Employee v. Former Employer: Damages Calculation Dispute in Wrongful Termination Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employee sued their former employer for payment following an unjustified termination, which was initially ruled in their favor by the lower court for a specific amount, though the employee sought more. The employer appealed, conceding the wrongful termination but disputing the calculation of damages related to salary owed during the employee's military service, arguing for a reduced payment based on collective bargaining agreement interpretation. The appellate court rejected the appeal because the employer failed to properly contest the employee's detailed calculation of owed salary (resulting in the initial favorable judgment amount) during the earlier procedural stages, deeming the new arguments raised in the appeal and subsequent filings inadmissible as they constituted a procedural admission of the initial damages claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337c cpv. 3 CO, Art. 321 cpv. 1 lit. b CPC, Art. 148 CPC, art. 78 e 170 cpv. 2 CPC; Employee v. Former Employer: Damages Calculation Dispute in Wrongful Termination Appeal: The employer appealed, conceding the wrongful termination but disputing the calculation of damages related to salary owed during the employee's military service, arguing for a reduced payment based on collective bargaining agreement interpretation. The appellate court rejected the appeal because the employer failed to properly contest the employee's detailed calculation of owed salary (resulting in the initial favorable judgment amount) during the earlier procedural stages, deeming the new arguments raised in the appeal and subsequent filings inadmissible as they constituted a procedural admission of the initial damages claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to establish that the appellant failed to validly contest the damages claimed by the respondent, leading to the dismissal of the appeal.
Used to declare the belated claims raised by the appellant in the final submissions as inadmissible.
Applied to order costs and indemnities following the outcome of the appeal (loser pays rule).
Testo completo
Incarto n. 12.95.00317 · Lugano 18 marzo 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 2713 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con petizione 12 ottobre 1993 da
__________ rappr. dallo studio legale __________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25’986.85 oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 7 novembre 1995 ha accolto per fr. 17’024.85 oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 30 novembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 6’344.10 oltre interessi;
Mentre l’attore nelle osservazioni del 22 gennaio 1996 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore ha lavorato per la convenuta dal 1986 al 1993 in qualità di pittore.
Il
27 aprile 1993 la convenuta ha disdetto il contratto di lavoro per il termine del 31 maggio 1993 (doc. B), e il 12 maggio 1993 ha pronunciato il licenziamento in tronco (doc. D).
B. Ritenendo ingiustificato il licenziamento in tronco, l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25’986.85 oltre interessi.
Avuto riguardo per il servizio militare prestato dall’attore nell’estate del 1993, il contratto avrebbe potuto essere disdetto solo per il 30 novembre 1993, di modo che, dedotti dal credito per salari e per indennità ex art. 337c cpv. 3 CO quanto ricevuto dall’Assicurazione contro la disoccupazione e a titolo di indennità per perdita di guadagno, sarebbe dovuta la somma dedotta in causa.
C. Nella risposta del 30 dicembre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, motivando la sanzione nei confronti del lavoratore con il fatto che egli tra il
22 e il 27 aprile 1993, durante una supposta assenza per malattia avrebbe svolto lavoro retribuito in favore di terzi.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che il licenziamento in tronco del 12 maggio 1993 sarebbe ingiustificato in quanto pronunciato tardivamente, avendo la convenuta avuto conoscenza del grave motivo costituito dall’effettuazione per conto proprio di attività concorrenziale già al momento della dichiarazione della disdetta ordinaria, ossia il 27 aprile 1993.
L’attore avrebbe perciò diritto a salari lordi per fr. 17’024.85, ma non alla richiesta indennità di tre salari mensili, dal che il parziale accoglimento della petizione per detto importo.
E. Con tempestivo gravame datato 30 novembre 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammette la petizione per fr. 6’344.10 lordi oltre interessi.
La convenuta, senza più contestare di aver pronunciato un licenziamento in tronco ingiustificato, ritiene che il Pretore avrebbe male interpretato l’art. 22.1.4 del CCL di categoria, giungendo all’errata conclusione secondo la quale al lavoratore sarebbe da garantire la totalità dello stipendio anche durante un servizio militare di lunga durata, quale quello svolto dall’attore per conseguire il grado di caporale.
In realtà per quel periodo sarebbe dovuto solo il 50% della retribuzione lorda, dalla quale dovrebbe essere dedotta la cifra versata a titolo di indennità per perdita di guadagno dalla relativa assicurazione.
F. Delle osservazioni 22 gennaio 1996 dell’attore, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
1. A questo stadio della causa la convenuta ammette implicitamente di avere pronunciato un licenziamento in tronco ingiustificato, visto che essa non solleva alcuna censura alla corrispondente decisione del Pretore.
Rimangono per contro litigiose le conseguenze di tale licenziamento.
2. Nel proprio allegato di risposta la società convenuta ha esposto diffusamente la ragioni a sostegno del licenziamento in tronco da lei pronunciato, ma non ha speso una sola parola per commentare le richieste dell’attore, esposte da pag. 6, in fondo, a pag. 8 della petizione e fondate sull'interpretazione data poi dal Pretore alla norma dell'art. 22.1.4 del CCL.
Analogo atteggiamento è riscontrabile anche nella duplica, eccezion fatta per una globale dicitura “Si contestano di conseguenza conteggi e pretese di parte attrice” (pag. 3 in fondo), che non è tuttavia ammissibile quale valida contestazione delle pretese addotte (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170, n. 3), e nella quale oltretutto la contestazione sembra essere intesa come la necessaria conseguenza dell’asserito fondamento del licenziamento in tronco.
Solo con le conclusioni (pag. 9 e 10) la convenuta ha per la prima volta contestato le pretese dell’attore ma per altri motivi che non quello relativo alla normativa del CCL alla quale nemmeno accenna.
3. Non può che conseguirne, in applicazione degli art. 78 e 170 cpv. 2 CPC, la constatazione della circostanza che nella presente procedura non vi è stata una valida contestazione del fatto affermato dall’attore secondo cui per conseguenza del licenziamento in tronco ingiustificato egli avrebbe avuto
diritto a salari per il virtuale periodo di disdetta in misura di fr. 29’127.-- lordi (petizione, pag. 8), e perciò, dopo deduzione delle indennità ricevute di fr. 3’035.55 e fr. 9’066.60 (petizione, pag. 8), ad un saldo in suo favore di fr. 17’024.85, così come deciso dal Pretore.
4. Stante l’ammissione procedurale del danno subito dall’attore, devono senz’altro essere ritenute irricevibili le tardive doglianze sollevate sul tema a partire dalle conclusioni, e suffragate in parte da argomentazioni esposte oltretutto per la prima volta in questa sede, e quindi inammissibili anche alla luce dell’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
30 novembre 1995 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo a carico.
La convenuta rifonderà all’attore convenuto fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario