Contractor Debt Dispute and Frivolous Litigation Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a lower court's ruling which dismissed their action to contest a debt related to a contract for the supply and installation of external blinds and awnings, and which also declared the action frivolous, arguing that the defects were not properly and timely notified. The appellate court rejected the appeal summarily because the appellant admitted in their filing that they failed to formally notify the alleged defects, which is a mandatory prerequisite for pursuing a warranty claim, thus rendering any request for expert assessment regarding the defects moot and confirming the lower court's finding of frivolous litigation as justified by the appellant's lack of substantive defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 CPC, Art. 313bis CPC, vigente TG; Contractor Debt Dispute and Frivolous Litigation Dismissal: The appellate court rejected the appeal summarily because the appellant admitted in their filing that they failed to formally notify the alleged defects, which is a mandatory prerequisite for pursuing a warranty claim, thus rendering any request for expert assessment regarding the defects moot and confirming the lower court's finding of frivolous litigation as justified by the appellant's lack of substantive defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was dismissed at the preliminary examination stage based on this procedural provision.
This provision governed the imposition of court fees (tassa di giustizia) and costs.
Testo completo
Incarto n. 12.95.00288 · Lugano 2 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 4764 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 13 dicembre 1994 da
__________ contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
in materia di disconoscimento del debito riguardante una pretesa d’appalto che il Pretore, con sentenza 5 ottobre 1995, ha integralmente respinto accertando altresì la temerarietà della lite promossa dall’attore.
Appellante quest’ultimo con atto d’appello 23 ottobre 1995 con il quale chiede l’annullamento della dichiarazione di temerarietà, l’allestimento di una perizia ed il mantenimento dell’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo il cui rigetto provvisorio ha dato luogo all’azione di disconoscimento del debito.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che, con la sentenza qui impugnata, il Pretore ha respinto le eccezioni dell’attore riguardanti una fornitura e posa di rolladen e tende da sole, effettuata dalla ditta convenuta, pretesa difettosa poiché non é stata dimostrata la tempestiva e regolare notifica dei difetti;
che, indipendentemente dalla carenza dei pur minimi presupposti formali voluti dall’art.
309 CPC per rendere ammissibile un atto d’appello, il gravame dell’attore si rivela completamente infondato;
che infatti la sua pretesa di disconoscimento é stata respinta mancando qualsiasi tempestiva notifica dei difetti per i quali si opponeva al pagamento della fornitura e che tale motivazione non é assolutamente contestata, anzi é ammessa quando afferma, nell’appello, che “non mi sono formalizzato a notificare ufficialmente i difetti...”;
che ne segue come anche la domanda di allestimento di una perizia per accertare eventuali difetti non possa trovare consenso perché é inutile sapere se esistono veramente difetti in un’opera quando é pacifico che la relativa azione in garanzia é improponibile mancando l’indispensabile presupposto della tempestiva notifica dei difetti stessi, come ha correttamente giudicato il Pretore con l’ordinanza sulle prove 12 luglio 1995;
che anche la declaratoria di temerarietà della lite trova consenso in questa autorità d’appello per i pertinenti motivi addotti dal Pretore ai quali si rinvia non mancando di osservare che l’inconferente appello dell’attore dimostra, ancora una volta, come la sua resistenza non sia sorretta da alcun giustificato o giustificabile motivo se non quello di procrastinare nel tempo il momento dell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali;
che l’appello può così essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo per le osservazioni alla controparte;
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello
23 ottobre 1995 __________ é respinto.
2. La tassa di giustizia in Fr. 100.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 120.-) sono a carico dell’appellante.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario