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12.1995.232 • TRAC TI 12.1995.232 Generato dall'IA

Carpet Purchase Debt Confirmation

Numero d'incarto 12.1995.232
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to nullify a debt of approximately 33,250 francs related to the purchase of seven carpets, arguing that the agreement was either an unformed sale contingent on future selection or a void installment sale. The court dismissed the appeal, reasoning that evidence demonstrated the appellant had, after an initial selection period, confirmed the purchase of all seven carpets at the agreed price, which included a significant discount, thereby finalizing a binding contract of sale under general contract law principles, rendering arguments regarding installment sales or sales subject to final examination moot given the confirmed selection.

Regesto Legislator

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Art. 223 CO, Art. 148 CPC, art. 184 e segg. CO; Carpet Purchase Debt Confirmation: The court dismissed the appeal, reasoning that evidence demonstrated the appellant had, after an initial selection period, confirmed the purchase of all seven carpets at the agreed price, which included a significant discount, thereby finalizing a binding contract of sale under general contract law principles, rendering arguments regarding installment sales or sales subject to final examination moot given the confirmed selection.

Parole chiave

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contratto di compravendita debiti integrali prezzo d'acquisto vendita a prova decisioni relative al trattamento economico appuramento dell'elenco oneri Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 184 e segg. CO

Cited in the reasoning (Considerand 2) as the basis for the binding sales contract which justifies rejecting the appeal.

art. 148 CPC

Cited as the procedural basis for determining that costs and indemnities follow the event of the case (soccombenza).

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00232 · Lugano 9 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa appellabile inc. n. 4670 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 11 luglio 1994 da

__________ rappr. dallo studio legale __________ contro

__________ rappr. dallo studio legale __________

con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento di un debito di fr. 33’250.-- oltre interessi;

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 4 luglio 1995 ha respinto;

Appellante l’attore, che con atto di appello dell’8 settembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;

Mentre la convenuta con osservazioni del 12 ottobre 1995 chiede la conferma del giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’attore in data 26 novembre 1993 ha sottoscritto un modulo della convenuta che prevedeva la consegna di 7 tappeti contro il prezzo di complessivi fr. 43’250.-- (doc. B).

Sul medesimo documento il 9 febbraio 1994 è stata fatta menzione dell’avvenuto pagamento di un acconto di fr. 10’000.--.

B. In base a detto documento la convenuta ha ottenuto con sentenza 30 giugno 1994 del Pretore di Locarno-Città il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo a suo tempo intimato all’attore fino a concorrenza di fr. 33’250.-- oltre interessi.

C. Con la petizione che ci occupa l’attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia suo debito nei confronti della convenuta.

Le parti avrebbero unicamente discusso il possibile acquisto dei 7 tappeti, e sarebbe stata perciò pattuita la consegna “a scelta” degli stessi, senza che però esistesse un definitivo contratto di acquisto.

Era in particolare noto alla convenuta che l’attore non disponeva dell’intero prezzo in questione, così che il fatto che essa ha nondimeno consegnato all’attore tutti i tappeti significherebbe che essa gli ha concesso un credito per l’importo di cui trattasi, da pagare secondo accordi da stabilire.

Le parti avrebbero così concluso un contratto di vendita a rate, nullo in conseguenza del mancato rispetto delle imperative norme di cui agli art. 226 e segg. CO.

D. Nella risposta del 25 ottobre 1994 la convenuta si è opposta alla petizione, sostenendo che l’attore avrebbe definitivamente acquistato ex art. 184 e segg. CO i 7 tappeti in questione.

E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che le parti abbiano inteso stipulare un contratto di compravendita ai sensi degli art. 184 e segg. CO e ha perciò respinto la petizione.

Non sarebbe infatti ammissibile la tesi della vendita rateale, risultando che la convenuta avrebbe semplicemente concesso una dilazione sul termine di pagamento del prezzo posteriormente alla conclusione del contratto, e non accordato sin dall’inizio una rateizzazione del prezzo pattuito.

F. Con tempestivo gravame datato 8 settembre 1995 l’attore ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione.

Il Pretore avrebbe ammesso a torto l’avvenuto acquisto dei 7 tappeti, ritenuto che gli stessi sarebbero in realtà stati “consegnati a scelta”, senza che gli elementi essenziali del contratto di compravendita avessero mai ad esplicitarsi in assenza della scelta dell’attore, successivamente effettuata nel senso di decidere l’acquisto di 3 dei 7 tappeti, così come risulterebbe dai doc. C e C1.

Non esisterebbe inoltre credito alcuno per la convenuta anche se si giungesse ad affermare che le parti hanno concluso un contratto di vendita rateale o un contratto di vendita con esame presso il compratore.

G. Delle osservazioni 12 ottobre 1995 della convenuta, nelle quali essa chiede la conferma del giudizio di primo grado protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

1. L’attore, in sostanza, incentra il proprio gravame sulla circostanza secondo cui i tappeti sarebbero da lui stati ricevuti “a scelta”, sottintendendo così l’inesistenza di un accordo definitivo al loro acquisto.

Ciò è senz’altro vero, limitatamente ai 5 tappeti consegnati in un primo tempo all’attore, in quanto la circostanza risulta sia dal doc. B che dalla deposizione del teste __________, che ha effettuato la trattativa contrattuale per conto della ditta convenuta.

2. L’attore -affermando apoditticamente il contrario (appello, punti 2 e 3; pag. 3 e 4)- disattende però di avere effettuato la scelta in questione entro pochi giorni dalla consegna dei primi 5 tappeti, comunicando alla convenuta che li avrebbe tenuti tutti, unitamente ad altri due scelti in quella occasione, a condizione che la convenuta gli facesse un buon prezzo (cfr. deposizione __________).

Questa condizione si è certamente verificata -lo stesso attore non ha mai affermato il contrario né ha in altro modo contestato il prezzo pattuitostante la concessione di uno sconto pari a circa il 22,5% del prezzo esposto, sconto calcolato sul costo di tutti i 7 tappeti, così come riportato sul doc. B, ed in perfetta consonanza con la versione dei fatti resa dal teste, di modo che merita piena conferma la tesi del Pretore secondo cui tra le parti si sarebbe perfezionato un vincolante contratto di compravendita ex art. 184 e segg. CO per i 7 tappeti al prezzo globale di fr. 43’250.--.

Del resto, lo stesso allegato di petizione dava per acquisita la questione della “scelta” nel medesimo senso secondo cui l’attore aveva inteso scegliere tutti i tappeti, sostenendo però in quella sede la tesi secondo cui il contratto relativo ai 7 tappeti sarebbe stato nullo in quanto vendita rateale ex art. 226 e segg. CO, tesi peraltro giustamente non seguita dal Pretore e non riproposta dall’attore con l’appello (cfr. punto 5, pag. 7).

Né può essere ignorato che oggi ancora l'attore che -per una ragione o per l'altranon ha reso nessuno dei tappeti litigiosi, non dice per quali di essi dovesse valere il versamento dell'"acconto" di fr. 10.000.--.

3. Né merita infine particolare disamina la questione a sapere se si sia o meno in presenza di un contratto di vendita a prova o ad esame (art. 223 CO), come sembra suggerire l’appellante in conclusione di gravame, non avendo siffatta eventualità alcuna valenza pratica, dovendosi ammettere in ogni caso l’avvenuta scelta (e con essa l’approvazione) da parte dell’acquirente.

Non può che conseguirne la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

8 settembre 1995 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 850.--

b) spese fr. 50.--

T o t a l e fr. 900.--

già anticipati dall’attore, restano a suo carico.

L’attore rifonderà alla convenuta fr. 1’200.-- per ripetibili di appello .

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario