappr. da: avv. __________ contro

__________ rappr. da: avv. __________

che il Segretario-assessore, con decreto 7 febbraio 1995, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione dell’istante l’appartamento ad uso personale nello stabile sito a __________ in via __________.

Appellante il convenuto il quale, con atto d’appello 17 febbraio 1995, chiede l’annullamento del decreto di sfratto, con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

che lo sfratto del convenuto é stato chiesto ed ottenuto a dipendenza della disdetta 29 novembre 1994, rimasta incontestata, dal contratto di locazione per mora nel pagamento delle pigioni (art. 257d CO);

che, con l’appello, il convenuto chiede l’annullamento del decreto di sfratto poiché non é stato messo in condizione di essere sentito in contradditorio dal momento che l’istanza di sfratto con la citazione per l’udienza di discussione non gli é mai pervenuta essendo stato assente all’estero da prima dell’inoltro dell’istanza stessa sino al 7 febbraio 1995;

che appare dagli atti come l’istanza di sfratto e la relativa citazione all’udienza di discussione per il giorno 6 febbraio 1995 gli siano stati notificati con lettera raccomandata 16 gennaio 1995 ritornata alla Pretura il 24 gennaio successivo perché non ritirata;

che l’invio giudiziario a mezzo raccomandata, nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene posto l’avviso di ritiro nella bucalettere, si considera notificato al momento in cui esso viene effettivamente ritirato all’ufficio postale o, in caso di mancato ritiro, l’ultimo dei sette giorni del periodo di giacenza (DTF 100 III 3; Cocchi/Trezzini, CPC ad art.

124 n. 4);

che l’assenza all’estero, senza adottare tutte le misure atte a salvaguardare i propri diritti, ed il conseguente mancato ritiro dell’invio raccomandato non giustifica il mancato rispetto di un termine o la mancata presenza ad un’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 124 n. 1 e 2);

che non é misura atta a salvaguardare convenientemente i propri diritti il fatto di ritenere che la controparte, a conoscenza dell’esistenza di un patrocinatore, faccia intimare eventuali atti giudiziari a quest’ultimo senza che la stessa controparte sia stata avvertita dell’assenza e della necessità di far capo per quel periodo direttamente al proprio rappresentante;

che ne discende come, nel caso concreto, le formalità riguardanti la notificazione dell’atto giudiziario sono state convenientemente osservate e l’appellante non può prevalersi del fatto di non essere stato messo in grado di presenziare all’udienza, e quindi di essere sentito, tale situazione risalendo a sua colpevole negligenza;

che l’appello deve così essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC per il che la domanda di concessione di effetto sospensivo risulta priva di oggetto;

Per i quali motivi

pronuncia

1. L’appello 17 febbraio 1995 __________ é respinto.

2. La tassa di giustizia di Fr. 50.- e le spese di Fr. 10.- (totale Fr. 60.-) da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il Presidente Il segretario