Estate Community v. Construction Contractor: Lack of Legal Standing to Sue
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was brought concerning a lower court's dismissal of a claim filed by an entity identified only as an "estate community" seeking payment under a construction contract. The appellate court determined that an estate community, lacking legal personhood, cannot sue as a party unless at least one heir's name is provided, making the original action an impermissible anonymous suit. Consequently, the court found a fundamental procedural defect that it was obligated to address ex officio, leading to the nullification of the initial petition, the subsequent proceedings, and the lower court's judgment, while also declaring the appeal inadmissible and waiving court fees due to the unique circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 cifra, Art. 99 cpv. 2 CPC, Art. 45 cpv. 1 CPC, Art. 97 CPC, Art. 142 cpv. 1 lit. a CPC, art. 97 cifra 4 CPC; Estate Community v. Construction Contractor: Lack of Legal Standing to Sue: The appellate court determined that an estate community, lacking legal personhood, cannot sue as a party unless at least one heir's name is provided, making the original action an impermissible anonymous suit. Consequently, the court found a fundamental procedural defect that it was obligated to address ex officio, leading to the nullification of the initial petition, the subsequent proceedings, and the lower court's judgment, while also declaring the appeal inadmissible and waiving court fees due to the unique circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as a ground for rejecting the action due to the lack of a procedural prerequisite (anonymous action).
Cited as a ground for rejecting the action due to the lack of a procedural prerequisite (anonymous action).
Cited to justify the ex officio declaration of nullity of the petition and subsequent acts, as the defect is an explicit ground for nullity.
Used to justify the decision being made within the scope of the preliminary procedure.
Cited to confirm that the lack of a procedural prerequisite can be noted at any stage of the case.
Mentioned in the reasoning for a hypothetical scenario (if one heir was named), but not explicitly used in the dispositive orders.
This article is not present in the text. The relevant CPC articles concerning procedural nullity are cited.
Testo completo
Incarto n. 12.95.00241 · Lugano 19 settembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario: · Petrini
sedente per statuire nella causa OA.95.1399 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 13 novembre 1992 da
__________ contro
__________
con la quale si chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 19’671.85 oltre interessi e spese in materia di contratto d’appalto che il Pretore, con sentenza 7 luglio 1995, ha integralmente respinto.
Ed ora sull’appello 6 settembre 1995 della ditta __________ in __________
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che dalla denominazione “__________” adottata da parte attrice negli allegati introduttivi della causa per indicare se stessa, le parti e il giudice potevano e dovevano concludere per il fatto che l’azione veniva promossa da una comunione ereditaria;
che, sotto questo aspetto, andava preliminarmente esaminata la proponibilità dell’azione siccome proposta da eredi;
chela comunione ereditaria, che non è persona giuridica (DTF 116 Ib 449 consid. 2a), non possiede la capacità di essere parte (DTF 102 II 397,
93 II 14, 79 II 115; Rep. 1985, pag. 142; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 14);
che ne consegue che l’azione civile promossa da una comunione ereditaria in quanto tale, ovvero senza alcuna indicazione -ancorché parzialecirca i nominativi delle persone che la compongono, è da considerare alla stregua di un’azione anonima, non essendo stata fornita alcuna reale spiegazione su chi sia in realtà la parte nel processo (ICCTF 7 aprile 1992 in re Eredi fu M./H.);
che é poi del tutto pacifico che nel nostro ordinamento processuale l’azione anonima non è in alcun modo proponibile (II CCA 28 maggio 1993 in re R./Galleria AAA), e va di conseguenza respinta in ordine, facendo difetto un presupposto processuale (art. 97 cifra 4 CPC, art. 99 cpv. 2 CPC) che il giudice deve esaminare d’ufficio;
chediverso sarebbe stato il caso qualora fosse stato indicato il nominativo di almeno uno dei componenti della comunione ereditaria;
che, in siffatta eventualità, infatti, stante la presenza di almeno una persona fisica, munita di capacità processuale, non vi sarebbe stata azione anonima, e vi sarebbe perciò stato spazio per l’applicazione delle calzanti norme sul litisconsorzio necessario -tale è in effetti la posizione processuale dei membri di una comunione ereditaria (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 41, n. 1; Ottaviani, opera citata, pag. 66 e 67)-, ovvero per la sospensione del processo e l’assegnazione alla parte di un termine per la completazione della procedura (art. 45 cpv. 1 CPC; II CCA 6 ottobre 1992 in re P./J.; Cocchi/Trezzini, CPC ad art. 45, n. 1);
che l’appello promosso da un'entità che non é persona fisica o giuridica e la cui denominazione non fornisce alcuna spiegazione su chi in realtà é parte nel procedimento giudiziario deve essere dichiarato irricevibile;
che però, dal momento che essendo il difetto di un presupposto processuale, rilevabile in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), un esplicito motivo di nullità (art. 142 cpv. 1 lit. a CPC), questa Camera non può solamente prendere atto della nullità dell’atto di appello ma dichiarare d’ufficio nulla la petizione e tutti i successivi atti della causa compresa la sentenza 7 luglio 1995, in quanto da essa necessariamente dipendenti;
che si giustifica di giudicare sull’appello nell’ambito della procedura preliminare dell’art. 313 bis CPC e di non prelevare, per la particolarità della fattispecie, tasse di giudizio;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione 13 novembre 1992 di __________ é dichiarata nulla e, con essa, tutti i successivi atti di procedura compresa la sentenza 7 luglio 1995 del Pretore di Lugano, sez. 2 e l’atto di appello 6 settembre 1995.
2. Non si prelevano tasse o spese di giudizio.
3. Intimazione come di rito.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario