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12.1995.299 • TRAC TI 12.1995.299 Generato dall'IA

Shareholder Statute Amendment Challenge Regarding Right of First Refusal

Numero d'incarto 12.1995.299
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought the annulment of a shareholder resolution approving a new statute, arguing that Article 6, which limited a pre-existing right of first refusal to direct descendants upon sale to a third party, violated the principle of equal treatment among shareholders. The court reasoned that the new statute, while creating a classification based on family lineage, did not formally discriminate against the appellant in a way that violated statutory provisions or constituted an abusive limitation of rights; the change was a permissible modification of the statutes, potentially benefiting the company's governance by limiting dilution risks, and the appellant failed to demonstrate concrete evidence that the resolution was adopted specifically to harm her interests, thus upholding the lower court's dismissal of the petition.

Regesto Legislator

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Art. 6 dello, Art. 706 CO, Art. 6 sia, Art. 706 cpv. 2 cifra, Art. 706 cpv. 2 CO, Art. 685b cpv. 7 CO; Shareholder Statute Amendment Challenge Regarding Right of First Refusal: The court reasoned that the new statute, while creating a classification based on family lineage, did not formally discriminate against the appellant in a way that violated statutory provisions or constituted an abusive limitation of rights; the change was a permissible modification of the statutes, potentially benefiting the company's governance by limiting dilution risks, and the appellant failed to demonstrate concrete evidence that the resolution was adopted specifically to harm her interests, thus upholding the lower court's dismissal of the petition.

Parole chiave

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diritti sociali diritto di petizione diritto legale modificazione delle conclusioni termine di prescrizione principio della parità di trattamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 706 CO

Cited in the introductory part of the reasoning as the basis for challenging the shareholder resolution, specifically concerning the suppression or limitation of shareholder rights.

art. 148 CPC

Cited in the final ordering section as the legal basis for allocating costs and compensation in the appeal proceedings based on the outcome.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00299 · Lugano 26 febbraio 1996/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Zali

segretario: · Petrini, segretario

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.564 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 16 luglio 1993 da

__________ (patrocinata dallo studio legale __________) contro

__________ (patrocinate dallo studio legale __________)

con cui l’attrice ha chiesto l’annullamento della deliberazione dell’assemblea degli azionisti della __________ del 18 maggio 1993 con cui è stato approvato lo statuto della SA, con particolare riferimento all’art. 6, lesivo della parità di trattamento tra gli azionisti;

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 13 ottobre 1995 ha respinto;

Appellante l’attrice, che con atto di appello del 3 novembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;

Mentre la convenuta con osservazioni del 28 dicembre 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto: A. L’assemblea generale straordinaria della __________ del 18 maggio 1993 ha approvato la modifica dello statuto della società, adottando quello di cui al doc. K 5, in particolare limitando il precedente generalizzato diritto di prelazione degli azionisti alla sola cessione di azioni a terzi (nuovo art. 6 dello Statuto).

B. Con la presente causa l’attrice ne postula l’annullamento ai sensi dell’art. 706 CO, ritenendo in particolare che il suo art. 6 sia lesivo dei diritti degli azionisti e provochi delle manifeste disparità di trattamento.

Un altro motivo di annullamento risiederebbe nel fatto che l’azionista di maggioranza, signora __________, deterrebbe in modo abusivo ed indebito le azioni mediante le quali ha esercitato il diritto di voto

C. Nella risposta del 4 novembre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione contestando l’asserita violazione del principio della parità di trattamento, e sottolineando per il resto l’ininfluenza delle questioni attinenti alla successione di __________, aperta nel lontano 1974.

D. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la petizione, negando che l’art.

6 dello statuto preveda una disuguaglianza di trattamento tra gli azionisti o una limitazione infondata dei loro diritti, e ritenendo affatto irrilevanti le tematiche di natura successoria addotte dall’attrice.

F. Con l’appello in rassegna l’attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione, ribadendo in sostanza la tesi secondo cui l’art. 6 dello statuto lederebbe i diritti degli azionisti, in particolare nell’ambito dei rapporti interni tra i membri della famiglia __________.

G. Nelle osservazioni del 28 dicembre 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto: 1. Il contestato art. 6 dello statuto recita:

*“Gli azionisti, discendenti diretti della signora __________ e del defunto __________, hanno un diritto di prelazione nell’acquisto di azioni, in proporzione alle azioni da essi possedute, ma solo qualora un azionista intendesse vendere tutte o parte delle proprie azioni ad un terzo estraneo alla famiglia.*

*Un azionista intenzionato ad alienare le proprie azioni ad un terzo estraneo alla famiglia, deve offrirle prima agli altri azionisti. Se alcuni di essi rinunciano al diritto di acquistare le azioni, gli altri azionisti disposti ad acquistarle potranno farlo in proporzione alle azioni da essi possedute in quel momento.*

*Ogni rinuncia deve essere comunicata per iscritto all’azionista che offre le azioni entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione dell’offerta. Ogni azionista che rinuncia al suo diritto di acquisto deve informare gli altri azionisti nello stesso periodo di tempo.*

*Gli azionisti disposti ad acquistare tutte o parte delle azioni poste in vendita devono comunicare la loro intenzione entro dieci giorni, per iscritto, agli azionisti offerenti.*

*Il consiglio di amministrazione può rifiutare l’iscrizione del nuovo azionista nel libro degli azionisti qualora non fossero state rispettate le norme statutarie per il trasferimento e in caso di motivi gravi.”*

2. Nell’ottica dell’esame della parità di trattamento tra gli azionisti (art. 706 cpv. 2 cifra

3 CO), la contestata disposizione sembra prevedere un trattamento differenziato unicamente nella misura in cui il diritto di prelazione sembra essere riservato a quelli di loro che sono inoltre “discendenti diretti della signora __________ e del defunto __________ ”, e questo evidentemente a scapito della stessa signora __________ e di eventuali (al momento non ve ne sono) altri azionisti estranei alla famiglia .

Non è però questo aspetto ad essere oggetto delle doglianze dell’attrice.

Per il resto, come rettamente ha osservato il Pretore, la cennata norma non contiene di per sé alcuna formale discriminazione dell’attrice rispetto agli altri azionisti, con il che essa è corretta dal profilo dell’art. 706 cpv. 2 cifra 3 CO.

3. L’attrice, in effetti, dal profilo formale contesta una norma il cui tenore letterale non è nei suoi confronti discriminante, ma all’atto pratico vuole soprattutto criticare ed inibire la modifica della situazione precedente in tema di diritto di prelazione, e questo per il suo soggettivo timore che l’avvenuto allentamento di tale diritto la possa escludere dall’eventuale alienazione della propria quota da parte dell’azionista di maggioranza.

4. L’art.

706 cpv. 2 CO prevede che possono essere contestate anche le deliberazioni dell’assemblea generale che sopprimono o limitano i diritti degli azionisti in violazione della legge o dello statuto (cifra 1), o che più in generale sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti (cifra 2).

5. La stessa attrice non sostiene, a giusta ragione, la violazione di norme di legge, non esistendo prescrizioni che impongono alla società anonima di prevedere dei diritti di prelazione a favore di determinati azionisti, o che vietino la soppressione o la riduzione di simili diritti, non trattandosi in concreto di diritti acquisiti (Nobel, Aktienrechtiche Entscheide, 2. edizione, Zurigo, 1991, pag. 250-252).

Del resto, se sotto l’egida del precedente diritto della società anonima l’iscrizione nello statuto di patti di prelazione tra azionisti era tollerata (DTF

85 II 202), il nuovo diritto in vigore dal 1° luglio 1992 sembra essere decisamente andato nella direzione di ammettere una maggiore trasferibilità dei titoli nominativi (per quelli non quotati in borsa cfr. l’art. 685b cpv. 7 CO), tanto da far sorgere dubbi in parte della dottrina circa la legalità di una simile prassi (Böckli, Das neue Aktienrecht, Zurigo, 1992, n. 752-757; Troxler, Die Vinkulierung nicht-kotierter Aktien, in: Der Schweizer Treuhänder 1-2/96, pag. 55).

Oltre a non esservi violazione di norme legali, non può parimenti essere sostenuta la violazione di norme statutarie, essendo avvenuta l’osteggiata decisione proprio nella qualificata forma della modifica dello statuto (FF 1983, vol. 2, pag. 859), modifica messa in atto in maniera formalmente corretta, né l’attrice pretende in proposito il contrario.

6. Resta da esaminare se la modifica statutaria abbia soppresso o limitato incongruamente i diritti degli azionisti.

6.1 La fattispecie si avvera allorché la maggioranza, servendosi del diritto di voto, limita o sopprime i diritti degli azionisti per perseguire fini propri, estranei a quelli della società. In tal caso la deliberazione sociale costituisce abuso di diritto ex art. 2 cpv. 2 CC, il che non può ovviamente essere tutelato (FF 1983, vol. 2, pag. 860; Böckli, opera citata, n. 1906).

Occorre tuttavia tener conto del fatto che alla società compete un ampio margine di apprezzamento (FF 1983, vol. 2, pag. 860), onde evitare che il giudizio si trasformi in un inammissibile esame di opportunità delle decisioni societarie (DTF 100 II 392 e 393; Meier-Hayoz/Forstmoser, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 7. edizione, Berna, 1993, pag. 294).

6.2 La decisione di sopprimere il diritto di prelazione nell’ambito dei rapporti tra gli azionisti non appare di per sé contraria o incompatibile con gli interessi della società.

Al contrario, essa permette di evitare che in caso di uscita dell’azionista di maggioranza si crei a causa dell’esercizio dei diritti di prelazione una situazione in cui vi sarebbero tre azionisti di pari peso, situazione che potrebbe incidere negativamente sulla governabilità della società.

E’ inoltre ipotizzabile, trattandosi di azienda di famiglia, il caso in cui solo parte (o eventualmente solo uno) degli attuali azionisti di minoranza possieda le specifiche attitudini necessarie alla conduzione dell’azienda, così da rendere teoricamente vantaggiosa per gli scopi sociali l’attribuzione in suo favore di una maggiore partecipazione azionaria (cfr. in tal senso la deposizione del teste __________, dalla quale risulta che il solo __________ è attivo in ditta).

All’atto pratico, si può concordare con l’attrice sul fatto che l’impugnata decisione assembleare rende teoricamente possibile il trapasso di tutta o parte della quota dell’azionista di maggioranza a uno o più degli altri attuali azionisti ad esclusione degli altri, senza che essi possano più invocare il diritto di prelazione.

Questa eventualità non basta però da sola a fondare l’azione dell’attrice, in assenza di elementi concreti (che dall’incarto non risultano) per i quali si possa ritenere che la modifica è stata effettivamente adottata allo specifico scopo di impedire proprio a lei la futura acquisizione di parte della partecipazione della madre, e che cumulativamente siffatta soluzione non sarebbe consona agli interessi della società.

In definitiva, si deve concludere che la decisione impugnata è forse opinabile dal soggettivo punto di vista dell’attrice, ma non riveste per quanto è dato di sapere quel carattere abusivo da far ritenere intollerabile la riduzione dei diritti degli azionisti insita nell’allentamento del diritto di prelazione, ritenuto anche, come si è detto, l’orientamento legislativo nel senso di una maggiore trasmissibilità dei titoli nominativi (art. 684 e segg. CO).

Ne consegue la reiezione del gravame.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello

3 novembre 1995 __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’450.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 1’500.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.

L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 2’000.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario