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12.1995.215 • TRAC TI 12.1995.215 Generato dall'IA

Appellant v. Engineer Regarding Unauthorized Name Use and Provisional Measures

Numero d'incarto 12.1995.215
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's decision that rejected his request for provisional measures aimed at stopping the defendant, an engineer, from using the appellant's name on professional documents, claiming unauthorized use implied a collaborator relationship. The appellate court rejected the appeal, reasoning that to grant provisional relief under personality rights, the appellant needed to convincingly demonstrate an imminent and irreparable prejudice, which was lacking because the appellant, who claimed no professional activity in the jurisdiction, failed to prove his asserted professional standing or provide credible evidence that being listed as a collaborator—even if unauthorized—would cause the severe reputational or administrative harm he alleged, especially since his professional background remained unsubstantiated beyond an old unrelated business declaration.

Regesto Legislator

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Art. 376 CPC, Art. 28c CCS, Art. 148 CPC, art. 28c e seg. CCS, art. 3 e 14 LCSl, vigente TG; Appellant v. Engineer Regarding Unauthorized Name Use and Provisional Measures: The appellate court rejected the appeal, reasoning that to grant provisional relief under personality rights, the appellant needed to convincingly demonstrate an imminent and irreparable prejudice, which was lacking because the appellant, who claimed no professional activity in the jurisdiction, failed to prove his asserted professional standing or provide credible evidence that being listed as a collaborator—even if unauthorized—would cause the severe reputational or administrative harm he alleged, especially since his professional background remained unsubstantiated beyond an old unrelated business declaration.

Parole chiave

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protezione della personalità motivi di competenza diritto di utilizzazione legittimazione a ricorrere diritto acquisito misure cautelari Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 376 CPC
Si deve concordare con il ricorrente sul fatto che il Pretore ha applicato a torto l’art. 376 CPC in luogo delle specifiche norme del CCS.
Art. 28c CCS
dichiara applicabili per analogia, in materia di provvedimenti cautelari, gli art. 28c a 28f CCS.
Art. 148 CPC
This article was cited in the final decision's grounds for determining the allocation of court fees and expenses (costs) in order 2.
art. 28c e seg. CCS
These articles regulate the protection of personality and were cited in the final decision's grounds for the ruling, establishing the substantive legal basis for evaluating the appeal concerning precautionary measures.
art. 3 e 14 LCSl
These articles of the Unfair Competition Act (LCSl) were cited in the final decision's grounds, relevant for the context of unfair competition and the application of CCS provisions.
vigente TG
The current Tariff (TG) was cited in the final decision's grounds as the basis for allocating costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 28c e seg. CCS

These articles regulate the protection of personality and were cited in the final decision's grounds for the ruling, establishing the substantive legal basis for evaluating the appeal concerning precautionary measures.

art. 3 e 14 LCSl

These articles of the Unfair Competition Act (LCSl) were cited in the final decision's grounds, relevant for the context of unfair competition and the application of CCS provisions.

art. 148 CPC

This article of the Code of Civil Procedure (CPC) was cited in the final decision's grounds as the basis for allocating costs.

art. 148 CPC

This article was cited in the final decision's grounds as the basis for allocating costs.

vigente TG

The current Tariff (TG) was cited in the final decision's grounds as the basis for allocating costs.

art. 148 CPC

This article was cited in the final decision's grounds for determining the allocation of court fees and expenses (costs) in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00215 · Lugano 16 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.248 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 4 gennaio 1995 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

in materia di concorrenza sleale e protezione della personalità, nella quale il Pretore con decisione 19 giugno 1995 ha respinto una domanda cautelare dell’attore.

Appellante l’attore che, con appello 3 luglio 1995 chiede in via principale la riforma del decreto nel senso di accogliere le domande cautelari, e in via subordinata che gli atti siano rinviati al Pretore per un nuovo giudizio cautelare dopo assunzione dei mezzi di prova indicati all’udienza dell’8 marzo 1995.

Mentre il convenuto con osservazioni all’appello 7 settembre 1995, chiede la reiezione dell’avverso gravame.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in

diritto

1. L’attore __________ -che a suo dire non esercita alcuna attività professionale in Svizzerachiede con la causa di merito che venga ordinato giudizialmente al convenuto __________, ingegnere STS, di depositare presso la Pretura copia di tutta la documentazione del di lui studio professionale in cui figura il nome dell’attore quale “collaboratore”, e di inviare a tutti i destinatari di detta documentazione una comunicazione indicante che il nome dell’attore è stato utilizzato senza consenso e che nessun rapporto di collaborazione sarebbe esistito.

In via supercautelare l’attore ha riproposto la domanda di deposito della documentazione, nonché la richiesta dell’ordine al convenuto di astenersi dall’uso ulteriore della carta intestata sulla quale figura il nome del richiedente.

