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12.1995.278 • TRAC TI 12.1995.278 Generato dall'IA

Carrier Storage vs. CMR: Liability for Stolen Goods

Numero d'incarto 12.1995.278
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal arose from a dispute over damages following the theft of goods that were being transported under an initial agreement, where the carrier later stored the items in a warehouse at its own request for market-related reasons, leading to a claim for breach of a subsequent storage contract under the Commercial Code rather than the international road transport convention (CMR). The court reasoned that the intermediate storage, requested by the carrier for its own benefit and not due to transport necessity, constituted a separate, indeterminate-term deposit contract governed by the Commercial Code, thus overriding the CMR, and the carrier was liable for the actual loss, while the claimant's appeal for lost profit was rejected due to insufficient substantiation of the specific contract terms.

Regesto Legislator

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Art. 117 cpv. 2 LDIP, Art. 23 cpv. 3 CMR, Art. 12 cpv. 1 CMR, Art. 148 CPC, art. 472 e segg. CO, art. 472 cpv. 2 e 475 cpv. 1 CO; Carrier Storage vs. CMR: Liability for Stolen Goods: The court reasoned that the intermediate storage, requested by the carrier for its own benefit and not due to transport necessity, constituted a separate, indeterminate-term deposit contract governed by the Commercial Code, thus overriding the CMR, and the carrier was liable for the actual loss, while the claimant's appeal for lost profit was rejected due to insufficient substantiation of the specific contract terms.

Parole chiave

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furto per mestiere controversia commerciale contratto di deposito fondamento della responsabilità vetturale mancato guadagno Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 12 cpv. 1 CMR

Cited implicitly as the basis for determining the event that constituted a suspension of transport, leading to the conclusion of a deposit contract.

art. 472 e segg. CO

Cited as the legal basis for the deposit contract that replaced the transport contract, justifying the application of Swiss law for damages.

art. 472 cpv. 2 e 475 cpv. 1 CO

Cited in the reasoning section concerning the nature of the deposit contract, which supports the final decision rejecting the main appeal.

art. 97 e segg. CO

Cited in the reasoning section to establish the basis for claiming damages under Swiss law, which supports the final decision rejecting the cross-appeal.

art. 117 cpv. 2 LDIP

Cited in the reasoning section to establish the application of Swiss law, supporting the final rejection of the main appeal.

art. 148 CPC

Cited as the general procedural basis for the decision regarding costs and fees in the appeal procedure.

TG

Cited as the general procedural basis for the decision regarding costs and fees in the appeal procedure.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00278 · Lugano 3 gennaio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente

per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A. 94.370 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

promossa con petizione 19 agosto 1992 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 450’000.-- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda ridotta a fr. 403’508.60 oltre interessi in corso di causa;

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato l’accoglimento della petizione limitatamente a fr. 89’772.60 oltre interessi e che il Pretore con sentenza 14 settembre 1995 ha accolto per fr. 360’788.30 oltre interessi;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 9 ottobre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente alla misura da lei riconosciuta;

Mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 3 novembre 1995 chiede la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento del proprio, con cui postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 403’508.60 oltre interessi.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - se deve essere accolto l’appello adesivo

3. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’attrice all’inizio di febbraio del 1991 ha incaricato la convenuta di trasportare a __________ una partita di telefoni e segreterie telefoniche provenienti dalla __________.

Nell’ambito dell’esecuzione di questo compito le merci in questione sono state depositate per un certo tempo in un magazzino di __________, dal quale parte di esse è stata rubata nella notte tra il 15 e il 16 marzo 1991.

B. Ritenendo di aver subito un danno di lire 299’719’592 per il costo della merce sottratta, e di un ulteriore 25% di tale somma per spese generali e mancato guadagno, l’attrice, richiamate le norme di diritto italiano sul contratto di deposito, con la petizione che ci occupa ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 450’000.-- oltre interessi.

C. Nella risposta del 9 dicembre 1992 la convenuta ha chiesto che la petizione fosse accolta limitatamente a fr. 89’772.60 oltre interessi.

Essa ha ammesso la propria responsabilità per il danno, ma ne ha contestato l’ammontare.

La merce rubata avrebbe avuto un valore di fr. 319’453.85, mentre le pretese per spese generali e mancato guadagno sarebbero del tutto infondate.

Non si sarebbe però in presenza di un contratto di deposito, ma alla specie sarebbe invece applicabile la Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19 maggio 1956 (in seguito: CMR), secondo la quale all’attore sarebbe dovuto un indennizzo da calcolarsi sul peso della merce rubata, indennizzo che ammonterebbe a fr. 89’772.60, importo per il quale la convenuta ha proposto l’accoglimento della petizione.

D. L’attrice in corso di causa ha ridotto la propria domanda a fr. 403’508.60 oltre interessi.

Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

E. Il Pretore nel giudizio impugnato ha ammesso l’esistenza tra le parti di un successivo contratto di deposito, il che escluderebbe l’applicabilità della CMR, che sarebbe invece per principio stata applicabile al contratto di trasporto perfezionatosi in precedenza, se lo stesso non fosse stato interrotto da quello di deposito.

Ne deriverebbe, ai sensi dell’art. 117 cpv. 2 LDIP, l’applicabilità del diritto svizzero quale conseguenza del fatto che la prestazione tipica del contratto doveva essere eseguita dalla convenuta.

Ciò premesso, l’attrice avrebbe diritto al risarcimento del danno subito in base agli art. 97 e segg. CO, danno che ammonterebbe a U$ 189’868 per il prezzo di acquisto della merce rubata e a lire 63’321’834 per spese vive sostenute, il che corrisponderebbe a fr. 360’788.30, ai quali si aggiungerebbero interessi al 5% dal 28 maggio 1991.

F. Con tempestivo gravame datato 9 ottobre 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 89’772.60 oltre interessi, riproponendo in sostanza la tesi dell’insesistenza tra le parti di un contratto di deposito e dell’applicabilità della CMR.

G. Nelle osservazioni del 3 novembre 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.

Nel medesimo allegato essa ha a sua volta chiesto in via adesiva la riforma del giudizio pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 403’508.60 oltre interessi, sostenendo di avere provato nel limite del possibile anche un danno per perdita di guadagno pari al 15% del valore della merce sottratta.

H. Delle osservazioni 28 novembre 1995 della convenuta all’appello adesivo, nelle quali essa ne postula la reiezione, si dirà, se del caso, più avanti.

Considerato

in diritto:

1. Come rettamente asseriscono le parti, la questione decisiva in questa causa è quella a sapere se al contratto di trasporto soggetto alla CMR originariamente concluso dalle parti si sia o meno sostituito in un secondo tempo un contratto di deposito retto dalle norme del CO.

Stante la responsabilità della ditta convenuta -di per sé incontestata-, nella prima ipotesi il computo del danno da risarcire si effettuerebbe in base alle norme del CO, mentre se dovesse essere ammessa la persistenza del precedente contratto di trasporto il danno andrebbe conseguentemente quantificato secondo le norme della CMR stessa (art. 23 cpv. 3 CMR; Aisslinger, Die Haftung des Strassenfrachtführers und die Frachtführerhaftpflichtversicherung, Zurigo, 1975, pag. 91 e 92).

2. L’avvenuto deposito della merce nel magazzino di __________, teatro del furto, non è di per sé contestato, mentre è dibattuto il significato giuridico di tale permanenza della merce da trasportare, visto che secondo la convenuta (p. es. appello, pag. 9), tale deposito intermedio sarebbe parte integrante del contratto di trasporto, nel senso che si sarebbe trattato di un’indispensabile modalità di esecuzione dello stesso.

2.1 Risulta in primo luogo dagli atti che il deposito della merce, che già solo a livello concettuale non può ragionevolmente essere ritenuto una modalità di trasporto, non è avvenuto in conseguenza di necessità burocratiche esterne alla volontà delle parti, o per altre contingenze legate alle modalità di trasporto, ma su precisa richiesta della convenuta (deposizione __________, citata dalla stessa appellante a pag. 9 del gravame), dettata da motivi legati al mercato del prodotto in questione (deposizione __________.

Non si può perciò ritenere, contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, che sia stato inevitabile procedere al deposito della merce, ma invece che lo stesso sia intervenuto per libera decisione delle parti.

2.2 Ciò nondimeno, pur ammettendo l’avvenuto deposito, la convenuta sostiene che esso non avrebbe interrotto il contratto di trasporto, ma l’avrebbe invece completato o ne farebbe comunque parte, trattandosi di deposito intermedio di corta durata.

Anche questa tesi è infondata.

La CMR non prevede infatti la nozione di “deposito intermedio di corta durata” così come intesa dalla convenuta quale parte costitutiva del contratto di trasporto soggetto alla CMR stessa così che, contrariamente a quanto da lei sostenuto (appello, punto 14.4, pag. 10), spettava semmai alla convenuta dimostrare che la CMR prevede siffatta circostanza e che la stessa si è in concreto verificata.

A mente di questa Camera, come già detto, non si è comunque verificato alcun “deposito intermedio di corta durata” legato alle contingenze del trasporto, quanto piuttosto la vera e propria sospensione del trasporto ai sensi dell’art.

12 cpv. 1 CMR per volontà del mittente.

A seguito della sospensione del trasporto la merce è stata affidata alla stessa ditta convenuta, che si è dichiarata disponibile alla sua custodia, con il che si deve ammettere il perfezionamento tra le parti di un contratto di deposito ex art. 472 e segg. CO stipulato per tempo indeterminato, e questo indipendentemente dalla pattuizione di una mercede o della durata del deposito, non essendo questi punti essenziali del contratto (art. 472 cpv. 2 e 475 cpv. 1 CO).

Ne deve conseguire la reiezione del gravame principale, infondato in ogni suo punto.

3. La ditta attrice, a torto, si aggrava a sua volta nei confronti della sentenza pretorile, ritenendo in sostanza di aver fornito prova sufficiente della posta di danno, negatale dal Pretore, costituita dal mancato guadagno sulla rivendita delle merci rubate, pari a suo dire al 15% del prezzo di costo.

In effetti, contrariamente a quanto essa ritiene, le testimonianze da lei addotte (__________, __________ e __________) sono realmente non idonee a sostanziare il preteso pregiudizio.

Da una parte va rilevato che il solo teste __________ parla della percentuale del

15 % quale margine di guadagno per l’attrice, e si esprime in tal senso non per esperienza diretta, ma per avere appreso tale dato dallo stesso titolare della ditta attrice, così che la sua deposizione è in definitiva priva di qualsivoglia forza probatoria (II CCA 11 agosto 1995 in re V./C.; 27 aprile 1995 in re H./G.; 5 gennaio 1995 in re R./R.).

D’altro canto, questa Camera ha ripetutamente stabilito che l’indicazione globale di un certo margine di guadagno non è sufficiente a sostanziare una pretesa per perdita di guadagno, potendosi al contrario pretendere dalla parte che chiede il risarcimento la precisa indicazione dei termini del contratto venuto meno (II CCA 9 novembre 1995 in re G.B. SA/N.; 11 luglio 1995 in re F. SA/D. SA).

Ne consegue perciò anche la reiezione del gravame adesivo.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili, sia dell’appello principale che di quello adesivo, seguono la soccombenza.

Per i quali motivi, richiamati gli art.

148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

9 ottobre 1995 __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 3’750.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 3’800.--

già anticipati dall’appellante restano a suo carico.

La convenuta rifonderà all’attrice fr. 6’000.-- per ripetibili di appello.

III. L’appello adesivo 3 novembre 1995 __________ è respinto.

IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 1’000.--

già anticipati dall’appellante in ragione di fr. 500.-- restano a suo carico.L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.

V. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario