Tenant Eviction Upheld Despite Hardship Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn eviction order was issued because the rental contract was terminated due to the tenant's default in rent payment, following a formal notice; the tenant appealed, admitting the non-payment but arguing that late payment occurred and that eviction would severely harm his elderly cohabiting mother, but the court reasoned that the contract termination was valid under the law regardless of subsequent payment after the statutory deadline, and that hardship claims regarding family members cannot legally prevent a legitimate eviction or justify a delay, thus rejecting the appeal as legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 257d CO, Art. 257d cpv. 1 CO, Art. 313bis CPC, art. 506 e seg. CPC, art. 66 al. 1 LTF; Tenant Eviction Upheld Despite Hardship Claim: An eviction order was issued because the rental contract was terminated due to the tenant's default in rent payment, following a formal notice; the tenant appealed, admitting the non-payment but arguing that late payment occurred and that eviction would severely harm his elderly cohabiting mother, but the court reasoned that the contract termination was valid under the law regardless of subsequent payment after the statutory deadline, and that hardship claims regarding family members cannot legally prevent a legitimate eviction or justify a delay, thus rejecting the appeal as legally unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as a basis for upholding the original decision concerning termination due to rent arrears.
Cited as part of the general procedural basis for the decision on the eviction appeal.
Cited in the reasoning to justify rejecting the appeal during the preliminary examination.
The decision orders the appellant to bear the costs of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 12.95.00283 · Lugano 24 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. LA.95.122 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza di sfratto 5 settembre 1995 da
__________ rappr. dall’ avv. __________ contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
che il Pretore, con decreto 17 ottobre 1995, ha accolto facendo ordine al signor __________ di mettere a libera disposizione dell’istante i locali da lui occupati nello stabile sito a __________ in __________.
Appellante il convenuto, con atto di appello 18 ottobre 1995, nei confronti del decreto di sfratto.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che lo sfratto é stato ordinato dal Pretore poiché il contratto di locazione tra le parti é cessato con effetto al 31 agosto 1995 a dipendenza della disdetta 18 luglio 1995 fatta notificare all’inquilino per mora nel pagamento della pigione;
che l’appellante non contesta la sua inadempienza contrattuale affermando invece di aver pur tuttavia pagato, ma con ritardo, i canoni di locazione in sofferenza;
che inoltre afferma come l’eventuale immediata esecuzione dello sfratto, oltre a risultare profondamente ingiusta, sarebbe controproducente per le condizioni di salute della convivente madre novantenne;
che il contratto tra le parti é stato validamente risolto (SVIT-Kommentar Mietrecht, ad art. 257d CO n. 41) ed il pagamento successivo al termine assegnato con la comminatoria dell’art. 257d cpv. 1 CO non può mutare la situazione dal momento che non costituisce abuso di diritto invocare la resiliazione del contratto nemmeno quando lo scoperto è stato versato solo un giorno dopo la scadenza del termine di 30 giorni della comminatoria (Droit du bail 3/1991 n. 27 );
che l’asserita circostanza, per cui l’esecuzione dello sfratto comporterebbe un irragionevole ed eccessivo nocumento ai famigliari del ricorrente non può in ogni caso impedire lo sfratto stesso, che appare del tutto legittimo;
che il differimento dello sfratto, implicitamente postulato con tale argomentazione, non è un istituto previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art. 506);
che l’assoluta infondatezza delle argomentazioni d’appello consente di respingere il gravame già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;
Per i quali motivi
visti gli art. 257d CO e 506 e seg. CPC
dichiara e pronuncia
1. L’appello 18 ottobre 1995 __________ é respinto.
2. La tassa di giustizia di Fr. 50.- e le spese in Fr. 10.- (totale Fr.
60.-) sono a carico dell’appellante.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario