Appeal Dismissed for Untimely Judicial Expense Deposit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court reviewed an appeal where the appellant failed to meet the deadline of October 23, 1995, for depositing the required judicial expense advance, as stipulated in a court order threatening dismissal under Article 312 CPC for non-compliance. Although the payment order via the collective order service (SOC) was sent to the postal service on October 20, the payment was credited on October 24 because the payment processing data indicated a due date of October 24, not the required October 23; the court reasoned that for SOC payments, the due date indicated on the data medium must match the court's deadline, thus rendering the payment tardy and the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, Art. 312 cpv. 2 CPC, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Judicial Expense Deposit: Although the payment order via the collective order service (SOC) was sent to the postal service on October 20, the payment was credited on October 24 because the payment processing data indicated a due date of October 24, not the required October 23; the court reasoned that for SOC payments, the due date indicated on the data medium must match the court's deadline, thus rendering the payment tardy and the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This procedural provision was cited in the reasoning immediately preceding the dispositive, justifying the consequence of non-payment.
This provision governs the imposition of costs, which are ordered in the dispositive (Order 2).
Testo completo
Incarto n. 12.95.00268 · Lugano 23 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa, Zali
segretario: · D. Petrini
visto l'appello 2 ottobre 1995 presentato da
__________ rappr. dall’ avv. __________ contro
la decisione 11 settembre 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa -inc. no. OA.94.111 (54/1994)- promossa da
__________ rappr. dall’ avv. __________
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con diffida 5 ottobre 1995 del presidente di questa Camera alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 23 ottobre 1995 per effettuare sul c.c.p. 01-18783-5 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 500.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
che, secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio dei conti correnti della Direzione generale delle PTT, il supporto dei dati (nastro magnetico), allestito dalla banca cui si è avvalso il ricorrente e su cui si trova l’ordine di pagamento, è stato spedito alla citata direzione il
20 ottobre 1995 con indicata la scadenza del 24 ottobre 1995, onde l’accredito è stato effettuato in quest’ultima data;
che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle PTT, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato del Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 117 Ib 222; cfr. anche DTF 118 Ia 11 seg. consid. 2a e 2 e pure sentenza TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995);
che in concreto il pagamento è tardivo perché, anche se la data di spedizione del supporto dati è tempestiva, altrettanto non è quella indicata quale termine per il pagamento (24 ottobre 1995, invece che 23 ottobre 1995), ragione per cui il gravame deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate,
richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC
decreta 1. L'appello 2 ottobre 1995 __________ inammissibile.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente Il Segretario