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12.1995.218 • TRAC TI 12.1995.218 Generato dall'IA

Insured v. Insurer: Vandalism vs. Attempted Theft Coverage Dispute

Numero d'incarto 12.1995.218
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An insured sought payment under a household insurance policy for damages incurred during an unauthorized entry, which the insurer denied, claiming the damages were due to vandalism, not theft as covered. Following a remand from the Federal Tribunal to assess the balance of probabilities regarding a forced entry attempt versus pure vandalism, the appellate court determined that while forced entry and use of objects for damage occurred, the complete absence of searching for valuables and nothing being stolen strongly indicated the event was vandalism, not attempted theft, thus rejecting the appeal and upholding the denial of coverage.

Regesto Legislator

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Art. 33 LCA, Art. 148 CPC; Insured v. Insurer: Vandalism vs. Attempted Theft Coverage Dispute: Following a remand from the Federal Tribunal to assess the balance of probabilities regarding a forced entry attempt versus pure vandalism, the appellate court determined that while forced entry and use of objects for damage occurred, the complete absence of searching for valuables and nothing being stolen strongly indicated the event was vandalism, not attempted theft, thus rejecting the appeal and upholding the denial of coverage.

Parole chiave

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assicurazione contro il furto copertura assicurativa risarcimento del danno inadempimento dell'assicuratore assenza ingiustificata tentata lesione personale semplice Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 CPC

Cited in the final orders as the basis for allocating procedural costs following the dismissal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00218 · Lugano 8 luglio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente

per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 4406 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione

19 aprile 1993 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 33’600.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione;

Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 5 settembre 1994 ha respinto;

Appellante l’attore, che con atto di appello del 19 settembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;

Gravame che questa Camera, fatto salvo il momento di decorrenza degli interessi, ha accolto con sentenza 5 gennaio 1995;

Decisione che la convenuta ha impugnato con ricorso per riforma avanti al Tribunale federale, il quale l’ha parzialmente accolto annullando la sentenza di questa Camera e rinviandole la causa per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;

Ritenuto

in fatto:

A. Il

27 giugno 1992 ignoti sono penetrati nell’abitazione dell’attore provocando danni al mobilio e alle suppellettili stimati in fr. 33’600.--.

La convenuta, assicuratrice dell’attore in virtù della polizza __________ di “Assicurazione casalinga” (doc. B), ha rifiutato la copertura di detto danno, il quale è perciò oggetto della presente causa.

B. La convenuta ha giustificato la propria resistenza alla pretesa attorea con il fatto che l’attore non avrebbe subito alcun furto, ma solo danni materiali riconducibili ad atti vandalici, rischio questo non previsto dal contratto stipulato dalle parti.

C. Il Pretore ha ritenuto che dalla clausola B2 11 dell’appendice alle CGA emerga chiaramente, senza bisogno di interpretazione, la volontà delle parti di escludere dalla copertura assicurativa gli atti di puro vandalismo, quali sarebbero in specie quelli commessi a danno dell’attore.

Spettava all’attore, che non vi sarebbe riuscito, dimostrare che gli autori intendevano commettere furto con scasso.

Da ciò la reiezione della petizione.

D. Questa Camera, accogliendo l’appello dell’attore, ha ritenuto che la clausola contrattuale contestata includesse anche il danno conseguente ad atti vandalici commessi nell’ambito di un tentato furto nel quale nulla viene rubato.

Essendo siffatta fattispecie indistinguibile da quella dell’atto vandalico puro e semplice, in applicazione dell’art. 33 LCA dovrebbe essere la convenuta e non l’attore a sopportare le conseguenze dell’equivoca formulazione della clausola contrattuale.

E. Il Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso per riforma della convenuta, ha stabilito che l’autorità cantonale, dopo avere correttamente eruito il senso della clausola contrattuale applicabile, avrebbe omesso di vagliare in concreto le circostanze di fatto poste a fondamento delle reciproche pretese delle parti, rinviandole perciò la causa per un nuovo giudizio dopo l’effettuazione dei necessari accertamenti.

Considerato

in diritto:

1. Richiamate le norme applicabili in materia di onere della prova, il Tribunale federale ha imposto alla scrivente Camera di accertare se l’attore ha saputo rendere altamente verosimile il realizzarsi di un furto con scasso, e se la convenuta ha dimostrato con pari verosimiglianza la sussistenza di elementi e circostanze che escludono il predetto evento.

2. A mente del giudizio di rinvio (consid. 2, pag. 7), la forzatura di un’entrata (porta o finestra) o l’uso di oggetti trovati in casa per provocare danneggiamenti, o ancora la messa a soqquadro dell’appartamento bastano per ritenere con alta verosimiglianza l’ipotesi di un furto.

Almeno due di questi elementi si sono in concreto verificati: hanno infatti avuto luogo sia la forzatura della porta di entrata per mezzo di un cacciavite (cfr. il rapporto di polizia doc. 1, pag. 1 e pag. 7; deposizione teste __________) che l’uso di oggetti trovati in loco per arrecare danni (in concreto una sciabola che era appesa alla parete, cfr. doc. 1, pag. 1 e 2).

3. Null’altro depone però a favore della tesi del tentativo di furto, e a questi elementi se ne contrappongono altri che depongono invece per la tesi del puro evento vandalico.

E’ in particolare assai significativo il fatto che non vi sia traccia alcuna che indichi che l’autore (o gli autori) abbia cercato degli oggetti di valore: non sono stati spostati mobili, non sono stati svuotati i cassetti, non si è in complesso trovata evidenza del frenetico rovistare di un ladro alla ricerca di oggetti da asportare (cfr. le deposizioni dei testi __________ e __________; le foto in atti doc. M).

Non potendosi nemmeno ammettere che un’eventuale azione furtiva abbia dovuto essere interrotta per il sopraggiungere dei proprietari o di terze persone, ma dovendosi al contrario ritenere che vi sia stato modo di portare a compimento l’azione dolosa, anche il fatto che nulla sia stato rubato è -in simili circostanzeelemento oggettivo contrario alla tesi del tentato furto (cfr. il verbale di interrogatorio in polizia del 30 giugno 1992 dell’attore, nel quale lo stesso attore ammette che sarebbe stato possibile asportare l’impianto stereofonico, visibile nelle foto di cui ai doc. L e M, oppure altri oggetti).

Del resto, quella del vandalismo e non del furto è stata la prima soggettiva deduzione, oltre che degli inquirenti, anche dell’attore medesimo in base ai riscontri oggettivi in suo possesso: nel corso del predetto interrogatorio egli si è dichiarato certo, dopo controllo approfondito, che nulla era stato asportato, e che “l’autore è entrato in casa nostra solo per causare intenzionalmente dei danneggiamenti .... in quanto nulla è stato toccato nei cassetti...”.

4. La valutazione degli elementi in favore delle contrapposte tesi conduce questa Camera a ritenere fondata l’alta verosimiglianza del verificarsi di un evento vandalico, piuttosto che di un tentativo di furto con scasso.

Tolta la forzatura della porta di entrata, la quale è premessa indispensabile per il verificarsi di entrambe le ipotesi e perciò elemento da solo non decisivo, l’utilizzo di una sciabola e di bibite trovate in loco per arrecare danno non prevale, nelle concrete circostanze, sull’accertamento dell’assenza del caotico disordine che segnala che il mancato ladro ha rovistato alla ricerca di oggetti di valore, che pure c’erano (p. es. l’impianto stereofonico), ma che non sono stati asportati.

Nulla cambia il fatto che l’attore, dopo aver ripetutamente espresso certezza del fatto che nulla mancava (rapporto di polizia doc. 1, avviso di sinistro doc. 2) e che si trattava di incursione vandalica (doc. 1), abbia tentato mesi dopo di accreditare la tesi del furto con la pretesa sparizione di un fermacravatte del valore di fr. 92.-- (doc. D), oggetto che peraltro per la sua natura si presta ad essere facilmente smarrito.

Se ne deve concludere per la mancanza di fondamento della pretesa attorea, e di conseguenza per la reiezione del gravame.

Le spese della causa seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art.

148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

19 settembre 1994 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 580.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 600.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario