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12.1995.210 • TRAC TI 12.1995.210 Generato dall'IA

Appeal Dismissed: Interruption of Peremption by Fee Payment

Numero d'incarto 12.1995.210
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court rejected the defendant's appeal against the lower court's decision which had denied a motion to dismiss the case for being time-barred (perempted). The court reasoned that the payment of an advance for court fees, requested by the judge, constitutes a procedural act demonstrating the party's intent to continue the proceedings, thereby interrupting the two-year period required for peremption under procedural law; furthermore, the court upheld the lower court's discretionary decision regarding the amount of the incidental procedural fee assessed.

Regesto Legislator

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Art. 351 cpv. 2 CPC, Art. 147 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 2, punto 2; Appeal Dismissed: Interruption of Peremption by Fee Payment: The court reasoned that the payment of an advance for court fees, requested by the judge, constitutes a procedural act demonstrating the party's intent to continue the proceedings, thereby interrupting the two-year period required for peremption under procedural law; furthermore, the court upheld the lower court's discretionary decision regarding the amount of the incidental procedural fee assessed.

Parole chiave

Generato dall'IA
pagamento dell'emolumento norme di procedura procedura incidentale eccezioni processuali abbandono definitivo del procedimento decisione incidentale impugnabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The appeal was rejected based on this procedural rule.

LTG

Cited in the decision grounds for costs ('vista, per le spese, la LTG').

Art. 2, punto 2

The court decision does not contain an article 2, point 2. The only costs provision cited in the dispositive is LTG (for the tax).

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00210 · Lugano 11 luglio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 1238 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 5 novembre 1991 da

__________ rappr. dall’ avv. __________ contro

__________ rappr. dall’ avv. __________

in materia di disconoscimento del debito.

Ed ora sull’istanza di stralcio per perenzione di data 5 maggio 1995 presentata dal convenuto e che il Pretore, con decisione 19 giugno 1995, ha respinto.

Appellante il convenuto il quale, con atto di appello

6 luglio 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la domanda di stralcio e subordinatamente, nel caso di conferma del giudizio del Pretore, la riforma del dispositivo sulle spese nel senso di non prelevarne.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Considerato

in fatto ed in diritto

che il Pretore non ha ritenuto di dover dichiarare perenta la causa in oggetto poiché al momento della presentazione della relativa istanza da parte del convenuto non erano ancora trascorsi due anni dall’ultimo atto di causa individuato nella richiesta di pagamento di un anticipo della tassa di giustizia all’attore e dal relativo successivo versamento;

che l’appellante critica la conclusione del Pretore ritenendo che le domande di versamento delle tasse e spese di giustizia, così come il loro pagamento, non rappresentino atti di procedura suscettibili di interrompere il decorso dei termini ai sensi dell’art. 351 cpv. 2 CPC;

che tale problematica é già stata decisa da questa Camera (II CCA 20 gennaio 1995 in re A. c. A. SA) così come alla soluzione adottata dal Pretore con la decisione impugnata;

che infatti per l’art. 351 cpv. 2 CPC la mancanza di interesse é presunta se nessuna delle parti, nel corso di due anni consecutivi, ha compiuto un atto processuale dove con questo termine di “atto processuale” é inteso sia l’atto formale previsto da una norma di procedura che il semplice scritto avente per scopo la prosecuzione della causa (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 351 n. 10);

che, per essere riconosciuti come interruttivi della perenzione, tali atti devono essere acquisiti agli atti oppure a protocollo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 351 n. 11);

che per l’art. 147 CPC ciascuna delle parti deve versare, nel corso del processo, le spese per gli atti che compie ed anticiparle a richiesta del giudice;

che di conseguenza il versamento dell’anticipo delle spese deve essere considerato atto processuale il cui compimento sta a dimostrare, inequivocabilmente, che almeno una delle parti ha interesse al processo e intende farlo proseguire;

che il compimento di tale atto é facilmente desumibile dall’incarto nel quale é registrato considerato poi che la necessità di facile constatazione al proposito é voluta in funzione della prova dell’atto che non potrebbe esserci per semplici sollecitatorie verbali;

che, in ogni caso, l’invito del Pretore al versamento di un anticipo rappresenta un ordinanza processuale come potrebbe essere quella sull’ammissibilità delle prove notificate e come tale, già di per sé, é un atto di procedura che interrompe e fa rinascere la decorrenza di un nuovo termine biennale di perenzione;

che per quanto riguarda il merito l’appello deve essere così respinto;

che anche per quanto riguarda la questione relativa al prelievo di una tassa di giustizia l’appello non può avere miglior sorte dal momento che il Pretore non ha fatto altro che applicare la LTG la quale, all’art. 19, prevede, per i decreti, una tassa di giustizia da 30.- a 10’000.- franchi tenuto conto dei limiti di cui all’art. 17 relativo alle tasse nelle azioni ordinarie secondo il valore litigioso;

che per una causa del valore di 47’500.- franchi, con una tassa di giustizia possibile per la sentenza di merito sino a Fr. 2’000.- ben si giustifica nell’ampio potere d’apprezzamento del Pretore, un importo di Fr. 300.- per il decreto incidentale qui impugnato e ciò anche a prescindere dalla discutibile massima giurisprudenziale secondo cui quando la tassa di giustizia rientra tra i minimi ed i massimi della tariffa non é data all’autorità di ricorso facoltà di modifica (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 15);

che la reiezione dell’appello, deciso ai sensi dell’art. 313bis CPC, comporta il carico delle spese alla parte appellante soccombente;

Per i quali motivi

vista, per le spese, la LTG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 6 luglio 1995 di __________ é respinto.

2. La tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 120.-) sono a carico dell’appellante.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario