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12.1995.207 • TRAC TI 12.1995.207 Generato dall'IA

Appeal Regarding Procedural Costs and Legal Fees Following Cession of Claim Rights

Numero d'incarto 12.1995.207
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against a lower court decision that had struck a case from the rolls following the cession of the initial claimant's rights to several creditors, ordering these four cessionaries to equally and jointly bear the procedural costs and reimburse the opposing party for legal fees. The appellate court granted the appeals of three cessionaries, releasing them from liability for costs and fees because the opposing party had acquiesced to their requests and had not objected to these cessionaries in the first instance. Regarding the fourth cessionary's appeal, which was filed as an "adhesion appeal," the court dismissed it as inadmissible because a cessionary of a claim does not automatically become a co-litigant with other cessionaries unless they actively choose to continue the process; since the cessionaries had not demonstrably intended to proceed, no mandatory or facultative co-litigation existed, rendering the specific rules for adhesion appeals inapplicable, resulting in no costs or fees being awarded among the parties, but ordering the State to pay an indemnity to the appealing parties who were wrongly burdened by the original decree.

Regesto Legislator

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Art. 260 LEF, Art. 315 CPC, Art. 46 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, art. 307 CPC, art. 103 e 110 CPC; Appeal Regarding Procedural Costs and Legal Fees Following Cession of Claim Rights: The appellate court granted the appeals of three cessionaries, releasing them from liability for costs and fees because the opposing party had acquiesced to their requests and had not objected to these cessionaries in the first instance. Regarding the fourth cessionary's appeal, which was filed as an "adhesion appeal," the court dismissed it as inadmissible because a cessionary of a claim does not automatically become a co-litigant with other cessionaries unless they actively choose to continue the process; since the cessionaries had not demonstrably intended to proceed, no mandatory or facultative co-litigation existed, rendering the specific rules for adhesion appeals inapplicable, resulting in no costs or fees being awarded among the parties, but ordering the State to pay an indemnity to the appealing parties who were wrongly burdened by the original decree.

Parole chiave

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spese legali diritti procedurali precetto esecutivo costi di espropriazione recupero delle spese esecutive procedura di rivendicazione nel fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 315 CPC

The appeal of one party was rejected as inadmissible, based on the court's conclusion that this specific procedural rule concerning adhesive appeals did not apply to the appellant in this case.

art. 148 cpv. 2 CPC

This procedural rule was cited to justify the decision not to charge court fees or award costs in this specific case due to the nature of the situation.

art. 46 CPC

This rule regarding representation in necessary joinder of parties was mentioned in the reasoning when discussing why one appellant could not rely on the diligence of others, although it was not the main basis for the ruling.

art. 260 LEF

Although central to the background facts (the assignment of claims), it was not cited in the dispositive orders as the ground for the decision.

art. 307 CPC

Mentioned in the reasoning regarding the legitimacy of third parties to appeal when damaged by the ruling.

art. 103 e 110 CPC

Mentioned in the reasoning regarding the continuity of the process after assignment of the subject matter in litigation.

art. 41 e seg. CPC

Mentioned in the reasoning when denying the existence of required or optional joinder of parties (litisconsorzio).

art. 20 giugno 1995

This date is part of the date the first set of appeals were filed, not a legal provision.

art. 21 giugno 1995

This date is part of the date the first set of appeals were filed, not a legal provision.

art. 28 giugno 1995

This date is part of the date the first set of appeals were filed, not a legal provision.

art. 24 luglio 1995

This date is part of the date the responses were filed, not a legal provision.

art. 3 agosto 1995

This date is part of the date the adhesive appeal was filed, not a legal provision.

art. 31 agosto 1995

This date is part of the date the responses were filed, not a legal provision.

art. 9 giugno 1995

This date is part of the date of the lower court decision, not a legal provision.

art. 24'685

This is a monetary amount, not a legal provision.

art. 6'000.-

This is a monetary amount, not a legal provision.

art. 200.-

This is a monetary amount, not a legal provision.

art. 822

This is the case number (numero incarto), not a legal provision.

art. 847

This is a case number (inc. no.), not a legal provision.

art. 105 III 135

This is a citation to a Federal Tribunal decision (DTF), not a legal provision used in the dispositive.

art. SJ 1994, 62

This is a citation to a legal review (SJ), not a legal provision used in the dispositive.

art. JdT 1995 III 20

This is a citation to a legal review (JdT), not a legal provision used in the dispositive.

art. 41 e seg.

Mentioned in the reasoning regarding joinder of parties, not explicitly cited in the dispositive.

art. 307

Mentioned in the reasoning regarding the legitimacy of third parties to appeal, not explicitly cited in the dispositive.

art. 24'685

This is a monetary amount, not a legal provision.

art. 6'000.-

This is a monetary amount, not a legal provision.

art. 200.-

This is a monetary amount, not a legal provision.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00207 · Lugano 27 settembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 822 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 20/21 novembre 1989 da

__________ ora massa fallimentare rappr. dall’__________ contro

__________ rappr. dall’ avv. __________

nella quale il Pretore, dopo aver constatato che le pretese dell’attrice sono state cedute ex art. 260 LEF a:

- __________

- __________

rappr. dall’ avv. __________

- __________

rappr. dall’ __________

- __________

ha, con decreto 9 giugno 1995, stralciato la causa dai ruoli così giudicando su spese ripetibili:

“Le spese anticipate in causa dalla parte convenuta, in complessivi Fr. 24’685, sono

poste in parti uguali e con il vincolo della solidarietà a carico dei quattro creditori

cessionari i quali, pure solidalmente e in parti uguali, rifonderanno alla convenuta

Fr. 6’000.- per ripetibili.”

Nei confronti di questo dispositivo hanno presentato appello __________il

20 giugno 1995, lo __________il 21 giugno 1995 e la __________il

28 giugno 1995 i quali chiedono di essere liberati dall’obbligo di sopportare spese e ripetibili come deciso dal Pretore;

mentre la __________ di __________, con osservazioni 24 luglio 1995, aderisce alle domande di appello.

Appellante in via adesiva, con atto d’appello 3 agosto 1995, l’ __________ che chiede pure di non dover sopportare oneri per spese e ripetibili;

mentre nei confronti di questo appello la __________ di __________, con osservazioni

31 agosto 1995, ne chiede la reiezione per motivi d’ordine e di merito.

Letti ed esaminati gli atti di causa

Considerato

in fatto ed in

diritto

che non torna conto dilungarsi sugli appelli di __________, dello __________ e della __________ dal momento che la __________ di __________, alla quale le spese e le ripetibili andavano rimborsate dagli appellanti e la quale quindi può liberamente disporre delle proprie pretese, vi ha fatto acquiescenza;

che inoltre, in prima sede, la __________ di __________ non aveva assolutamente protestato le spese nei confronti di questi cessionari;

che questi appelli devono così essere accolti;

che per quanto riguarda l’appello dell’__________ occorre preliminarmente esaminare se lo stesso é ricevibile e meglio se la disposizione dell’art. 315 CPC - per la quale, entro il termine di venti giorni dalla notifica dell’appello, i litisconsorti dell’appellante o dell’appellato possono appellare adesivamente - é applicabile alla fattispecie concreta;

che in particolare, data la tempestività dell’atto, si deve esaminare se l’__________ é litisconsorte in causa rispetto agli altri cessionari delle pretese della massa fallimentare e di conseguenza può prevalersi della particolare normativa procedurale;

che, in considerazione del fatto che il cessionario di una pretesa della massa fallimentare non ha l’obbligo di continuare il processo e che tale cessione non

comporta trasferimento delle relazioni giuridiche procedurali tra le parti (DTF105 III 135, consid. 3), non vi può essere rapporto di litisconsorzio tra

tutti coloro che hanno ricevuto in cessione una pretesa della massa fallimentare se non quando hanno deciso di far uso di questa cessione, ossia di avviare un processo o di continuarlo (SJ 1994, 62, consid. 3b);

che nella fattispecie all’esame non risulta che i cessionari abbiano voluto continuare nel processo; anzi vi é prova contraria come appare dalla lettera 24 luglio 1994 di __________, dalla dichiarazione all’udienza di incombenti 15 novembre 1994 della __________ e dalla lettera 11 novembre 1994 dello __________;

che, del resto, il codice di procedura civile ticinese (contrariamente a quanto é previsto nel Canton Vaud : cfr. JdT 1995 III 20), non prevede la sostituzione di diritto di un terzo di una parte al processo in funzione di disposizioni legali particolari come quella della cessione dell’art. 260 LEF tanto é vero gli art. 103 e 110 CPC prevedono che, nel caso di cessione dell’oggetto litigioso, il processo continua fra le parti in causa;

che non avendo i cessionari - dopo l’avvenuta cessione che comprendeva anche altri creditori della __________ che non si sono espressi e che il Pretore non ha tenuto giustamente in considerazione quali parti come non doveva considerare chi si é espresso negativamente al proposito di una partecipazione alla causa pendente - compiuto alcun atto inteso a dimostrare la loro intenzione di procedere in lite essi non sono mai divenuti parti del processo e di conseguenza non può esistere tra di loro un litisconsorzio, sia necessario che facoltativo, ai sensi degli art. 41 e seg. CPC;

che la mancanza della qualità di parte nel processo non è in contrasto con la possibilità per i cessionari di presentare appello poichè anche i terzi sono legittimati all'appello quando sono danneggiati dalla sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 307 n. 11);

che ne consegue come l’__________ non può prevalersi della disposizione dell’art.

315 CPC ed ancor meno di quella dell’art. 46 CPC che, nel litisconsorzio necessario, concede che, anche con l’appello, il litisconsorte diligente rappresenti gli altri che omettono di partecipare ad un atto processuale;

che l’__________, l’appello adesivo risultando improponibile, avrebbe dovuto presentare appello nei termini di legge così come fatto dagli altri cessionari;

che in mancanza di un valido gravame non si può entrare nel merito delle censure proposte nei confronti della decisione del Pretore;

che, per la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si assegnano ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC) mentre che, trattandosi di una svista del Pretore il carico di spese e ripetibili ad __________, allo __________ e alla __________, si impone che lo Stato abbia a versare un’indennità per inconvenienti di Fr. 200.- ciascuno a chi, __________, ha dovuto presentare allegati (appelli ed osservazioni) per criticare quella decisione;

che l’importo in questione tiene conto che, nella stessa misura, é riconosciuto anche nella parallela procedura d’appello riguardante l’inc. no. 847 della Pretura;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1. Gli appelli di __________, dello __________ e di __________ sono accolti e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto di stralcio 9 giugno 1995 é riformato nel senso che gli appellanti sono liberati dal pagamento delle spese di giudizio e delle ripetibili.

2. L’appello di __________ é respinto siccome irricevibile.

3. Non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si attribuiscono ripetibili.

4. Lo Stato del Canton Ticino verserà ad __________, alla __________ e alla __________ di __________ un’indennità di Fr. 200.- ciascuno.

5. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3 ed alla Divisione Giustizia del Dipartimento delle Istituzioni per la conoscenza e l’esecuzione del dispositivo 4. di questo giudizio.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario