Appellant v. Tribunal: Late Payment of Court Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant was ordered to deposit an advance for court costs by November 20, 1995, under penalty of the appeal being declared defunct, but the payment, processed via a collective postal order service, was only credited on November 23, 1995, because the data medium containing the payment order was dispatched by the bank on November 21, 1995, with an indicated expiry date of November 23, 1995. The court ruled the appeal inadmissible because, despite jurisprudence stating that for postal payment orders the deadline is met if the data medium is delivered to a Swiss post office by the deadline with a corresponding expiry date, in this specific case, both the date on the data medium and the date of credit occurred after the tribunal's specified deadline, making the payment late.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, Art. 312 cpv. 2 CPC, art. 66 cpv. 2 CPC; Appellant v. Tribunal: Late Payment of Court Costs: The court ruled the appeal inadmissible because, despite jurisprudence stating that for postal payment orders the deadline is met if the data medium is delivered to a Swiss post office by the deadline with a corresponding expiry date, in this specific case, both the date on the data medium and the date of credit occurred after the tribunal's specified deadline, making the payment late.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the final order (1) to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the advance for costs on time.
This provision was cited just before the operative part, likely governing the procedural consequence, although the main ground cited in order 1 is art. 312 CPC.
This provision governs the imposition of costs, which is ordered in the final order (2).
Testo completo
Incarto n. 12.95.00293 · Lugano 24 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario: · D. Petrini
visto l'appello 27 novembre 1995 presentato da
__________ rappr. dall’ avv. __________ contro
la decisione 12 ottobre 1995 del Pretore del distretto di Bellinzona nella causa promossa da
__________ rappr. dall’ avv. __________
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con diffida 2 novembre 1995 del presidente di questa Camera al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 20 novembre 1995 per effettuare sul c.c.p. 01-18783-5 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 1’500.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio dei conti correnti della Direzione generale delle PTT, il supporto dei dati (nastro magnetico), allestito dalla banca cui si è avvalso il ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento, è stato spedito alla citata direzione il
21 novembre 1995 con indicata la scadenza del 23 novembre 1995, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle PTT, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato del Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 117 IB 222; cfr. anche DTF 118 Ia 11 seg. consid. 2a e 2 e pure sentenza TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995);
che in concreto il pagamento è tardivo perchè entrambe le date determinanti come ai considerandi che precedono sono successive rispetto al termine assegnato, ragione per cui il gravame deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. L'appello 27 ottobre 1995 __________, è inammissibile.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente Il Segretario