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12.1995.270 • TRAC TI 12.1995.270 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Court Fee Payment

Numero d'incarto 12.1995.270
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought review of a lower court decision, but the appellate court deemed the appeal inadmissible because the required CHF 1,600 advance court fee, due by October 23, 1995, was not timely paid. The court reasoned that although the appellant used a collective payment order service from the postal authority, the critical dates for that service—the data medium's due date (October 27) and its actual receipt by the postal service (October 25)—occurred after the court's stipulated deadline, resulting in a late credit and thus rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural rule.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC, Art. 312 cpv. 2 CPC; Appeal Inadmissible Due to Untimely Court Fee Payment: The court reasoned that although the appellant used a collective payment order service from the postal authority, the critical dates for that service—the data medium's due date (October 27) and its actual receipt by the postal service (October 25)—occurred after the court's stipulated deadline, resulting in a late credit and thus rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural rule.

Parole chiave

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pagamento dell'emolumento termine processuale perentorio opposizione tardiva mancato anticipo delle spese proroga tardiva del termine istanza tardiva di restituzione dei termini Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 118 Ia 11
5P.217/1995
2a e 2 e pure sentenza TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 cpv. 2 CPC

This article was explicitly cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 312 CPC

This article was cited in the body of the text (preamble to the dispositive) to explain the consequence (declaration of being deserted/inadmissible) for failing to deposit the required advance.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00270 · Lugano 21 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Zali

segretario: · D. Petrini

visto l'appello 3 ottobre 1995 presentato da

__________ rappr. dall’ avv. __________ contro

la decisione 6 settembre 1995 del Pretura del distretto di Bellinzona -inc. no. 12437-nella causa promossa dall'appellante contro

__________ rappr. dallo studio legale __________

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con diffida 5 ottobre 1995 del presidente di questa Camera al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 23 ottobre 1995 per effettuare sul c.c.p. 01-18783-5 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 1’600.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio dei conti correnti della Direzione generale delle PTT, il supporto dei dati (nastro magnetico), allestito dalla banca cui si è avvalso il ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento, è pervenuto alla citata direzione il 25 ottobre 1995 con indicata la scadenza del 27 ottobre 1995, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;

che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle PTT, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato del Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 117 IB 222; cfr. anche DTF 118 Ia 11 seg. consid. 2a e 2 e pure sentenza TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995);

che in concreto il pagamento è tardivo perchè entrambe le date determinanti come ai considerandi che precedono sono successive rispetto al termine assegnato, ragione per cui il gravame deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,

richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC

decreta 1. L'appello 3 ottobre 1995 __________ , è inammissibile.

2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il Presidente Il Segretario