Tenant Eviction Upheld Despite Stay Request
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe lower court properly granted an eviction order against a tenant based on extraordinary termination of the lease agreement due to rent arrears, following all requisite legal formalities. The appealing party did not dispute the grounds for the eviction but sought a delay to finalize the sale of the business occupying the premises and resolve outstanding matters, which the appellate court deemed an improper attempt to request a stay of execution based on new facts inadmissible on appeal and unsupported by law, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 257d CO, Art. 321 CPC, Art. 313bis CPC, art. 506 e seg. CPC; Tenant Eviction Upheld Despite Stay Request: The appealing party did not dispute the grounds for the eviction but sought a delay to finalize the sale of the business occupying the premises and resolve outstanding matters, which the appellate court deemed an improper attempt to request a stay of execution based on new facts inadmissible on appeal and unsupported by law, leading to the dismissal of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for summarily rejecting the appeal during the preliminary examination.
Cited in the reasoning leading up to the decision, as the appeal introduced new facts inadmissible at this stage.
Cited generally regarding the procedure for enforcing the eviction order, underpinning the decision to dismiss the appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.95.00076 · Lugano 14 febbraio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa della Pretura di Lugano, Sezione 5 promossa con da
arch.__________ (rappr. da: __________) contro
__________ (amm. unica __________)
che il Segretario assessore, con decreto 2 febbraio 1995, ha accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante la superficie di mq 156 al piano terreno e di mq 70 al piano interrato nello stabile “__________ ” in via __________ a __________ (mapp. no __________).
Appellante la società convenuta la quale, con atto d’appello 10 febbraio 1995, chiede l’annullamento della decisione di sfratto.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che lo sfratto é stato decretato in virtù di una disdetta straordinaria della locazione per mora della conduttrice in punto alla quale sono state adempiute tutte le formalità previste dall’art. 257d CO;
che l’appellante non insorge contro i motivi che hanno determinato il provvedimento di sfratto ma fa valere la necessità di avere a disposizione del tempo per perfezionare la compravendita del centro estetico che occupa i locali in questione e sistemare la pendenza con il proprietario dello stabile;
che, a prescindere dalle carenze formali dell’atto di appello, i motivi addotti non possono comportare la riforma del primo giudizio poiché non ne criticano l’avverarsi, del resto puntuale come correttamente esposto dal primo giudice, dei presupposti;
che piuttosto l’appellante chiede di soprassedere all’esecuzione dello sfratto quasi postulandone una proroga nell’attesa che si concretizzi la trattativa commerciale di cessione del suo commercio;
che trattasi di un fatto nuovo e come tale improponibile in appello (art. 321 CPC) e che, in ogni caso, il differimento dello sfratto non é previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 506 n. 4);
che l’appello deve così essere respinto già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC per il che la domanda di concessione di effetto sospensivo diventa priva di oggetto;
Per i quali motivi
visti gli art. 313bis CPC, 321 CPC e 506 e seg. CPC
pronuncia
1. L’appello
10 gennaio 1995 di __________ é respinto.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario