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12.1995.246 • TRAC TI 12.1995.246 Generato dall'IA

Employment Termination Justification Appeal

Numero d'incarto 12.1995.246
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a dispute concerning an immediate termination of an employment contract, where the employer appealed a lower court ruling that deemed the termination unjustified and awarded the former employee back wages and compensation. The court reasoned that the employer's alleged grounds for immediate dismissal—including client misconduct, negligence, unprofessional conduct, breach of trust based on potentially falsified pre-employment documentation, and unexplained absence—did not meet the high threshold of a "serious reason" rendering continuation of the relationship intolerable, especially since the employer failed to prove the alleged misrepresentation influenced the hiring or salary determination, and had not issued prior formal warnings for performance deficiencies. Consequently, the appellate court rejected the appeal, upholding the obligation to pay outstanding salary and the statutory indemnity for wrongful termination, which was affirmed as properly determined by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 337c cpv. 3 CO, Art. 337 cpv. 1 CO, Art. 337 cpv. 2 CO, Art. 337 CO, Art. 337 cpv. 3 CO, Art. 148 CPC; Employment Termination Justification Appeal: The court reasoned that the employer's alleged grounds for immediate dismissal—including client misconduct, negligence, unprofessional conduct, breach of trust based on potentially falsified pre-employment documentation, and unexplained absence—did not meet the high threshold of a "serious reason" rendering continuation of the relationship intolerable, especially since the employer failed to prove the alleged misrepresentation influenced the hiring or salary determination, and had not issued prior formal warnings for performance deficiencies. Consequently, the appellate court rejected the appeal, upholding the obligation to pay outstanding salary and the statutory indemnity for wrongful termination, which was affirmed as properly determined by the lower court.

Parole chiave

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cessazione d'impiego presupposti legali obbligo di pagamento mantenimento del contratto determinazione del salario indennizzo per equivalente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 337c cpv. 3 CO

This provision was cited in the reasoning for confirming the award of compensation for unjustified dismissal, although the dispositive does not explicitly repeat it in order 1.

art. 148 CPC

This article was cited in relation to the burden of costs for the appeal.

vigente TG

This regulation was cited for the determination of costs.

art. 337 cpv. 1 CO

This article concerns the grounds for immediate termination of employment, which formed the basis for rejecting the appeal challenging the finding that termination was unjustified.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00246 · Lugano 8 marzo 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 4413 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 28 aprile 1993 da

__________ rappr. dall’avv. __________ contro

__________ rappr. dall’ avv. __________

in materia di contratto di lavoro (licenziamento immediato) che il Pretore, con sentenza 30 agosto 1995, ha parzialmente accolto condannando la ditta convenuta a versare all’attore l’importo di Fr. 73’505.45 oltre interessi al 5% dal 28 aprile 1993.

Appellante la convenuta la quale, con atto di appello 19 settembre 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere le domande di petizione mentre la controparte, con osservazioni 16 ottobre 1995 ne chiede la reiezione a conferma del giudizio pretorile.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in

diritto

1. __________ é stato assunto dalla __________ quale sostituto di direzione a far tempo dal febbraio 1989, con uno stipendio mensile lordo iniziale di Fr. 5’200.-, per tempo indeterminato e con possibilità di disdetta con un preavviso di sei mesi (contratto 11 gennaio 1989, doc. B).

Il

14 dicembre 1992 é stato licenziato in tronco per comportamento scorretto con la clientela, per lassismo nelle sue incombenze di lavoro, per atteggiamento non professionale con la creazione di problemi all’interno della ditta e nei rapporti con altri dipendenti, per rottura di ogni rapporto di fiducia a dipendenza di presentazione di documentazione non veritiera all’epoca dell’assunzione e per non essersi presentato al lavoro, senza giustificazione, a partire dal 19 novembre precedente (doc. D).

2. Con la causa che ci occupa l’attore, contestando la legittimità del licenziamento immediato, ha chiesto la condanna della sua ex-datrice di lavoro al pagamento degli importi di Fr. 46’733.05 per il salario da gennaio a luglio 1993, Fr.

672.40 quale saldo scoperto sugli stipendi di novembre e dicembre 1992 e Fr. 40’056.90 quale indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO. Tali pretese sono state contestate dalla convenuta che, a sua volta, ha fatto valere una domanda riconvenzionale per Fr. 3’307.80 quale risarcimento del danno per fatture non pagate da clienti a seguito dell’inoperosità dell’attore.

Il Pretore, con la sentenza impugnata, ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco non essendosi appalesati in istruttoria comportamenti talmente gravi dell’attore da legittimarlo e ha di conseguenza condannato la ditta convenuta a versare i reclamati importi per salario e un’indennità, per licenziamento indebito, di Fr. 26’100.- pari a quattro stipendi mensili; ha inoltre respinto la domanda riconvenzionale.

3. Con l’appello la __________ critica la sentenza del Pretore per non aver colto negli atteggiamenti addebitati al convenuto quella gravità che le ha permesso di concludere, oggettivamente, per la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che si rivela come legittimo con la conseguenza di liberarla da qualsiasi pagamento. In via subordinata contesta di dovere l’indennità dell’art. 337c cpv. 3 CO che, se dovuta, dovrebbe essere ridotta all’equivalente di un mese di stipendio. Non si aggrava nei confronti dell’esito della sua domanda riconvenzionale.

Dei singoli motivi dell’appello, così come di quelli delle opposte osservazioni della parte appellata, si dirà per quanto necessario nel seguito dell’esposizione di diritto.

4. In base all'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi.

Presupposto è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 2 ad art.

337 CO; DTF 111 II 245).

In linea di principio, dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di "cause gravi", tali da permettere una rescissione in tronco del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto illecito nei confronti del partner contrattuale, oppure ancora in presenza di gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.

Non si può tuttavia escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto con­trattuale (DTF

116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 11. ed., Berna 1993, p. 122 e 123). Inoltre il datore di lavoro deve preventivamente aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981, p. 27).

In altre parole, per l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).

Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola fattispecie, ed in particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF

108 II 446; Rep. 1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1978, p. 201), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 464).

5. Quattro sono i motivi che l’appellante riprende ancora in appello a sostegno del licenziamento in tronco dell’attore:

5.1. il comportamento scorretto con la clientela individuato in tre episodi che, per come sono stati presentati, appaiono in primo luogo essere stati ricercati appositamente, con l’invito al cliente di darne comunicazione scritta (testimonianza __________), così da poter sostanziare a posteriori una decisione di licenziamento già presa in precedenza. Le lettere dei maltratti clienti sono infatti tutte datate dopo la metà di novembre 1992 quando già la __________, per sua stessa ammissione, avrebbe potuto significare il licenziamento immediato (cfr. raccomandata 14 dicembre 1992 in fine, doc. D). Ma, indipendentemente da ciò, gli episodi in questione non possono assurgere a motivo grave giustificante un licenziamento in tronco. Non certamente l’aver affidato e poi ritirato il mandato per eseguire determinati lavori fiduciari alla __________ che, stranamente, si lamenta di tale fatto due anni dopo il suo verificarsi (doc. 4) e nemmeno le lamentele della __________ (doc. 5) o del signor __________ (doc. 3 e sua testimonianza) che, al massimo, dimostrano un’attività lavorativa poco accurata o manchevole sotto alcuni punti di vista che, per assurgere a motivo di licenziamento in tronco, deve essere ripetuta anche dopo formale diffida.

5.2. lassismo nelle incombenze contrattuali che può essere integrato, poiché il tutto si riduce e si rifà al rimprovero di manchevoli prestazioni di lavoro, con la creazione di gravi problemi con altri dipendenti. Le situazioni concrete alle quali l’appellante si riferisce sono l’incompetenza e l’insicurezza nell’espletamento dei lavori tecnici con risultati insoddisfacenti (testi __________ e __________) e la trascuratezza nel recuperare pagamenti di fatture in sofferenza (teste __________Ma l’incapacità o la manchevolezza della prestazione lavorativa non è ancora motivo sufficiente per un licenziamento in tronco (Schweingruber, Komm. zum Arbeitsvertrag, ad art. 337 CO N. 10; Rehbinder OR 337 N. 8) se non preceduto, in caso di recidiva, da avvertimento (JAR 1991, 267; IICCA 2 agosto 1990 S. c. C SA in JAR 1991, 287). E la situazione era nota ai vertici della ditta convenuta che non procedettero alla prevista promozione di __________ poiché non in grado di far fronte in modo ottimale e indipendente agli oneri dell’impiego (doc. 17) e che, come appare dalla deposizione __________, richiamarono il dipendente a maggior impegno e responsabilità. Ma tutto ciò senza che però vi sia mai stato un formale avvertimento che in mancanza di adeguamento delle prestazioni lavorative alle necessità della ditta sarebbe seguito il licenziamento: l’appellante lo sostiene riferendosi alla testimonianza __________ ed all’ovvietà del provvedimento ma la teste afferma, pur nella precisione del suo racconto, di non ricordare questa diffida e le cose pretese naturali e logiche non per questo possono anche essere presunte e quindi esenti da prova certa.

5.3. rottura del rapporto di fiducia per aver violato la buona fede e la lealtà contrattuale presentando al momento delle trattative per la stipula del contratto di lavoro un documento attestante, contrariamente al vero, il pagamento di una gratifica particolare da parte del precedente datore di lavoro così da dare migliore impressione ai fini della sua assunzione ed in modo da ottenere un salario più elevato. Al proposito si può lasciare aperto il quesito a sapere se quel documento attestava la realtà delle cose poiché non é stato assolutamente provato dalla ditta appellante che l’assunzione del signor __________ e la fissazione del suo stipendio siano stati determinati da quella circostanza. In ogni caso un’eventuale mancanza così come prospettata dall’appellante non può condurre che ad un licenziamento ordinario (Rehbinder OR 320 N. 41). In particolare dopo che l’attività lavorativa si é sviluppata su diversi anni e lo stipendio ha subito degli adeguamenti importanti come nel caso concreto (cfr. gli importi di cui al contratto doc. B con il conteggio salario del dicembre 1992, doc. 15).

5.4. La

sentenza del Pretore, completa e convincente nella disamina delle fattispecie addebitate al lavoratore, che conclude per l’inesistenza di qualsiasi motivo grave di licenziamento deve essere così confermata.

6. La conseguenza degli stipendi dovuti fino a fine luglio 1993 e del saldo di quelli di novembre e dicembre 1992 non é più rimessa in discussione in appello riservandosi l’appellante, per la seconda posta, di dimostrare in sede esecutiva di aver già versato quanto chiesto.

7. Con riferimento invece all’indennità per licenziamento ingiustificato l’appellante la considera arbitraria trattandosi di un caso eccezionale stante le ripetute inadempienze del dipendente.

Un licenziamento in tronco da parte del datore di lavoro che risulta ingiustificato dà luogo in principio ad un’indennità in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO e solo delle circostanze che escludono un comportamento colpevole del datore di lavoro possono indurre il giudice a negare il riconoscimento di questa indennità (DTF 116 II 300). Inoltre, differentemente che per la determinazione del salario dovuto sino alla fine del normale periodo di disdetta, la concolpa del lavoratore può influenzare la determinazione dell’importo dovuto (Rehbinder OR 337c n. 10). Questa indennità costituisce una sanzione punitiva nei confronti di chi ha licenziato immediatamente senza una causa grave, sanzionando così un suo comportamento scorretto, ed è lasciata al libero apprezzamento del giudice. Nella sua determinazione il giudice deve tenere conto in particolare del comportamento del datore di lavoro in connessione con il licenziamento immedia­to, la leggerezza rispettivamente la sconsideratezza con la quale si è determinato al provvedimento, il modo con il quale l'ha comunicato al dipendente; senza dimenticare la gravità della violazione dei diritti della personalità del lavoratore (Brunner/ Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna 1990, N. 10 ad art. 337 c CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992., N 8 ad art 337 c CO; Rehbinder OR. 337 c n. 9; DTF 116 II 300; II CCA 5.10.1992 in re G/G. SA).

Le modalità nelle quali il licenziamento é avvenuto con la ricerca a posteriori di tutte quelle minime mancanze che normalmente possono presentarsi nell’ambito di un rapporto di lavoro e la convinzione che la scelta del licenziamento in tronco doveva servire a parare le conseguenze finanziarie di una disdetta ordinaria ,stante il lungo termine contrattuale di sei mesi, no può dispensare la ditta __________ dal dovere un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO.

Il Pretore l’ha determinata in quattro mesi di salario e la sua valutazione non può essere ulteriormente rivista. Infatti quando il giudice di prima istanza applica le regole del diritto e dell'equità nell'ambito del suo libero apprezzamento e tenendo conto di tutte le circostanze, l'autorità d'appello può riesaminare liberamente una tale valutazione ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni rese secondo il libero apprezzamento sono manifestamente ingiuste o inique (DTF 109 II 391 cons. 3; II CCA 25.3.1992 in re R. c. Pasticceria __________e __________.). Il che non é nella fattispecie concreta.

8. Ne consegue la reiezione dell’appello infondato in ogni suo punto con il carico di spese e ripetibili all’appellante interamente soccombente.

Per i quali motivi

visti, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello

19 settembre 1995 __________ è respinto.

2. La tassa di giustizia in Fr. 1650.- e le spese della procedura d’appello in Fr. 50.- (totale Fr. 1’700.-), già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte l’importo di Fr. 2’000.- per ripetibili.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario