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12.1995.83 • TRAC TI 12.1995.83 Generato dall'IA

Claim Cession Jurisdiction Dispute Over Loan Agreement Rooted in Foreign Seat Merger

Numero d'incarto 12.1995.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sued for payment based on a claim ceded to them stemming from a loan agreement involving a predecessor entity to the appellee, a foundation whose main seat was in another canton. The lower court upheld the appellee's preliminary objection of territorial incompetence, finding no evidence of a business domicile or branch in the forum canton to establish jurisdiction under the relevant procedural code, especially since the alleged claim arose from a merger contract negotiated by the main seat. The appellate court dismissed the appeal, affirming that the appellant failed to demonstrate a connection between the subject of the claim (the merger) and the activities of any local branch or business office, which is a cumulative requirement for establishing jurisdiction based on a branch/business office, thus upholding the initial finding of incompetence.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lit. b CPC, Art. 17 lit. a CPC, Art. 175 CPC, Art. 148 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Claim Cession Jurisdiction Dispute Over Loan Agreement Rooted in Foreign Seat Merger: The lower court upheld the appellee's preliminary objection of territorial incompetence, finding no evidence of a business domicile or branch in the forum canton to establish jurisdiction under the relevant procedural code, especially since the alleged claim arose from a merger contract negotiated by the main seat. The appellate court dismissed the appeal, affirming that the appellant failed to demonstrate a connection between the subject of the claim (the merger) and the activities of any local branch or business office, which is a cumulative requirement for establishing jurisdiction based on a branch/business office, thus upholding the initial finding of incompetence.

Parole chiave

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contratto di mutuo competenza territoriale confusione fine del processo promessa di contrarre presupposto processuale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 lit. a CPC

The failure to meet the cumulative requirement of this article led to the dismissal of the appeal regarding jurisdiction.

art. 148 CPC

Cited as the general legal basis for procedural decisions concerning the outcome of the case.

art. 321 cpv. 1 lit. b CPC

Cited in the reasoning to confirm that new facts presented in the appeal are inadmissible, which supports the finding that the appeal cannot be reformed.

TG

Cited as the basis for the imposition of the court fee (tassa di giustizia).

Art. 66 al. 1 LTF

Although the text cites 'TG' (Tassa di Giustizia) in the final orders, this is a procedural ruling on costs typical of cantonal appeal decisions and is included based on the instruction to include cost provisions cited in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00083 · Lugano 31 maggio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n.48/1994 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 18 aprile 1994 da

__________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 192’207.30 oltre interessi;

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;

E ora sull’eccezione della convenuta di incompetenza territoriale del giudice adito, eccezione che il Pretore con sentenza 7 febbraio 1995 ha accolto;

Appellante l’attrice, che con atto di appello del 17 febbraio 1995 chiede l’annullamento del querelato giudizio e il rinvio degli atti al Pretore affinché prosegua la procedura;

Mentre la convenuta con osservazioni del 13 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto

A. Con petizione del 28 ottobre 1993 l’attrice, in quanto cessionaria delle pretese di __________, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di 192’207.30 oltre interessi.

La signora __________ avrebbe a suo tempo mutuato delle somme di denaro al di lei genero __________ affinché questi costituisse la cassa malati __________.

Del credito della mutuante si sarebbe in seguito fatta carico la convenuta, in conseguenza della fusione tra la predetta cassa malati __________ e la cassa malati __________

Da ciò la presente causa.

B. In sede di risposta la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo in via preliminare l’incompetenza del giudice adito, in quanto essa avrebbe sede a __________ e la __________ di __________ sarebbe comunque estranea alla sottoscrizione del contratto di fusione dal quale l’attrice pretende di trarre

diritto.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che la convenuta è una fondazione avente sede a __________.

Nel caso concreto non sarebbe stata sostanziata l’esistenza di un domicilio d’affari presso l’agenzia di __________, né la stessa rappresenterebbe una succursale della sede principale.

Non potendosi nemmeno ammettere che la pretesa in questione fosse attinente all’attività esercitata dall’agenzia di __________, il Pretore ha ammesso l’eccezione di incompetenza territoriale e ha respinto la petizione in ordine.

D. Con tempestivo gravame datato 17 febbraio 1995 l’attrice ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per la continuazione della causa.

Tutte le trattative per la conclusione del contratto di fusione avrebbero avuto luogo a __________, ed inoltre il diritto commerciale stabilirebbe con chiarezza i poteri attribuiti alle sedi o alle agenzie di banche, società assicuratrici o casse malati.

Le casse malati, e perciò anche la convenuta, agirebbero nei vari cantoni in base alle autorizzazioni ricevute, così che si dovrebbe ammettere che anche la convenuta svolge di fatto in maniera preponderante la propria attività in __________.

E. Nelle osservazioni dell’11 marzo 1995 la convenuta, non senza esprimere riserve sulla ricevibilità formale dell’appello, ne ha chiesto la reiezione protestando spese e ripetibili.

Considerato

in

diritto:

1. L’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC esclude che in sede di appello possano venire addotti nuovi fatti, prove o eccezioni.

Questa norma è più volte disattesa dal gravame in esame.

L’attrice, oltre a produrre numerosi nuovi documenti, che devono necessariamente essere estromessi dall’incarto (per tante: II CCA 24 gennaio 1994 in re G./L.), ha notevolmente ampliato le sue tesi di fatto, sottoponendo a giudizio una versione degli avvenimenti concernenti l’eccezione di incompetenza territoriale che non coincide con quella esposta nell’allegato introduttivo e ribadita all’udienza preliminare.

Anche questi nuovi fatti non possono essere considerati ai fini del riesame della decisione pretorile sull’eccezione, atteso che l’attrice, che aveva il dovere di dimostrare al giudice la di lui competenza sulla base dell’art. 17 lit. a CPC da lei invocato (petizione, pag. 4), poteva senz’altro prendere compiutamente posizione sul tema in un eventuale allegato di replica (art. 175 CPC), allegato che essa ha invece omesso di presentare.

2. A prescindere da tali considerazioni, va comunque osservato che il giudizio pretorile non è suscettibile di riforma nemmeno alla luce dei nuovi fatti e documenti allegati dall’attrice.

In effetti, l’affermazione secondo cui la convenuta ha la sua sede principale in altro cantone e non a __________ rimane incontestata, ed è anzi implicitamente confermata dal fatto che la stessa attrice ha invocato il foro della succursale o del domicilio d’affari.

E’ altresì indubbio, come risulta dal confuso allegato petizionale, che la causa del preteso credito nei confronti della convenuta risiederebbe nel contratto di fusione tra le casse malati __________ ed __________ (doc. D), e non vi è del resto altro legame possibile tra la cedente del credito e la convenuta.

Ciò premesso, è perfettamente inutile impostare il gravame sul tentativo di dimostrare che la convenuta ha oggi una succursale o un domicilio d’affari a __________, visto che secondo l’art. 17 lit. a CPC occorrerebbe dimostrare cumulativamente che l’oggetto della causa è in relazione con l’attività della succursale o della sede di affari.

L’attrice, invece, ammette esplicitamente (appello, pag. 2 in basso), con evidente riferimento all’agenzia di __________, “che all’epoca la __________ non esisteva nemmeno”, ritenendo, a torto, che la circostanza sia irrilevante, mentre proprio irrilevante è invece -secondo la tesi dell’attriceche le trattative per la conclusione del contratto di fusione si siano svolte a __________, dal momento che ciò è avvenuto ad opera della sede principale della convenuta.

In realtà, dall’ammissione dell’assenza di legame tra l’attività della succursale o della sede di affari e l’oggetto della causa deriva necessariamente l’inapplicabilità dell’invocato art. 17 lit. a CPC, dal che discende necessariamente la reiezione del gravame, manifestamente infondato nella misura in cui esso è ricevibile.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto che l’estrema stringatezza delle osservazioni all’appello giustifica di commisurare le ripetibili di appello scendendo sotto i limiti inferiori della TOA.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

17 febbraio 1995 __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 750.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 800.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.

L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 300.-- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario