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12.1995.243 • TRAC TI 12.1995.243 Generato dall'IA

Bankruptcy Ranking Appeal Timeliness Dispute

Numero d'incarto 12.1995.243
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant, representing the administration of a bankruptcy estate, challenged a lower court decision that ordered the modification of a creditor's ranking in the bankruptcy proceedings. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the court reasoned that disputes over ranking follow an accelerated procedure with a ten-day appeal deadline, and the relevant procedural rules, including those regarding suspension of terms or executive holidays, do not apply to this type of judicial appeal in bankruptcy matters, rendering the appeal untimely even considering the date the judgment was received.

Regesto Legislator

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Art. 250 cpv. 4 LEF, Art. 398 cpv. 1 CPC, Art. 398bis CPC, art. 313 bis CPC, art. 56 e seg. LEF, art. 66 al. 1 LTF; Bankruptcy Ranking Appeal Timeliness Dispute: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; the court reasoned that disputes over ranking follow an accelerated procedure with a ten-day appeal deadline, and the relevant procedural rules, including those regarding suspension of terms or executive holidays, do not apply to this type of judicial appeal in bankruptcy matters, rendering the appeal untimely even considering the date the judgment was received.

Parole chiave

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massa fallimentare termine processuale perentorio procedura accelerata oggetto della lite nozione di decisione opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC

The appeal was declared inadmissible because it was filed late, based on the reasoning concerning this procedural article.

art. 398 cpv. 1 CPC

This article, which sets the 10-day appeal period for the accelerated procedure, underlies the finding that the appeal was late.

art. 398bis CPC

Cited to exclude the general suspension of terms in the accelerated procedure.

art. 56 e seg. LEF

Cited to exclude the application of executive holidays to the judicial procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Costs (tassa di giustizia e spese) were imposed on the appellant in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00243 · Lugano 21 settembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 90/95 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 7 aprile 1995 da

__________ rappr. dall’ avv. __________ contro

__________ rappr. dall’ __________

in materia di contestazione della graduatoria che il Pretore, con sentenza 29 agosto 1995, ha accolto facendo ordine all’UEF di Bellinzona quale amministratore del fallimento della __________ di modificare la collocazione in graduatoria di un credito della __________.

Ed ora sull’appello 15 settembre 1995 dell’Amministrazione del fallimento che chiede “l’annullamento” della sentenza impugnata;

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che nelle motivazioni d’ordine dell’appello si afferma che lo stesso “é nei termini legali, avendo ricevuto il decreto il 31 agosto 1995 e cadendo i termini nelle ferie esecutive”;

che al contrario l’appello é tardivo e come tale deve essere dichiarato irricevibile già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC;

che infatti le cause di contestazione della graduatoria sono condotte secondo la procedura accelerata (art. 250 cpv. 4 LEF) di cui agli art. 389 e seg. CPC le quali norme prevedono che il termine per l’appellazione é di 10 giorni (art.

398 cpv. 1 CPC);

che di conseguenza il termine per proporre l’appello, dal momento che la sentenza é stata ricevuta il giorno 31 agosto 1995, scadeva l’11 settembre 1995 (giorno feriale immediatamente successivo all’ultimo giorno utile che cadeva in domenica);

che le sospensioni dei termini previste dal codice di procedura (art. 132 e 133 CPC) non si applicano in procedura accelerata (art. 398bis CPC);

che nemmeno si applicano, nella fattispecie concreta, le ferie esecutive degli art.

56 e seg. LEF poiché le stesse sono esplicitamente riferite agli atti esecutivi e una sentenza in procedura giudiziaria, seppur accelerata, così come l’atto di appello nei suoi confronti non sono atti esecutivi (DTF 81 III 133) rispettivamente le ferie esecutive non si applicano ai termini delle procedure giudiziarie regolate dal diritto cantonale (Jäger, Commentaire de la LP, ad art. 56 n. 3, pag. 143);

che, in ogni caso, le ferie esecutive non sono per di più applicabili nell’ambito della procedura di fallimento (DTF 96 III 47);

che ne discende l’insanabile tardività dell’appello con il carico della tassa di giustizia e delle spese alla parte appellante;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1. L’appello

15 settembre 1995 dell’Amministrazione del fallimento

__________ é irricevibile, siccome tardivo.

2. La tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese di Fr. 20.- (totale

Fr. 220.-) sono a carico della parte appellante.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario