Appellant V. Respondent (Security for Costs)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court order compelling them to post security for court costs, which was sought by the respondent based on the appellant's prior financial difficulties, including executions and bankruptcy warnings, even though the appellant had subsequently been granted a composition moratorium. The appellate court reasoned that granting a composition moratorium indicates only temporary financial difficulty, not insolvency that warrants security under the relevant procedural code, and further noted that executions and bankruptcy warnings, without official certificates required by the Debt Enforcement and Bankruptcy Law, are insufficient evidence of nullatenancy to justify imposing the cost security requirement, leading to the appeal being granted and the lower court's order being overturned.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 153 litt, Art. 153 CPC, Art. 148 CPC; Appellant V. Respondent (Security for Costs): The appellate court reasoned that granting a composition moratorium indicates only temporary financial difficulty, not insolvency that warrants security under the relevant procedural code, and further noted that executions and bankruptcy warnings, without official certificates required by the Debt Enforcement and Bankruptcy Law, are insufficient evidence of nullatenancy to justify imposing the cost security requirement, leading to the appeal being granted and the lower court's order being overturned.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article concerning the requirement to provide security for costs was the basis for overturning the lower court's decision to grant the security.
This article was cited for determining the costs related to the appeal procedure.
Testo completo
Incarto n. 12.95.00239 · Lugano 30 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretaria: · Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 4760 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 2 dicembre 1994 da
__________ rappr. dallo studio legale __________ contro
__________ rappr. dal __________
con la quale é stata chiesta la condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 429’000.- oltre interessi e spese a titolo di risarcimento danni contrattuale.
Ed ora sull’appello 12 settembre 1995 della parte attrice nei confronti del decreto 12 luglio 1995 con il quale il Pretore, in accoglimento della relativa istanza della parte convenuta, l’ha obbligata a prestare una cauzione processuale di Fr. 21’800.-.
Non avendo la controparte presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto
Considerato
in fatto ed in diritto
che la __________ ha chiesto la prestazione di una cauzione processuale per insolvenza dell’attrice con l’allegato di risposta del 9 giugno 1995 quando già il 12 maggio 1995 la stessa attrice era stata messa al beneficio di una moratoria a scopo di concordato;
che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, la concessione di una moratoria concordataria all’attore non fa stato di una situazione di nullatenenza ma semmai solo di temporanea difficoltà di natura finanziaria e non consente quindi di imporgli l’onere della cauzione secondo l’art. 153 litt. a) CPC (Rep. 1979, 347 e 1982, 129);
che il Pretore, con il decreto invocato, ha nulla di meno imposta la prestazione della cauzione processuale argomentando che la concessione della moratoria concordataria non sana la precedente situazione finanziaria dell’attrice costellata da pignoramenti e da comminatorie di fallimento;
che, in ogni caso, il pignoramento e la comminatoria di fallimento non sono atti ufficiali che possano provare la nullatenenza dell’attrice poiché solo altri attestati previsti dalla LEF servono concretamente allo scopo (Rep. 1978, 342; 1979, 349 e 1985, 142);
che ne consegue come nel caso di specie non siano presenti atti formali ufficiali per i quali sia possibile dedurre uno stato di insolvenza della parte attrice;
che l’appello deve così essere accolto ed il decreto del Pretore riformato;
Per i quali motivi
visto l’art. 153 CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 settembre 1995 della __________ e __________ é accolto e di conseguenza il decreto 12 luglio 1995 del Pretore di Locarno-Città viene così riformato:
*1. L’istanza di prestazione di cauzione processuale della __________ é respinta.*
*2. Le spese con una tassa di giustizia di Fr. 100.- sono a carico della __________ la quale rifonderà a controparte Fr. 150.- a titolo di indennità.*
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
tassa di giustizia Fr. 480.-
spese Fr. 20.-
totale Fr. 500.-
già anticipati dall’appellante sono a carico della società di __________ la quale rifonderà a controparte Fr. 500.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario