Legislator Giurisprudenza & Legislazione
12.1995.220 • TRAC TI 12.1995.220 Generato dall'IA

Eviction Order Upheld After Failure to Appear

Numero d'incarto 12.1995.220
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an appeal challenging an eviction order granted by a lower court after the defendants failed to appear at the scheduled hearing, the appellate court upheld the decision, reasoning that the first instance judge correctly rejected two prior, improperly justified requests for adjournment, and that there was no proof of a third, last-minute request for continuance that would have warranted consideration or invalidated the prior proceedings, thereby concluding that the fundamental right to be heard was not violated as the defendants' absence resulted from their own fault.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4 Cost, Art. 507 CPC, Art. 136 CPC, Art. 136 cpv. 3 CPC, Art. 95 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC; Eviction Order Upheld After Failure to Appear: Anche la procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori (art. 506 segg. CPC) prevede, in ossequio al diritto fondamentale delle parti di essere sentite (art. 4 Cost), la loro citazione per un’udienza di contraddittorio (art. 507 CPC).

Parole chiave

Generato dall'IA
ordine di sfratto diritto di essere sentito garanzia di locazione non pagata abbandono definitivo del procedimento prelazione del conduttore legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 313 bis CPC

The court cited this provision as the basis for deciding the appeal without summoning the opposing party.

art. 147 segg. CPC

This provision governs the allocation of costs, which the court applied in its final order regarding expenses.

LTG

This law regarding fees was cited in conjunction with Art. 147 ff. CPC to determine the costs imposed on the appellants.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 12.95.00220 · Lugano 21 agosto 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente a giudicare nella

procedura sommaria di sfratto dei conduttori (inc no. SF 95.00156 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5) dipendente di istanza 13 luglio 1995 di

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ e __________

concernente un appartamento di quattro locali, al pian terreno della __________ a __________;

che il pretore ha accolto con sentenza 9 agosto 1995, ordinando ai convenuti di mettere l’ente locato a libera disposizione dell’istante entro 10 giorni dalla decisione;

decisione contro la quale insorgono i convenuti con scritto 12/14 agosto 1995 lamentando un’ irregolarità processuale, per non avere il pretore preso in considerazione una loro istanza di rinvio del contraddittorio, e chiedendo la fissazione un’udienza allo scopo di poter esporre le loro ragioni;

ritenuto di poter procedere in virtù dell’art. 313 bis CPC, ossia senza intimare il gravame alla controparte;

considera

in fatto e in diritto

1. Anche la procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori (art. 506 segg. CPC) prevede, in ossequio al diritto fondamentale delle parti di essere sentite (art. 4 Cost), la loro citazione per un’udienza di contraddittorio (art. 507 CPC).

Per quanto riguarda la possibilità di rinvio dell’udienza valgono le regole generali dell’art. 136 CPC: il rinvio dev’essere chiesto tempestivamente e può essere concesso solo in presenza di motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa davanti a un altro tribunale.

2. Nel processo in esame, citate le parti per martedì 8 agosto, il pretore ha respinto una prima istanza di rinvio dei signori __________, di data 26 luglio, poiché ingiustificata: gli istanti infatti, si erano limitati ad affermare che la data non era "confacente ai loro impegni già predisposti". Una seconda istanza di rinvio, di data 4 agosto, a causa di impegni verosimilmente di lavoro e a impegni familiari, ha pure dovuto essere respinta: pertanto all’udienza dell’8 agosto è comparso unicamente il patrocinatore dell’istante.

Agli atti della pretura non esiste un’ulteriore istanza di rinvio, segnatamente di data 7 agosto, come affermano gli appellanti.

Non esiste quindi nemmeno un’ulteriore decisione su questa richiesta: la decisione sul rinvio è comunque un’ ordinanza (art. 136 cpv. 3 CPC) e pertanto non potrebbe in sé essere oggetto d’appello (art. 95 CPC).

In sostanza, se fosse stato leso il diritto di essere sentiti degli appellanti, questo giudice dovrebbe constatare la nullità della sentenza pretorile in virtù dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC. Sennonché è pacifico che il pretore, dapprima, ha regolarmente indetto il contraddittorio e, poi, nell’ambito del suo potere decisionale, ha respinto due successive istanze di rinvio della stessa udienza. Non v’è pertanto nessuna lesione della norma fondamentale in questione.

Riguardo alla pretesa ultima istanza di rinvio va osservato quanto segue:

a. non v’è prova della sua esistenza. Comunque l’udienza è stata confermata con le due precedenti decisioni negative sulle istanze di rinvio;

b. qualora l’istanza fosse stata effettivamente presentata, sarebbe stata respinta in ogni modo: infatti, avrebbe dovuto essere dichiarata tardiva in tanto in quanto presentata ( o solo spedita ) il 7 agosto relativamente all’ udienza del il giorno successivo (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 136, n. 2).

3. La richiesta di contraddittorio in questa sede non è proponibile; non solo a dipendenza del carattere riformatore riservato all’appello, ma anche perché il materiale processuale raccolto dal primo giudice resta fondamentalmente il medesimo anche in seconda sede

(art.

321 CPC). La domanda in esame tende per contro, esclusivamente, a modificare i

fatti noti al pretore, sulla base delle allegazioni dell’istante, e rimasti incontestati per l’ inazione dei convenuti, assenti dal processo per loro stessa colpa.

Per tutti questi motivi,

Richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG dichiara e pronuncia

1. L’appello 12 agosto 1995 di __________ e __________ è respinto.

2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico degli appellanti.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario