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12.1995.205 • TRAC TI 12.1995.205 Generato dall'IA

Cessionaries' Liability for Legal Costs and Adhesionary Appeal in Bankruptcy Litigation

Numero d'incarto 12.1995.205
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The initial ruling struck a claim from the docket after the plaintiff's rights were assigned to several cessionaries (creditors of the bankrupt estate) and ordered these four cessionaries to jointly bear the court costs and reimburse the plaintiff's legal fees. Several cessionaries appealed this cost allocation, arguing they should be relieved of the obligation, while another cessionary filed a secondary appeal arguing its own appeal was admissible as an "adhesionary appeal" under procedural rules applicable to co-litigants. The court granted the appeals of the first group of cessionaries, accepting that the opposing party (who benefited from the cost allocation) acquiesced to their relief and had not initially protested costs against them. Regarding the secondary appeal, the court determined that cessionaries of a claim in bankruptcy do not automatically become procedural co-litigants unless they actively choose to continue the pending litigation; since there was no evidence they continued the process, the adhesionary appeal was deemed inadmissible because the appellant was not a procedural co-litigant, leading to the rejection of that appeal, no costs being levied for the appeal, and the State being ordered to pay a minor indemnity to those who had to respond to the inadmissible appeal.

Regesto Legislator

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Art. 260 LEF, Art. 315 CPC, Art. 46 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, art. 103 e 110 CPC, art. 41 e seg. CPC; Cessionaries' Liability for Legal Costs and Adhesionary Appeal in Bankruptcy Litigation: Several cessionaries appealed this cost allocation, arguing they should be relieved of the obligation, while another cessionary filed a secondary appeal arguing its own appeal was admissible as an "adhesionary appeal" under procedural rules applicable to co-litigants. The court granted the appeals of the first group of cessionaries, accepting that the opposing party (who benefited from the cost allocation) acquiesced to their relief and had not initially protested costs against them. Regarding the secondary appeal, the court determined that cessionaries of a claim in bankruptcy do not automatically become procedural co-litigants unless they actively choose to continue the pending litigation; since there was no evidence they continued the process, the adhesionary appeal was deemed inadmissible because the appellant was not a procedural co-litigant, leading to the rejection of that appeal, no costs being levied for the appeal, and the State being ordered to pay a minor indemnity to those who had to respond to the inadmissible appeal.

Parole chiave

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debito della massa spese legali responsabilità dello Stato obbligo di pagamento ripartizione delle spese diritti procedurali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 315 CPC

Cited in the reasoning to determine that the appeal of one party was inadmissible.

art. 46 CPC

Cited in the reasoning to reject the application of the rule concerning representation of co-litigants in necessary joinder of parties.

art. 148 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to justify the decision not to charge court fees or award costs in this particular case.

art. 260 LEF

The context of the case revolves around the assignment (cessione) of claims under this provision, which influenced the procedural standing.

art. 103 e 110 CPC

Cited in the reasoning regarding the continuation of the proceedings after assignment of the disputed object, even though these articles were not directly used in the final operative orders.

art. 41 e seg. CPC

Cited in the reasoning concerning the lack of joinder of parties (litisconsorzio).

art. 307 n. 11 (Cocchi/Trezzini)

Cited in the reasoning to confirm the legitimacy of third parties to appeal if damaged by the sentence.

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Testo completo

Incarto n. 12.95.00205 · Lugano 27 settembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario: · Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. 847 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 8/9 gennaio 1990 dalla

__________ rappr. dall’ avv. __________ contro

__________ ora massa fallimentare rappr. dall’ __________

nella quale il Pretore, dopo aver constatato che le pretese della convenuta sono state cedute ex art. 260 LEF a:

- __________

- __________

rappr. dall’ avv. __________

- __________

rappr. dall’ __________

- __________

ha, con decreto 9 giugno 1995, stralciato la causa dai ruoli ordinando l’iscrizione definitiva del credito dell’attrice di Fr. 303’498.60 oltre interessi nella graduatoria del fallimento __________ e così giudicando su spese ripetibili:

“La tassa di giustizia anticipata dall’attrice in complessivi Fr. 4’150.- é posta in parti uguali e con il vincolo della solidarietà a quattro dei quattro creditori cessionari i quali, pure solidalmente e in parte uguali, rifonderanno all’attrice Fr. 6’000.- per ripetibili.”

Nei confronti di questo dispositivo hanno presentato appello __________il

20 giugno 1995, lo __________il 21 giugno 1995 e la __________il

28 giugno 1995 i quali chiedono di essere liberati dall’obbligo di sopportare spese e ripetibili come deciso dal Pretore;

mentre la __________ di __________, con osservazioni 24 luglio 1995, aderisce alle domande di appello.

Appellante in via adesiva, con atto d’appello 3 agosto 1995, l’ __________ che chiede pure di non dover sopportare oneri per spese e ripetibili;

mentre nei confronti di questo appello la __________ di __________, con osservazioni

31 agosto 1995, ne chiede la reiezione per motivi d’ordine e di merito.

Letti ed esaminati gli atti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che non torna conto dilungarsi sugli appelli di __________, dello __________ e della __________ dal momento che la __________ di __________, alla quale le spese e le ripetibili andavano rimborsate dagli appellanti e la quale quindi può liberamente disporre delle proprie pretese, vi ha fatto acquiescenza;

che inoltre, in prima sede, la __________ di __________ non aveva assolutamente protestato le spese nei confronti di questi cessionari;

che questi appelli devono così essere accolti;

che per quanto riguarda l’appello dell’__________ occorre preliminarmente esaminare se lo stesso é ricevibile e meglio se la disposizione dell’art. 315 CPC - per la quale, entro il termine di venti giorni dalla notifica dell’appello, i litisconsorti dell’appellante o dell’appellato possono appellare adesivamente - é applicabile alla fattispecie concreta;

che in particolare, data la tempestività dell’atto, si deve esaminare se l’__________ é litisconsorte in causa rispetto agli altri cessionari delle pretese della massa fallimentare e di conseguenza può prevalersi della particolare normativa procedurale;

che, in considerazione del fatto che il cessionario di una pretesa della massa fallimentare non ha l’obbligo di continuare il processo e che tale cessione non comporta trasferimento delle relazioni giuridiche procedurali tra le parti (DTF 105 III 135, consid. 3), non vi può essere rapporto di litisconsorzio tra tutti coloro che hanno ricevuto in cessione una pretesa della massa fallimentare se non quando hanno deciso di far uso di questa cessione, ossia di avviare un processo o di continuarlo (SJ 1994, 62, consid. 3b);

che nella fattispecie all’esame non risulta che i cessionari abbiano voluto continuare nel processo; anzi vi é prova contraria come appare dalla lettera 24 luglio 1994 di __________, dalla dichiarazione all’udienza di incombenti 15 novembre 1994 della __________ e dalla lettera 11 novembre 1994 dello __________;

che, del resto, il codice di procedura civile ticinese (contrariamente a quanto é previsto nel Canton Vaud : cfr. JdT 1995 III 20), non prevede la sostituzione di diritto di un terzo di una parte al processo in funzione di disposizioni legali particolari come quella della cessione dell’art. 260 LEF tanto é vero gli art.

103 e 110 CPC prevedono che, nel caso di cessione dell’oggetto litigioso, il processo continua fra le parti in causa;

che non avendo i cessionari - dopo l’avvenuta cessione che comprendeva anche altri creditori della __________ che non si sono espressi e che il Pretore non ha tenuto giustamente in considerazione quali parti come non doveva considerare chi si é espresso negativamente al proposito di una partecipazione alla causa pendente - compiuto alcun atto inteso a dimostrare la loro intenzione di procedere in lite essi non sono mai divenuti parti del processo e di conseguenza non può esistere tra di loro un litisconsorzio, sia necessario che facoltativo, ai sensi degli art. 41 e seg. CPC;

che la mancanza della qualità di parte nel processo non è in contrasto con la possibilità per i cessionari di presentare appello poichè anche i terzi sono legittimati all'appello quando sono danneggiati dalla sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 307 n. 11);

che ne consegue come l’__________ non può prevalersi della disposizione dell’art. 315 CPC ed ancor meno di quella dell’art. 46 CPC che, nel litisconsorzio necessario, concede che, anche con l’appello, il litisconsorte diligente rappresenti gli altri che omettono di partecipare ad un atto processuale;

che l’__________, l’appello adesivo risultando improponibile, avrebbe dovuto presentare appello nei termini di legge così come fatto dagli altri cessionari;

che in mancanza di un valido gravame non si può entrare nel merito delle censure proposte nei confronti della decisione del Pretore;

che, per la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si assegnano ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC) mentre che, trattandosi di una svista del Pretore il carico di spese e ripetibili ad __________, allo __________ e alla __________, si impone che lo Stato abbia a versare un’indennità per inconvenienti di Fr. 200.- ciascuno a chi, __________, ha dovuto presentare allegati (appelli ed osservazioni) per criticare quella decisione;

che l’importo in questione tiene conto che, nella stessa misura, é riconosciuto anche nella parallela procedura d’appello riguardante l’inc. no. 822 della Pretura;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1. Gli appelli di __________, dello __________ e di __________ sono accolti e di conseguenza il dispositivo 2. del decreto di stralcio 9 giugno 1995 é riformato nel senso che gli appellanti sono liberati dal pagamento delle spese di giudizio e delle ripetibili.

2. L’appello di __________ é respinto siccome irricevibile.

3. Non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si attribuiscono ripetibili.

4. Lo Stato del Canton Ticino verserà ad __________, alla __________ e alla __________ un’indennità di Fr. 200.- ciascuno.

5. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3 ed alla Divisione Giustizia del Dipartimento delle Istituzioni per la conoscenza e l’esecuzione del dispositivo 4. di questo giudizio.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario