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12.1995.240 • TRAC TI 12.1995.240 Generato dall'IA

Partnership Legal Capacity Post-Deletion for Liability Settlement

Numero d'incarto 12.1995.240
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An appellant sued for unpaid labor claims, and the lower court dismissed the case after the defendant company suffered a bankruptcy and was subsequently removed from the commercial register. The appellate court, however, overturned this dismissal, reasoning that consistent federal jurisprudence holds that a partnership entity retains legal capacity to be a party in a lawsuit even after commercial register deletion, particularly when pre-existing active or passive liabilities remain to be settled, thus justifying the continuation of the legal proceedings to avoid inefficient relitigation against the partners.

Regesto Legislator

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Art. 66 cpv. 2 ORC, Art. 148 CPC; Partnership Legal Capacity Post-Deletion for Liability Settlement: The appellate court, however, overturned this dismissal, reasoning that consistent federal jurisprudence holds that a partnership entity retains legal capacity to be a party in a lawsuit even after commercial register deletion, particularly when pre-existing active or passive liabilities remain to be settled, thus justifying the continuation of the legal proceedings to avoid inefficient relitigation against the partners.

Parole chiave

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responsabilità dei soci godimento dei diritti civili persona giuridica gestione del sinistro credito nel fallimento registro di commercio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the preamble to the operative part, this article governs the judicial decision-making process regarding costs and fees in the appeal procedure.

TG

Cited in the preamble to the operative part, this likely refers to the Cantonal Tax Law, governing the imposition of judicial fees (tassa di giustizia) which are ruled upon in order II.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00240 · Lugano 12 dicembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.94.920 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 16 settembre 1991 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24’672.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 21’783.40 a titolo di canone di locazione e risarcimento danni;

E ora sul decreto 6 settembre 1995 con il quale il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli in conseguenza del fallimento della convenuta e della sua cancellazione dal registro di commercio;

Appellante l’attore, che con atto di appello del 13 settembre 1995 chiede l’annullamento del decreto impugnato e che di conseguenza si dia luogo alla continuazione della causa;

Mentre __________ e __________, soci della convenuta, con osservazioni del 27 ottobre 1995 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Considerato

in fatto ed in diritto

- che l’attore con la petizione in rassegna ha proceduto nei confronti della convenuta per un credito di fr. 24’672.-- oltre interessi derivante da un contratto di lavoro;

- che la convenuta si è opposta alla petizione, e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 21’783.40 oltre interessi per canoni di locazione e risarcimento danni;

- che il 2 febbraio 1995 è stato decretato il fallimento della società convenuta;

- che la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo ed è poi stata chiusa con decreto 14 febbraio 1995;

- che l’__________ è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale Cantonale (n. __________, pag. __________) la radiazione della convenuta dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC;

- che di conseguenza con decreto 6 settembre 1995 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli;

- che con atto di appello del 13 settembre 1995 l’attore chiede l’annullamento del decreto impugnato e la reiscrizione della causa nei ruoli poiché la convenuta, nonostante il fallimento e la radiazione, continuerebbe ad esistere e ad avere la capacità processuale;

- che inoltre, secondo l’appellante, stante la responsabilità dei soci per i debiti della società, una diversa soluzione sarebbe contraria al principio dell’economia processuale, dovendo in tal caso essere ripetuta la procedura svolta nei confronti dei soci o di parte di essi;

- che con osservazioni del 27 ottobre 1995 __________ e __________, soci della convenuta, hanno chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

- che, come rettamente rileva l’appellante, per costante giurisprudenza del Tribunale federale la società in nome collettivo conserva la capacità di essere parte in un processo anche dopo la cancellazione dal Registro di commercio, anche se la stessa è stata determinata dal fallimento della società, e addirittura anche a liquidazione terminata, purché esistano ancora passivi o attivi da dividere tra i soci (DTF 81 II 361, 78 I 122, 59 II 423 e 424; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 12 e riferimenti);

- che il processo in questione è stato avviato prima del fallimento della società;

- che in conseguenza dell’azione giudiziaria vi possono ancora essere sia attivi che passivi da dividere;

- che l’accertamento di questa possibilità giustifica il mantenimento dell’azione giudiziaria (DTF 59 II 424);

- che l’appello deve pertanto essere accolto;

- che le spese e le ripetibili della procedura di appello devono essere poste a carico dello Stato, non essendo la decisione impugnata stata provocata dalla resistenza della convenuta, che non può perciò essere ritenuta soccombente, nemmeno a fronte delle osservazioni all’appello irritualmente proposte da soggetto giuridico che non può con lei essere identificato;

Per i quali motivi, richiamati gli art.

148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

13 settembre 1995 di __________ è accolto.

Di conseguenza il decreto 6 settembre 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è annullato.

II. Le spese della procedura d’appello di complessivi fr. 600.--, già anticipati dall’appellante, sono a carico dello Stato, che rifonderà all’attore fr. 700.-- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario