Appeal Inadmissibility Due to Untimely Italian Translation in Labor Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal challenging a lower court's ruling in a labor contract dispute, which had awarded the appellee damages, was declared inadmissible because the appellant filed the appeal in German and failed to provide the mandated Italian translation by the court-specified deadline, despite a warning that non-compliance would result in inadmissibility, as the cantonal procedural law requires proceedings to be conducted in Italian, which the court deemed compliant with constitutional and international law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 cpv. 2 CPC, Art. 117 CPC, art. 142 CPC, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Italian Translation in Labor Dispute: che ne segue come l’appello di __________ - la quale non ha ritenuto, nonostante la diffida e la comminatoria di stralcio di dover rimediare al difetto formale del suo ricorso - deve essere dichiarato irricevibile in applicazione degli art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 1 as the substantive rule, along with Art. 142 CPC, for declaring the appeal inadmissible due to failure to translate the document into Italian.
Cited in order 1 as the procedural rule, along with Art. 117 CPC, for declaring the appeal inadmissible due to failure to comply with the deadline for translation.
Mentioned in the preamble to the operative part as the basis for the court's ruling, although not explicitly cited in the specific orders.
Although the text cites costs based on general principles ('a carico di chi le ha inutilmente cagionate'), Order 2 refers to the costs imposed, and the reference to LTF (or related Cantonal rules for costs, often linked to general procedural codes or the LTF in appeal courts) is the closest match for the cost imposition found in Order 2.
Testo completo
Incarto n. 12.95.00302 · Lugano 27 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario: · D. Petrini
visto l’ appello 27 ottobre 1995 presentato da
__________ contro
la decisione 19 ottobre 1995 del Pretore del distretto di Blenio nella causa inc. no. 1649 promossa da
__________ rappr. dallo studio legale avv. __________
con petizione 29 novembre 1994 in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con la decisione impugnata, ha accolto condannando la __________ a pagare a __________ l’importo di Fr. 28’981.80 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 1994.
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’appello contro la sentenza del Pretore é stato presentato in lingua tedesca dall’appellante __________;
che, con ordinanza 10 novembre 1995, il Presidente di questa Camera, con riferimento al disposto dell’art. 142 cpv. 2 CPC, assegnava all’appellante un termine di dieci giorni per presentare, in tre copie, la traduzione in lingua italiana del ricorso con l’avvertimento che il mancato ossequio del termine avrebbe comportato l’irricevibilità dell’atto di appello;
che, con lettera 21 novembre 1995, la ricorrente si limitava a trasmettere in 3 copie lo stesso ricorso redatto in tedesco;
che il termine assegnato per provvedere alla traduzione dell’atto é trascorso infruttuosamente;
che un ricorso non redatto in italiano, ma presentato nel termine, é considerato tempestivo purché la traduzione in lingua italiana sia prodotta nel successivo termine fissato dal giudice mentre il ricorso é invece inammissibile in caso di inosservanza del termine per la traduzione fissato con la comminatoria dello stralcio dell’atto non conforme al principio dell’art. 117 CPC il quale sancisce che il processo, nel Canton Ticino, deve svolgersi in lingua italiana (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 117, n. 5 e 7; Rep. 1986, 172; 1975, 302);
che tale precetto é conforme al diritto costituzionale svizzero ed alla CEDU (Rep.1987, 149);
che ne segue come l’appello di __________ - la quale non ha ritenuto, nonostante la diffida e la comminatoria di stralcio di dover rimediare al difetto formale del suo ricorso - deve essere dichiarato irricevibile in applicazione degli art.
117 e 142 CPC;
che la tassa di giudizio e le spese sono a carico di chi le ha inutilmente cagionate;
Per i quali motivi
vista la LTG
pronuncia
1. L'appello 27 ottobre 1995 __________ è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 120.-- sono poste a carico dell’appellante __________.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente Il segretario