2. Il Pretore, dopo aver parzialmente accolto con decreto 9 gennaio 1995 la richiesta supercautelare ordinando al convenuto di astenersi dall’utilizzare carta intestata recante il nome dell’attore, con la decisione impugnata ha respinto le domande cautelari dell’attore ritenendo che egli non avesse provato il danno grave, imminente e difficilmente riparabile che gli deriverebbe dalla mancata adozione dei richiesti provvedimenti.

3. Con l’appello la parte attrice ripropone in sostanza le proprie tesi di fatto e

diritto, e chiede di conseguenza la riforma del decreto nel senso di accogliere le sue domande, oppure, in via subordinata postula il rinvio degli atti al Pretore per l’assunzione delle prove da lui a torto rifiutate perché ritenute irrilevanti.

4. La prima considerazione che si impone è quella per cui l’attore, per sua stessa ammissione, non svolge in Svizzera alcuna attività lucrativa (cfr. ancora l’appello, punto 1, pag. 2).

Di conseguenza è assai dubbio che egli possieda la legittimazione attiva ai sensi degli art. 9 e segg. della LCSl, e possa perciò valersi delle norme previste dalla LCSl stessa, dal momento che non si è in presenza di alcuna situazione di concorrenza, leale o sleale che sia.

La questione non ha comunque importanza decisiva, dovendosi in ogni caso decidere la presente tematica di asserita violazione del nome ai sensi delle calzanti norme del CCS, dato che la stessa LCSl (art. 14) dichiara applicabili per analogia, in materia di provvedimenti cautelari, gli art. 28c a 28f CCS.

5. Si deve concordare con il ricorrente sul fatto che il Pretore ha applicato a torto l’art. 376 CPC in luogo delle specifiche norme del CCS. Tuttavia, l’esigenza del danno quale requisito per l’adozione di misure cautelari è prevista anche dal CCS.

L’art. 28c CCS stabilisce infatti che chi rende verosimile una lesione illecita della sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare pregiudizio difficilmente riparabile può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari, ritenuto che il pregiudizio in questione può essere di natura finanziaria oppure morale (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo, 1984, pag. 151; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3. edizione, Berna, 1989, pag. 171).

6. Il richiedente (petizione, punti 7 e 13; appello, punti 10 e 16) ravvisa in sostanza un simile pregiudizio:

- nella prospettiva dell’avvio di procedure nei suoi confronti da parte dell’autorità fiscale e/o amministrativa;

- nel vedersi ridotto al ruolo di semplice collaboratore di un ingegnere STS, e nell’impatto che ciò avrebbe su altri professionisti del settore;

A fronte di un simile preteso pregiudizio, può essere tranquillamente confermata la decisione pretorile.

6.1 L’attore afferma di essere meteorologo e docente di meteorologia e fisica dell’atmosfera in vari istituti superiori italiani (petizione, punto 1).

Di queste asserzioni, che perciò rimangono allo stadio di mere allegazioni di parte, egli non ha fornito prova alcuna.

L’unico elemento in atti sulle qualifiche dell’attore è rappresentato dall’atto di costituzione di una società in accomandita semplice (doc. G), nel quale egli (siamo nel 1980) si definisce “pilota civile”, mentre tale società, di cui egli doveva essere socio accomandante, si proponeva “ricerche, promozione e studi relativi alle attrezzature ed attività sportive...”.

A fronte di tali qualifiche, non si vede per quale motivo il procedente dovrebbe considerare fonte di danno difficilmente riparabile l’accostamento, sia pure in veste di collaboratore, ad un ingegnere STS, posto che la qualifica di collaboratore o di dipendente non è di per sé offensiva per chicchessia, ma potrebbe semmai sembrare strana se riferita a professionisti di fama universale, circostanza che non si verifica nella fattispecie, non avendo l’attore in questa procedura fornito la prova o anche solo la verosimiglianza non già di godere di fama universale, ma anche solo di possedere un titolo di studio almeno equivalente a quello del convenuto.

6.2 Parimenti inconsistente è il paventato avvio nei suoi confronti di procedure da parte delle autorità fiscali e/o amministrative, non essendo tali procedure - per l’asserita assoluta regolarità della posizione dell’attorepassibili di arrecargli pregiudizio alcuno, mentre la sola eventuale esistenza di simili procedure, destinate a sfociare nel nulla, costituirebbe per sua parte pregiudizio meramente transitorio e perciò tutt’altro che irreparabile.

7. Tale situazione non avrebbe subito alcuna modifica nemmeno dopo assunzione delle prove richieste dall’attore, e perciò giustamente rifiutate dal Pretore.

8. L’appello, infondato in ogni suo punto, viene respinto con il carico di spese alla parte attrice ed appellante. Alla parte convenuta non possono nondimeno essere attribuite ripetibili di appello, essendo le sue osservazioni manifestamente tardive per aver computato, a torto, nel termine assegnato le ferie giudiziarie estive.

Per i quali motivi

visti gli art. 3 e 14 LCSl, 28c e seg. CCS

e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello

3 luglio 1995 di __________ è respinto.

2. La tassa di giudizio di Fr. 380.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 400.-) già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario